REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 7 GIUGNO 2008 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 maggio 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 29638 dell'11 giugno 2007, assunto il 20 giugno 2007 al protocollo di questo Assessorato al n. 46799, con il quale il comune di Caltagirone ha trasmesso, per l'approvazione, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 13 delle norme di attuazione - "Parametri urbanistici ed edilizi";
Vista la delibera n. 135 del 18 dicembre 2006, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 13 delle norme di attuazione - "Parametri urbanistici ed edilizi";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 10 aprile 2008, a firma del segretario generale del comune di Caltagirone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 75 del 14 dicembre 2007, con la quale l'unità operativa 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 16 del 14 dicembre 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  La variante all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione proposta è volta ad escludere dal calcolo del volume utile degli edifici quello relativo alla parte interrata e seminterrata degli stessi, anche se destinata a residenza, uffici o attività produttive (commerciale e artigianale); Nel merito si rileva che:
La suddetta modifica all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione, era già stata oggetto di emendamento, in sede di adozione del piano regolatore generale.
In ordine alla suddetta norma, con voto n. 263 del 30 ottobre 2003, reso sul piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio, e norme tecniche di attuazione, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che "in diverso avviso a quanto osservato nel parere dell'ufficio... il volume costruibile è comunque riferito alla parte fuori terra degli edifici, alla parte interrata se destinata a residenze, uffici o attività produttive ed ai fabbricati accessori, per la sola parte fuori terra. Il volume si calcola dal piano di spiccato all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto,...; la definizione dell'altezza introduce una deroga ai limiti fissati per le singole zone di piano non comprensibile. Per questo appare più lineare la definizione originaria proposta dai progettisti riportata nelle note a margine del testo";
Successivamente il comune di Caltagirone ha riproposto la modifica dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 104 del 16 luglio 2004, che riguardava l'esclusione dal calcolo del volume la parte interrata degli edifici, anche se destinata a residenze, uffici, ecc.
La suddetta variante, in difformità al parere n. 10/ 2005 reso da quest'ufficio, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento dal Consiglio regionale dell'urbanistica che, con voto n. 504 del 28 settembre 2005, ha rilevato che per la riproposizione da parte del comune della modifica all'art. 13 "non vengono evidenziate ragioni né vengono forniti dal comune nuovi elementi validamente giustificativi della riproposizione delle modifiche precedentemente non approvate ed anzi tale formulazione sembrerebbe essere contraddetta dalla successiva lett. b) dello stesso punto 5, laddove rimane invece stabilito che "il volume si calcola dal piano di spiccato..." per cui verrebbero a comprendere anche le eventuali parti fuori terra, quindi come prescritto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 263/2003".
La variante oggi in esame, adottata, su proposta del servizio pianificazione n. 11 del 26 settembre 2006, dal consiglio comunale con deliberazione n. 135 del 18 giugno 2006, consiste nella riproposizione della modifica all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione già oggetto, come sopra specificato, di rilievi da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Dal testo della su citata proposta di deliberazione si rileva che è stato ritenuto che "sussistano le condizioni per riproporre la modifica all'art. 13 delle norme di attuazione, poiché "la norma in argomento, considerando utile il volume dei locali a piano interrato e seminterrato degli edifici,... fa venir meno, di fatto, il concreto interesse alla realizzazione degli stessi". Inoltre è stato evidenziato che "in relazione al maggior carico urbanistico derivante dall'uso dei piani interrati... il volume entro terra è stato considerato ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione".
-  La motivazione addotta per la riproposizione della variante all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione (relativo alla disciplina dei parametri urbanistici ed edilizi), riferendosi sostanzialmente al mancato interesse alla realizzazione, nelle nuove costruzioni, dei piani interrati, ed alla circostanza che il volume entro terra non fornisce nuovi elementi giustificativi tali da superare i sopra evidenziati rilievi formulati dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto sopra si è del parere che la variante all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del comune di Caltagirone, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 135 del 18 giugno 2006 non sia meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nei sopra considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 49 del 27 febbraio 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentita l'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, ha formulato richiesta di audizione;
Sentito il relatore che ha esposto i contenuti della pratica;
Considerato che nel corso della discussione, in diverso avviso della proposta di ufficio, è emerso l'orientamento di accogliere le modifiche proposte con le seguenti prescrizioni:
1)  dal computo del volume possono essere escluse le volumetrie interrate se destinate ad attività commerciali ed artigianali, mentre va incluso tutto il volume se con destinazione residenziale;
2)  va in ogni caso computato il volume fuori terra qualunque ne sia la destinazione d'uso;
3)  nel caso di destinazione commerciale vanno osservate le disposizioni di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000;
4)  per come indicato al punto 2 della deliberazione consiliare n. 135 del 18 dicembre 2006, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, va considerata l'intera volumetria, compresa quella dei corpi interrati o parzialmente interrati se destinati ad attività commerciali, artigianali o residenziali.
Per quanto sopra considerato, il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore generale di Caltagirone, adottata con deliberazione consiliare n. 135 del 18 dicembre 2006, relativa alla modifica dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Caltagirone sia meritevole di approvazione con le prescrizioni e modifiche di cui alle superiori considerazioni.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 49 del 27 febbraio 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 49 del 27 febbraio 2008, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Caltagirone con delibera consiliare n. 135 del 18 dicembre 2006, relativa alla modifica dell'art. 13 delle norme di attuazione - "Parametri urbanistici edilizi".

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 16 del 14 dicembre 2007 resa dall'unità operativa 5.2/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 49 del 27 dicembre 2007;
3)  delibera del consiglio comunale n. 135 del 18 dicembre 2006.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2008.
  LIBASSI 

(2008.21.1707)114


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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