REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 GIUGNO 2008 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 11 aprile 2008.
Tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee urbane nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Vista la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche;
Considerato che le tariffe per il trasporto pubblico locale esercitato con autobus attualmente in vigore sono state fissate con decreto n. 71/GAB del 19 luglio 2007 e le stesse risultano aggiornate alla variazione ISTAT intervenuta per il periodo dicembre 2004 - dicembre 2006;
Tenuto conto di quanto discusso nella riunione del tavolo tecnico, tenutasi il 9 aprile 2008 con i rappresentanti dell'A.S.T. (Azienda siciliana trasporti), dell'ANAV quale associazione di categoria dei concessionari privati, dell'ASSTRA Sicilia quale associazione delle aziende pubbliche di trasporto e, seppur non espressamente previsto dalla norma, della FITTEL e del consorzio CESAP;
Vista la disposizione dell'Assessore apposta in calce all'appunto prot. n. 289/serv. 1 del 9 aprile 2008;
Ritenuto di dovere procedere, così come previsto dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005, alla definizione annuale dei criteri di politica tariffaria del trasporto pubblico locale esercitato con autobus, secondo le dinamiche di mercato e dei costi di esercizio, e di determinare l'aggiornamento delle tariffe per la corsa semplice (c.s.), per la corsa di andata e ritorno (a.r.) e per gli abbonamenti sulla base delle informazioni ISTAT ed in funzione delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2006 - dicembre 2007, pari all'1,7%;
Ritenuto, altresì, di dovere procedere al riconoscimento di un'ulteriore percentuale del 3,3% a parziale ristoro dell'aumento dei costi di trazione;
Ritenuto, quindi, che la variazione percentuale complessiva da potere applicare per l'aggiornamento delle tariffe è del 5% con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso, se superiore a 5 cent, o per difetto se inferiore;
Ritenuto che:
a)  il costo delle tessere di libera circolazione rilasciate dall'Azienda siciliana trasporti ai sensi delle leggi regionali n. 87/81 e n. 27/90, relativamente all'anno 2008, debba rimanere quello in atto in vigore;
b) nel caso di servizi automobilistici che si sviluppano su percorsi autorizzati misti (strade statali, scorrimenti veloci, superstrade e autostrade), la tariffa da applicarsi debba essere quella individuata nelle tabelle A o B in base alla prevalenza della tipologia del percorso autorizzato;
c)  le tariffe di cui al decreto n. 71/GAB e relative ai servizi speciali debbano essere parimenti aggiornate applicando l'indice ISTAT di variazione media annua applicato nel presente atto più il parziale riconoscimento dell'aumento dei costi di trazione (1,7% + 3,3% = 5%) con arrotondamento al decimo per eccesso se superiore a 5 cent o per difetto se inferiore;
Valutato, altresì, di dovere procedere anche all'aumento tariffario del servizio speciale di collegamento tra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, secondo le indicazioni sopra riportate (5%), con arrotondamento al decimo di euro per eccesso se superiore a 5 cent o per difetto se inferiore;
Ritenuto di dovere condividere la possibilità, nell'ambito dei servizi urbani, di potere garantire la vendita a bordo degli autobus di titoli di viaggio a fronte del pagamento di una maggiorazione al costo del biglietto di corsa semplice del 5%;
Ritenuto di dovere stabilire che per il trasporto urbano di bagagli, fino alle dimensioni di cm. 50x60x80, può essere previsto da parte delle aziende affidatarie il pagamento di un biglietto, per ogni bagaglio, di importo pari al costo della corsa e che bagagli di volume superiore non possono trovare accesso a bordo; restano comunque esclusi da ogni forma di pagamento i bagagli di corredo scolastico ed i bagagli a mano di piccole dimensioni;
Ritenuto di dovere stabilire che per il trasporto extraurbano di bagagli al seguito, di dimensioni maggiori a cm. 50x60x80 e di peso superiore a Kg. 20, possa essere corrisposta la tariffa massima di 3 euro a bagaglio;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche, di dovere approvare le tariffe da applicare per le autolinee extraurbane e suburbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee della Trenitalia S.p.A., definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, e la tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee urbane;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche, le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee della Trenitalia S.p.A., definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, e la tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee urbane nel territorio della Regione Sicilia, sono quelle risultanti dalle allegate tabelle A, B e C che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In funzione delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2006 - dicembre 2007 (1,7%) ed a ristoro parziale dell'aumento dei costi di trazione (3,3%), le tariffe in atto in vigore per servizi speciali sono incrementate del 5% con arrotondamento al decimo di euro, per eccesso se superiore a 5 cent o per difetto se inferiore.

Art. 3

La tariffa in atto in vigore per l'autolinea Palermo-aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, autorizzata alla società Prestia & Comandè s.r.l., è fissata in _ 5,60.

Art. 4

Resta confermato, per l'anno 2008, il costo, in atto in vigore, delle tessere di libera circolazione rilasciate dall'Azienda siciliana trasporti ai sensi delle leggi regionali n. 87/81 e n. 27/90.

Art. 5

La tariffa da applicare, utilizzando la tabella A o B, per i servizi automobilistici che si sviluppano su percorsi autorizzati misti (strade statali, scorrimenti veloci, superstrade e autostrade), è determinata a seconda che il tratto autostradale sia minore (tab. A) o maggiore (tab. B) del 60% dello sviluppo complessivo dell'autolinea autorizzata.

Art. 6

In armonia e nel rispetto delle tariffe minime previste dalla tabella C, i comuni potranno disporre tariffe per abbonamenti, di concerto con le aziende affidatarie del servizio urbano, coerenti con il sistema di sconti applicato nella tabella A.

Art. 7

Le aziende affidatarie di servizi urbani hanno la possibilità di vendere, a bordo degli autobus, titoli di viaggio a fronte del pagamento di una maggiorazione del 5% al costo del biglietto di corsa semplice. Le stesse aziende possono stabilire che per il trasporto urbano di bagagli fino alle dimensioni di cm. 50x60x80, con esclusione dei bagagli di corredo scolastico e dei bagagli a mano di piccole dimensioni, debba essere pagato un biglietto, per ogni bagaglio, di importo pari al costo della corsa e che bagagli di volume superiore non possono trovare accesso a bordo.

Art. 8

Per il trasporto extraurbano di bagagli al seguito di dimensioni maggiori a cm. 50x60x80 e di peso superiore a Kg. 20 può essere applicata la tariffa massima di 3 euro a bagaglio.

Art. 9

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il giorno 1 settembre 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2008.
  MISURACA 



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(2008.20.1624)110
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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