REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 GIUGNO 2008 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 13 giugno 2008, n. 12.
Turno elettorale amministrativo dell'anno 2008 secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, stabilito nei giorni 15-16 giugno e 29-30 giugno 2008. Adempimenti della prima adunanza dei consigli delle province regionali. Adempimenti dei presidenti nuovi eletti.

ALLA PROVINCE REGIONALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, SIRACUSA, TRAPANI
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 

AL. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, SIRACUSA, TRAPANI
AL PRESIDENTE DELL'U.R.P.S.
Parte I
Adempimenti di prima adunanza del consiglio

1  -  Convocazione del consiglio della provincia regionale
Le competenze e le modalità di convocazione sono disciplinate dall'art. 27 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
La convocazione è disposta, in successione, dal presidente del consiglio uscente, dal vice presidente del consiglio uscente e dal consigliere anziano per preferenze individuali, ha luogo entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti (cfr. per la notizia della proclamazione degli eletti l'art. 21 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14) con avvisi notificati dieci giorni prima di quello dell'adunanza.
E' da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 28 della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 26/93, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.
Qualora alla Provincia regionale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risulti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi a norma dell'art. 139 c.p.c. nella residenza o nella dimora, ovvero nel domicilio usuale dei destinatari (cfr. parere C.G.A. n. 5/76 del 6 aprile 1976).
Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al presidente della provincia regionale neo eletto secondo l'art. 26bis, comma 5, della legge regionale n. 9/86.
La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del presidente, adempimento questo la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.
A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.
Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e per il quorum funzionale l. 184 dell'O.EE.LL..
Quanto precede, ovviamente, con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001, concernente le leggi regionali n. 25 del 16 dicembre 2000 e n. 30 del 23 dicembre 2000, ove dette regole relative al quorum strutturale o numero legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con detta legge regionale n. 30/2000, autonomamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli degli enti locali interessati. In tale ipotesi si applicano le nuove regole stabilite.
2  -  Presidenza della prima seduta del consiglio della provincia regionale
La presidenza spetta, sino all'elezione del presidente, al consigliere più anziano per preferenze individuali (cfr. art. 27, comma 3, della legge regionale n. 9/86).
3  -  Adempimenti della prima adunanza consiliare
Non appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 135 dell'O.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri eletti.
L'eventuale rifiuto a prestare giuramento (tale adempimento è obbligatorio per i consiglieri) comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.
Così insediatosi, il consiglio verifica le condizioni di eleggibilità secondo gli artt. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e 18, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e, anche, di candidabilità secondo l'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (eventuale non convalida per nullità di elezione).
Per le ineleggibilità relative agli addetti al servizio sanitario nazionale del recepito decreto legislativo n. 502/92, si rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.
Per quanto concerne le ipotesi speciali di ineleggibilità del citato art. 18 della legge regionale n. 36/90, estese agli organi monocratici elettivi degli enti locali ed agli assessori dagli stessi nominati, e la relativa applicazione nonché verifica, si richiama, con l'attuazione in Sicilia della riforma del mercato del lavoro, la necessità della persistenza dell'effettiva ricorrenza delle condizioni ostative disciplinate.
L'esame predetto prescinde da reclami od opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del collegio.
In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune e della provincia, disciplinata dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità non rimosse nel termine di legge.
Di seguito il consiglio procede alla surroga dei consiglieri non convalidati (cfr art. 28, comma 4, legge regionale n. 9/86).
Sono, altresì, surrogati il consigliere decaduto dalla carica in quanto eletto anche presidente della provincia (cfr. art. 3, comma 6, legge regionale n. 26/93, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 35/97) e i consiglieri che hanno optato per la carica di assessore (cfr. art. 32, comma 3, della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n. 26/93), nonché i consiglieri cessati dalla carica per dimissioni secondo art. 174 dell'O.EE.LL., come sostituito dall'art. 25 della legge regionale n. 7/92.
Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni del citato art. 174 dell'O.EE.LL. e le istruzioni diramate con la circolare n. 4 dell'1 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1993. I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima dell'adunanza e in tempo utile per la trattazione, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.
Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.
L'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sostituisce l'art. 10, comma 1, n. 1, della citata legge regionale n. 31/86 nel modo che segue:
"1) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o coordinamento, di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi (nell'anno: indicazione temporale soppressa) il 10 per cento del totale dell'entrate dell'ente.".
L'esame delle cause di incompatibilità concreta atto diverso, in senso tecnico-sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la legge regionale n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.
La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.
Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli artt. 58 (Cause ostative alla candidatura) e 59 (Sospensione e decadenza di diritto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riproducono le disposizioni dell'abrogato art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
In tema di incandidabilità, la Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007 (6 febbraio 2007), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 (la disposizione ritenuta illegittima concerne la limitazione di applicazione del reato di peculato menzionata nell'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000).
Si richiama, altresì, la sentenza di detta Corte n. 288 del 17 luglio 2007 in tema di incompatibilità, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale n. 31/86 "nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".
Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche (cfr. parere C.G.A. n. 211 del 10 luglio 1967).
Il merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23 dicembre 1966, n. 1147).
Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificate dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1147, e dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000. Ove venga proposta l'azione popolare, il termine per formulare osservazioni e per eliminare le cause di ineleggibilità ed incompatibilità decorre dalla notifica del ricorso (cfr. anche l'art. 17 della legge regionale n. 30/2000).
Non si configurano nella materia controlli amministrativi esterni e provvedimenti del CO.RE.CO.. Si richiama la circolare dell'Assessorato n. 596 del 24 marzo 2003, che esplica la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 6 antecedente. Non risultano interventi legislativi regionali nel settore, invero, con l'art. 127, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 17, viene soltanto modificato l'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 (relativo alla pubblicazione delle delibere senza inizio in giorno festivo), nonché con l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/2007, viene abrogato il successivo art. 33, comma 2, della medesima legge regionale n. 44/91.
4  -  Presidenza del consiglio della provincia regionale
Nella successione degli adempimenti di prima adunanza previsti dal citato art. 28 della legge regionale n. 9/86, il precedente art. 25 disciplina le modalità di elezione del presidente del consiglio della provincia regionale (con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri o con il maggior numero di voti).
L'elezione del vice presidente del consiglio, separata da quella del presidente, trova regole generali di disciplina.
Permangono le regole generali della pubblicità delle sedute e della segretezza del voto per l'elezione a cariche (principi artt. 182 e 184 dell'O.EE.LL.).
Il succedersi degli adempimenti disciplinati dal menzionato art. 28 della legge regionale n. 9/86 ripete la ratio dell'art. 136 dell'O.EE.LL.. Ne consegue, pertanto, la pregiudizialità della trattazione degli affari riguardanti anche la costituzione della presidenza. Ciò per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 al presidente di detto consesso.
Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11 febbraio 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.
Parte II
Adempimenti del presidente nuovo eletto

1 - Comunicazione e verifica dell'elezione del presidente
Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia al presidente della provincia regionale eletto attestato dell'avvenuta proclamazione (art. 4, comma 2, legge regionale n. 26/93).
Il presidente eletto entra in carica all'atto della sua proclamazione (art. 6, ultimo comma, legge regionale n. 26/93).
L'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 26/93 prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di situazione di ipotesi di incompatibilità del presidente della provincia regionale eletto ad organo diverso dal consiglio provinciale (sezione provinciale del CO.RE.CO.).
Non risultando abrogata la legge regionale n. 44/91, nè individuato in sede legislativa diverso organo competente, sopperisce comunque, l'azione popolare disciplinata, per ultimo dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000. Si richiama anche l'art. 69, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al presidente l'esercizio delle sue funzioni già assunte con la proclamazione.
Per quanto concerne l'eleggibilità, la compatibilità e la rieleggibilità dell'organo elettivo monocratico di che trattasi, si richiamano i commi 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge regionale n. 26/93.
Per il computo dei mandati non risulta esteso al presidente della provincia regionale, come l'art. 7 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, l'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Si evidenzia, con richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 450/2000 e 350/2001, che l'ipotesi di ineleggibilità dell'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, analoga a quella dell'art. 156, comma 1, n. 4, dell'O.EE.LL. (richiamata nel comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 26/93), va considerata come causa di incompatibilità.
Per le ineleggibilità ed incompatibilità del recepito decreto legislativo n. 502/92 si rinvia al successivo paragrafo.
Le cause di cessazione dalla carica di presidente sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima legge regionale n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.
In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della legge regionale n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dalla citata legge regionale n. 25/2000, esaminate nella circolare dell'Assessorato n. 2/2001.
Si evidenzia, infine, che, con l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/2007 viene abrogato l'art. 62, comma 3, della legge regionale n. 29/51 e, altresì, che resta in vigore l'incompatibilità prescritta dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 7/92.
2  -  Adempimenti del presidente della provincia regionale neoeletto
Il presidente della provincia regionale presta giuramento innanzi al consiglio (art. 2, comma 3, legge regionale n. 23/98) e l'adempimento non è sanzionato in caso di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.
L'art. 32 della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 26/93 e modificato (comma 1) dall'art. 8 della legge regionale n. 35/97, disciplina:
a)  la nomina della giunta e la comunicazione al consiglio;
b)  i requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli assessori, riferiti a quelle del consigliere provinciale e del presidente che li nomina, commi 1 e 2;
c)  l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere provinciale e le modalità di cessazione (comma 3);
d)  particolari limiti di nomine degli assessori riferiti ad incarichi e rapporti di parentela (commi 4 e 5);
e)  il giuramento degli assessori (commi 7 e 8 e art. 136 dell'O.EE.LL.);
f)  la nomina del vice presidente della provincia e l'attribuzione delle deleghe (commi 9, 10 e 11);
g)  il potere di revoca degli assessori, la sostituzione conseguente e la comunicazione al consiglio (commi 12 e 13);
h)  la provvisoria gestione dell'ente (tramite vice presidente e giunta) nelle more della nomina del commissario straordinario (comma 15).
Per quanto concerne la recepita riforma del servizio sanitario nazionale, si richiama l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92, che configura ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere provinciale per il direttore generale, per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria locale.
L'indirizzo giurisprudenziale estende tali misure ad analoghe figure dell'azienda ospedaliera (riferimento art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 502/92).
L'impedimento a coprire la carica di consigliere provinciale si estende ai presidenti delle province regionali e degli assessori provinciali, giusta quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale n. 26/93 e dall'art. 32 della legge regionale n. 9/86, già oggetto di richiamo.
Parte III
Adempimenti ex legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26

L'art. 7 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, estende ai consiglieri dei comuni e delle province eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:
"1)  una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3)  una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.
L'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 26/93 include tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/82, oltre gli organi monocratici dei comuni e delle province regionali eletti a suffragio diretto, anche gli assessori dagli stessi nominati.
Il secondo comma del medesimo art. 54 della legge regionale n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.
L'art. 10 della legge regionale n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, "al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata".
Per quanto concerne gli organi monocratici eletti a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14 marzo 1995).
Va, altresì, osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della legge regionale n. 128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:
"2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".
Il segretario della provincia regionale, alla scadenza dei termini di legge, riferisce a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.
  L'Assessore: SCOMA 

(2008.25.1938)050
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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