REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 GIUGNO 2008 - N. 27
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 maggio 2008.
Autorizzazione del progetto della Snam Rete Gas relativo alla realizzazione di un metanodotto in territorio dei comuni di Bronte, Randazzo, Floresta e Montalbano Elicona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. COS/IMPLIBIA/2516 del 28 ottobre 2005, con la quale la SNAM Rete Gas ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, per la realizzazione del progetto in epigrafe;
Vista la nota prot. n. 72846 dell'1 dicembre 2005, con la quale questo dipartimento urbanistica ha invitato i comuni di Bronte, Randazzo, Floresta e Montalbano Elicona ad esprimere, sul progetto della SNAM Rete Gas, l'avviso di competenza ai sensi del richiamato art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera di consiglio comunale di Bronte n. 17 del 21 febbraio 2006;
Vista la delibera di consiglio comunale di Randazzo n. 60 del 30 novembre 2005;
Vista la delibera di consiglio comunale di Floresta n. 6 dell'11 febbraio 2006;
Vista la delibera di consiglio comunale di Montalbano Elicona n. 30 del 17 giugno 2005;
Vista la nota prot. n. 34315 del 17 maggio 2006 del servizio n. 5/U.O.5.2 di questo dipartimento urbanistica;
Vista la nota della SNAM Rete Gas, prot. n. COS/IMLIBIA/1211/BOVO del 12 giugno 2006;
Vista la nota prot. n. 16271 dell'8 novembre 2005 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina;
Vista la nota prot. n. 1436 del 26 gennaio 2006 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;
Visti i pareri della Soprintendenza di Messina, prot. n. 10937/cc del 21 dicembre 2005 e n. 4546 del 17 novembre 2006, rispettivamente del servizio per i beni architettonici, paesaggistici, urbanistici, naturali e naturalistici e del servizio per i beni archeologici;
Visti i pareri della Soprintendenza di Catania, prot. n. 15524/05 del 24 gennaio 2006 e n. 241 del 17 gennaio 2006, rispettivamente del servizio per i beni architettonici, paesaggistici, urbanistici, naturali e naturalistici e del servizio per i beni archeologici;
Visto il parere, prot. n. 24445 del 10 gennaio 2006, rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina;
Visto il parere, prot. n. 2872 del 24 gennaio 2006, rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania;
Vista la nota prot. n. 51018 del 7 agosto 2006 del servizio n. 5/U.O.5.2 di questo dipartimento regionale urbanistica;
Vista la nota prot. COS/IMLIB/771/bovo del 17 marzo 2008 della SNAM Rete Gas;
Visto i pareri degli uffici provinciali di Messina e Catania dei vigili del fuoco, rispettivamente resi con note prot. n. 14787 del 16 novembre 2005 e prot. n. 5187 del 26 luglio 2005;
Visto il parere riguardante lo studio di impatto ambientale reso, con nota prot. n. 68587 del 4 ottobre 2006, dal servizio 2/V.A.S.-V.I.A. dell'ARTA;
Visto il decreto n. 281/Gab del 31 dicembre 2007, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha reso il parere dell'Ente parco dei Nebrodi;
Visto il progetto, redatto dalla Snam Rete Gas, del metanodotto Enna-Montalbano Elicona, denominato DN 1200 mm (48") P75 bar, tratto Bronte-Montalbano Elicona, ed, in particolare, i seguenti elaborati di rilevanza urbanistica:
1)  relazione tecnica particolareggiata;
2)  schema di progetto;
3)  planimetria generale (scala 1:25.000);
4)  planimetria generale con piano regolatore generale (scala 1:10.000);
5)  corografia di progetto;
6)  tracciato di progetto (scala 1:10.000);
7)  interferenze nel territorio (scala 1:10.000);
8)  strumenti di tutela e pianificazione - normativa a carattere nazionale (scala 1:10.000);
9)  strumenti di tutela e pianificazione - normativa a carattere regionale (scala 1:10.000);
10)  strumenti di pianificazione urbanistica (scala 1:10.000);
11)  attraversamento corsi d'acqua;
12)  geologia, geomorfologia, idrolgeologia (scala 1:25.000);
13)  uso del suolo (scala 1:10.000);
Visto il parere n. 6 del 21 aprile 2008 dell'unità operativa n. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Con nota, prot. COS/IMPLIBIA/2516 del 28 ottobre 2005, assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 66420 del 4 novembre 2005, la Snam Rete Gas ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, alla realizzazione del progetto in epigrafe;
-  Con nota prot. n. 72846 dell'1 dicembre 2005, quest'ufficio, nell'invitare i comuni interessati dall'opera (Bronte, Randazzo, Floresta e Montalbano Elicona) ad esprimere l'avviso di competenza ai sensi del richiamato art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha richiesto l'attestazione degli uffici comunali relativa alla mancata sussistenza di vincoli di tutela paesaggistici-ambientali. Con la medesima nota altresì è stato evidenziato alla SNAM che nel caso di accertata sussistenza dei suddetti vincoli, al fine dell'acquisizione dell'autorizzazione richiesta, avrebbe dovuto preventivamente acquisire i pareri e/o nulla osta degli enti preposti alla tutela del territorio;
-  In riscontro alla superiore richiesta i comuni interessati hanno trasmesso i seguenti atti:
Bronte
-  Attestazione del 9 febbraio 2006 dell'ufficio tecnico comunale, dalla quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento oltre ad essere sottoposta a vincolo sismico, ambientale ed idrogeologico interessa aree ricadenti in siti d'importanza comunitaria e in zona "D" del Parco dell'Etna;
-  Delibera di consiglio comunale n. 17 del 21 febbraio 2006, con la quale è stato reso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
Randazzo
-  Attestazione prot. n. 620/U.T.U. del 19 dicembre 2005, dalla quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento ricade in zona "B" del parco dei Nebrodi.
-  Delibera di consiglio comunale n. 60 del 30 novembre 2005, con la quale è stato reso parere favorevole alla realizzazione dell'opera.
Floresta
-  Delibera di consiglio comunale n. 6 dell'11 febbraio 2006, con la quale è stato reso parere favorevole alla realizzazione dell'opera.
Montalbano Elicona
-  Delibera di consiglio comunale n. 30 del 17 giugno 2005, con la quale è stato reso parere favorevole alla realizzazione dell'opera.
-  Successivamente, con nota prot. n. 34315 del 17 maggio 2006, quest'ufficio, nel comunicare alla SNAM che i comuni interessati dalla realizzazione dell'opera avevano espresso il previsto parere, rappresentava al suddetto ente di non poter procedere all'esame del progetto in quanto la pratica risultava ancora carente degli atti richiesti con nota prot. n. 72864 dell'1 dicembre 2005. Con la medesima nota si richiedeva altresì di chiarire se le aree oggetto dell'intervento fossero soggette a procedure d'esproprio.
-  In riscontro alla superiore nota, la Snam Rete Gas, con nota prot. COS/IMLIBIA/1211/BOVO del 12 giugno 2006, assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 41246 del 16 giugno 2006, nel trasmettere i sottoelencati atti ed elaborati, ha evidenziato che l'opera ricadente in zona D di Parco dell'Etna è stata già oggetto di autorizzazione dell'ente gestore, in sede di esame del metanodotto Enna-Bronte (in corso di realizzazione) e che le aree oggetto dell'intervento proposto non sarebbero state oggetto di esproprio ma semplicemente assoggettate ad asservimento:
1) nota prot. n. 16271 dell'8 novembre 2005, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina non ha reso il nulla-osta per i lavori da eseguire in territorio comunale di Floresta in quanto lo stesso ricade all'interno del parco dei Nebrodi (zona A-B e C) e pertanto l'organo competente al rilascio del nulla osta ai fini idrogeologici è l'ente gestore.
Con la stessa nota è stato rilasciato parere favorevole per l'intervento proposto ricadente in territorio comunale di Montalbano Elicona;
2) nota prot. n. 1436 del 26 gennaio 2006, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ha rilasciato il nulla-osta con prescrizioni per i lavori ricadenti nei territori comunali di Bronte e Randazzo;
3) pareri favorevoli a condizione della Soprintendenza di Messina, prot. n. 10937/cc del 21 dicembre 2005 e n. 4546 del 17 novembre 2006, rispettivamente del servizio per i beni architettonici, paesaggistici, urbanistici, naturali e naturalistici e del servizio per i beni archeologici;
4) pareri favorevoli a condizione della Soprintendenza di Catania, prot. n. 15524/05 del 24 gennaio 2006 e n. 241 del 17 gennaio 2006, rispettivamente del servizio per i beni architettonici, paesaggistici, urbanistici, naturali e naturalistici e del servizio per i beni archeologici;
5) parere favorevole a condizioni, prot. n. 24445 del 10 gennaio 2006, rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina;
6) parere favorevole, prot. n. 2872 del 24 gennaio 2006, rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania;
7) triplice copia dello stralcio della relazione tecnica (geologica e geomorfologica) vistata dagli uffici dei Genio civile di Messina e di Catania, con riferimento ai superiori pareri.
-  Conseguentemente all'esame dei superiori atti, con nota prot. n. 51018 del 7 agosto 2006, quest'ufficio, in considerazione che i lavori di cui al progetto interessano in parte aree ricadenti all'interno del parco dei Nebrodi ed in parte aree che interessano zone SIC e ZPS, ha evidenziato alla SNAM Rete Gas la necessità di procedere alla preliminare acquisizione del parere dell'Ente parco dei Nebrodi e della valutazione di incidenza secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 357/1997, facendo presente che nelle more della suddetta integrazione, l'esame della pratica da parte di quest'ufficio rimaneva sospesa.
-  La suddetta richiesta integrazione è stata esitata dalla SNAM Rete Gas con nota prot. n. COS/IMLIB/ 771/bovo del 17 marzo 2008, assunta al protocollo generale di quest'Assessorato al n. 24064 del 26 marzo 2008. Con la suddetta nota, oltre agli avvisi comunali, ai pareri delle Soprintendenze, degli ispettorati ripartimentali delle foreste e degli uffici del Genio civile competenti per territorio, già agli atti di quest'ufficio, sono stati trasmessi:
1) pareri degli uffici provinciali di Messina e Catania dei vigili del fuoco, rispettivamente resi con note prot. n. 14787 del 16 novembre 2005 e prot. n. 5187 del 26 luglio 2005;
2) parere riguardante lo studio di impatto ambientale reso, con nota prot. n. 68587 del 4 ottobre 2006, dal servizio 2/V.A.S.-V.I.A. dell'ARTA;
3) parere dell'Ente parco dei Nebrodi reso, in aderenza al parere espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 27 dicembre 2007, con decreto n. 281/Gab del 31 dicembre 2007 dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
...Omissis...
Considerato che:
-  Le procedure attivate dalla SNAM Rete Gas per l'acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto in esame, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, sono regolari atteso che sono stati preliminarmente acquisiti tutti i necessari preventivi pareri favorevoli (alcuni a condizione e con prescrizioni), previsti dalle vigenti leggi regionali e nazionali, degli enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti nell'ambito territoriale interessato dall'opera;
-  In particolare, l'opera interferisce con aree sottoposte a vincolo sismico, idrogeologico e paesaggistico-ambientale; altresì alcuni tratti del tracciato ricadono in aree che rientrano nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, in territori coperti da bosco o sottoposti a vincolo di rimboschimento nonché in zona D del Parco dell'Etna ed in zone A, B e C del parco dei Nebrodi.
Pertanto il progetto è stato sottoposto al preventivo esame degli enti preposti alla tutela dei suddetti vincoli.
-  La compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata è stata accertata dagli uffici del Genio civile di Catania e di Messina.
-  Il progetto è stato ritenuto idoneo alla tutela del vincolo idrogeologico dagli uffici ripartimentali delle foreste di Catania e di Messina.
-  La compatibilità del progetto con i valori paesaggistici, ambientali ed archeologici dell'area è stata accertata dai competenti servizi delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali di Catania e di Messina.
-  In ordine alle interferenze del progetto con i siti d'importanza comunitaria, il servizio 2 V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato, con nota prot. n. 68587 del 4 ottobre 2006, nel rilasciare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86, il parere riguardante lo studio di impatto ambientale, ha evidenziato che dallo studio condotto in ordine alle suddette interferenze è emerso che le stesse sono sopportabili e che, inoltre, le misure di mitigazione e ripristino ipotizzate in progetto le riducono ulteriormente.
-  L'interferenza dell'opera con la zona D del parco dell'Etna è stata già oggetto di esame da parte dell'ente e di rilascio di autorizzazione n. 664/2003 del 10 dicembre 2003, in quanto la stessa coincide con la parte finale del metanodotto Enna-Bronte, già in corso di realizzazione a seguito di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 con decreto 19 luglio 2004.
-  L'interferenza dell'opera con l'areale del parco dei Nebrodi è stata regolata da un protocollo d'intesa stipulato tra la SNAM Rete Gas e l'ente gestore del parco, in data 8 marzo 2004, presso la Presidenza della Regione siciliana. Del superiore protocollo d'intesa ha preso atto il comitato esecutivo del parco, con deliberazione n. 47 del 19 marzo 2004. Successivamente, visto il progetto redatto dalla SNAM ed i pareri resi sullo stesso dal consiglio dell'Ente parco dei Nebrodi, dal comitato tecnico scientifico del medesimo Ente parco e dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 281/Gab del 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 14/88, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, ricadenti in area di parco, del metanodotto Enna-Montalbano Elicona.
-  Nel merito del progetto si rileva che il metanodotto in oggetto si inserisce nel programma di potenziamento dei due esistenti gasdotti transmediterranei..., volto all'incremento del trasporto di volumi di gas naturale dal nord Africa, in accordo agli indirizzi contenuti negli atti nazionali di programmazione del settore energetico e di sviluppo sostenibile.
La struttura dei metanodotti esistente, denominata Transmed (o Ga.Me.-Gasdotto Mediterraneo), è composta da due gasdotti che si estendono da Mazara del Vallo (TP) a Minerbio (BO). La prima linea è stata costruita negli anni compresi tra 1980 e il 1984, mentre la seconda è stata realizzata tra il 1992 e il 1997...
La struttura Trasmed verrà, in futuro, connessa con il costruendo gasdotto sottomarino di importazione dalla Libia... Tenendo in considerazione queste previsioni... la SNAM Rete Gas ha avviato investimenti per la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la capacità del sistema...
La scelta di potenziare la struttura esistente nella Regione Sicilia, nel tratto Bronte-Montalbano Elicona è finalizzata a mantenere adeguate condizioni idrauliche.... in relazione all'incremento delle capacità di trasporto...
A tal fine dovranno essere realizzate in poco tempo (la relazione prevedeva l'arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2006) una serie di opere di adeguamento e potenziamento delle centrali esistenti (Tarsia, Montesano, Melizzano, Galle e Terranuova) ed altresì dovrà essere realizzata la 3° linea per un totale di 293 Km. nelle tratte:
-  Enna-Montalbano Elicona 86 Km. DN 1200 (il progetto in esame):
-  Palmi Martirano 113 Km. DN 1200;
-  Capochiaro-Sulmona 94 Km. DN 1200.
Per quanto sopra rilevato si ritiene indubbia la sussistenza del rilevante interesse pubblico statale, necessario per il rilascio, da parte di quest'Assessorato, dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, dell'opera non prevista dai vigenti strumenti urbanistici dei comuni interessati.
-  Nell'area compresa tra Bronte e Montalbano Elicona, negli anni '70 e '90, sono state realizzate due condotte, attualmente in esercizio, il cui sviluppo lineare determina un vero e proprio corridoio di ampiezza variabile tra i 20/30 m., ove le stesse risultano parallele e di circa 65 m. ove le due tubazioni, per motivi di carattere tecnico-operativo divergono. Il tracciato della 3ª linea proposto percorre lo stesso corridoio, in stretto parallelismo ad una o ad entrambe le condotte, discostandosi da esse in soli 4 punti. Tale scelta consente di sfruttare servitù già costituite, evitando di gravare ulteriormente il territorio e le proprietà private con l'imposizione di nuove restrizioni... e limita il consumo di superfici naturali da parte del progetto.
Dalla relazione di progetto emerge che la nuova condotta che ha origine in corrispondenza dell'esistente impianto di Bronte, in località contrada Edera, e termina in corrispondenza del Monte Poverello, a sud-est dell'abitato di Montalbano Elicona, si sviluppa per una lunghezza di Km. 20,17 e risulta parallela alle tubazioni esistenti per circa il 91,87%, discostandosene nei 4 punti di seguito specificati:
a)in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Flascio, per una lunghezza di mt. 945, ove la tubazione deve essere posta ad una profondità tale da garantire la sicurezza al verificarsi di rilevanti eventi alluvionali; pertanto l'approfondimento della trincea, in relazione alla natura litologica dei depositi alluvionali, è necessario, per motivi di sicurezza, che sia realizzata più lontano dalle condotte esistenti;
b)in località Poggio dei Grilli, per una lunghezza di mt. 355; qui la deviazione si è resa necessaria al fine di mantenere la prescritta distanza di sicurezza da un edificio esistente;
c)nella parte di risalita verso il Monte Colla, per una lunghezza di mt. 130, ove la devianza è resa necessaria da motivi costruttivi;
d)in corrispondenza del torrente Acqua Bianca e torrente Costa Salice, per una lunghezza di mt. 210, ove l'allontanamento è giustificato dalle medesime argomentazioni riportate al superiore punto a).
In relazione all'esiguità della parte di opera che si discosta dal corridoio, costituito dai metanodotti esistenti e dalla relativa fascia di rispetto, ed in relazione alle sopra riportate motivazioni, si ritiene poter condividere la scelta del tracciato proposto.
-  Inoltre, dalla puntuale relazione di progetto, emerge che, in considerazione della valenza paesaggistica, naturalistica, urbanistica ed ambientale, la progettazione del tracciato ha tenuto conto di una serie di criteri da perseguire. Ad esempio si rileva che il tracciato è stato individuato in base alla possibilità di ripristino, dopo l'interramento delle tubazioni, delle aree attraversate, riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti, evitando il più possibile aree di destinazione agricola e comunque non utilizzate per colture pregiate. Ancora, oltre che ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalle servitù di metanodotto, utilizzando il più possibile i corridoi di servitù già costituiti da infrastrutture esistenti quali metanodotti, strade, canali ecc., sono state evitate zone franose ed, ove possibile, aree di rispetto di sorgenti e dei pozzi captati ad uso potabile.
-  La realizzazione dell'opera prevede l'esecuzione di fasi sequenziali di lavoro che consentono di contenere le operazioni in un tratto limitato della linea di progetto, avanzando progressivamente nel territorio; tuttavia, è necessario realizzare infrastrutture provvisorie.
Queste sono costituite principalmente da accessi alla viabilità esistente in corrispondenza di piazzole da adibire allo stoccaggio e all'accatastamento dei materiali necessari alla realizzazione della condotta e per il deposito di materiale di risulta degli scavi. Altresì, dovrà essere realizzata una pista di lavoro per il transito dei mezzi di servizio e di soccorso e per il deposito del materiale di scavo.
Le suddette opere, al termine delle fasi di montaggio, collaudo e collegamento della condotta, saranno dismesse e saranno effettuati tutti i lavori necessari a riportare l'ambiente allo stato preesistente con riguardo al ripristino di strade e servizi, alla ricostituzione del manto vegetale preesistente nelle zone con vegetazione naturale, alla restituzione all'originaria fertilità delle aree agricole.
-  In ultimo, per quanto attiene la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'esaminando progetto, si rileva che lo stesso ricade per la quasi totalità in zone di verde agricolo ad eccezione di una modesta parte, in territorio di Bronte, che interessa una zona D - attività industriali - legata al ritrovamento di pozzi metaniferi, ed ad un'altra parte, pur modesta, di zona di verde boschivo ricadente in territorio di Randazzo e pertanto l'opera, completamente interrata, non incide sui criteri informatori degli strumenti urbanistici dei comuni di Bronte, Randazzo, Floresta e Montalbano Elicona.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si è del parere che la richiesta della SNAM Rete Gas volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla realizzazione del metanodotto Enna-Montalbano Elicona DN 1200 mm. (48") - tratto Bronte-Montalbano Elicona, sia meritevole di accoglimento con le condizioni e prescrizioni di cui ai nulla osta e pareri degli enti citati nelle premesse del presente parere e di cui ne fanno parte integrante";
Ritenuto di condividere il superiore parere n. 6 del 19 aprile 2008 reso dall'unità operativa n. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa n. 5.2/D.R.U. n. 6 del 21 aprile 2008, con le condizioni e prescrizioni di cui ai nulla osta e pareri resi dagli enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti nel territorio interessato, sono autorizzati i lavori del progetto proposto dalla SNAM Rete Gas e relativo alla realizzazione del metanodotto Enna-Montalbano Elicona DN 1200 mm. (48") - tratto Bronte-Montalbano Elicona, in variante ai vigenti piani comunali urbanistici di Bronte, Randazzo, Floresta, Montalbano Elicona.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 6 del 21 aprile 2008, reso dall'unità operativa 5.2/D.R.U.;
2)  delibera di consiglio comunale di Bronte, n. 17 del 21 febbraio 2006;
3)  delibera di consiglio comunale di Randazzo, n. 60 del 30 novembre 2005;
4)  delibera di consiglio comunale di Floresta, n. 6 dell'11 febbraio 2006;
5)  delibera di consiglio comunale di Montalbano Elicona, n. 30 del 17 giugno 2005;
6)  nota prot. n. 16271 dell'8 novembre 2005 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina;
7)  nota prot. n. 1436 del 26 gennaio 2006 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;
8)  pareri della Soprintendenza di Messina, prot. n. 10937/cc del 21 dicembre 2005 e n. 4546 del 17 novembre 2006, rispettivamente del servizio per i beni architettonici, paesaggistici, urbanistici, naturali e naturalistici e del servizio per i beni archeologici;
 9)  pareri della Soprintendenza di Catania, prot. n. 15524/2005 del 24 gennaio 2006 e n. 241 del 17 gennaio 2006, rispettivamente del servizio per i beni architettonici, paesaggistici, urbanistici, naturali e naturalistici e del servizio per i beni archeologici;
10)  parere, prot. n. 24445 del 10 gennaio 2006, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina;
11)  parere, prot. n. 2872 del 24 gennaio 2006, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Catania;
12)  pareri degli uffici provinciali di Messina e Catania dei vigili del fuoco, rispettivamente resi con note prot. n. 14787 del 16 novembre 2005 e prot. n. 5187 del 26 luglio 2005;
13)  stralcio della relazione tecnica (geologica e geomorfologica) vistata dagli uffici dei Genio civile di Messina e di Catania;
14)  parere riguardante lo studio di impatto ambientale reso, con nota prot. n. 68587 del 4 ottobre 2006, dal servizio 2/V.A.S.-V.I.A. dell'ARTA;
15)  parere dell'Ente parco dei Nebrodi reso, in aderenza al parere espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 27 dicembre 2007, con decreto n. 281/Gab. del 31 dicembre 2007 dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
16)  il progetto redatto dalla SNAM Rete Gas, del metanodotto Enna-Montalbano Elicona, denominato DN 1200 mm. (48") P75 bar, tratto Bronte-Montalbano Elicona, ed, in particolare, i seguenti elaborati di rilevanza urbanistica:
 1) relazione tecnica particolareggiata;
 2) schema di progetto;
 3) planimetria generale (scala 1:25.000);
 4) planimetria generale con piano regolatore generale (scala 1:10.000);
 5) corografia di progetto;
 6) tracciato di progetto (scala 1:10.000);
 7) interferenze nel territorio (scala 1:10.000);
 8) strumenti di tutela e pianificazione - normativa a carattere nazionale (scala 1:10.000);
 9)  strumenti di tutela e pianificazione - normativa a carattere regionale (scala 1:10.000);
10)  strumenti di pianificazione urbanistica (scala 1:10.000);
11)  attraversamento corsi d'acqua;
12)  geologia, geomorfologia, idrogeologia (scala 1:25.000);
13) uso del suolo (scala 1.10.000).

Art. 3

La Snam Rete Gas dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto.

Art. 4

La Snam Rete Gas ed i comuni di Bronte, Randazzo, Floresta e Montalbano Elicona sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2008.
  LIBASSI 

(2008.21.1696)105
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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