REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 GIUGNO 2008 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 2008.
Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 febbraio 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. F), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2002, n. 2, in base ai quali il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e che il Presidente eletto nomina e revoca gli Assessori;
Visto il capitolo 7 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ai commi 1 e 2 dell'art. 200 prevede che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti territoriali ottimali e all'art. 201 ne disciplina la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;
Vista la legge regionale n. 2/2007 ed in particolare l'art. 45, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è definita la suddivisione in ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e lo schema di convenzione tra i soci, tenendo conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi;
Vista la nota presidenziale prot. n. 1042/Pres del 16 gennaio 2008, con la quale, in attuazione della superiore disposizione di legge, lo studio predisposto dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, comprensivo di tutta la documentazione allegata consistente in "Relazione illustrativa, nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione integrata dei rifiuti, schema di convenzione tra i soci dell'Autorità d'ambito, schema di struttura interna dell'Autorità d'ambito", all'interno del quale sono descritte le modalità di individuazione degli ambiti, nel rispetto, tra l'altro, del comma 2 dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa, sulla scorta del quale sono stati individuati 10 ambiti territoriali ottimali;
Vista la nota prot. n. 676 del 23 gennaio 2008, con la quale il servizio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana comunica che la suddetta richiesta di parere è stata assegnata alla IV Commissione legislativa permanente in data 23 febbraio 2008;
Considerato che, pertanto, alla data di adozione del presente provvedimento i termini per l'espressione del parere in questione, consistenti in giorni 45, così come previsto dall'art. 70bis del regolamento dell'Assemblea regionale, sono abbondantemente decorsi senza che risulti che lo stesso sia stato reso e che, pertanto, il prescritto parere deve intendersi positivamente rilasciato;
Considerato che la Corte di appello di Palermo, nella seduta del 24 aprile 2008, ha proclamato eletto a Presidente della Regione, sulla base dei risultati elettorali del 13 e 14 aprile 2008, l'on.le Raffaele Lombardo;
Considerato che per effetto dell'intervenuta proclamazione da parte della Corte di appello di Palermo gli organi esecutivi dell'Amministrazione regionale della 14ª legislatura sono venuti a cessare e che, nelle more della ricostituzione dei nuovi organi regionali, l'esercizio delle funzioni del vertice politico (Presidente, Giunta regionale, Assessori) è riconducibile alla assorbente potestà del Presidente della Regione direttamente eletto, come da direttiva presidenziale sulla funzionalità degli organi di governo dell'11 aprile 2008;
Considerato che è necessaria l'immediata adozione del decreto presidenziale per la riduzione degli Ambiti territoriali ottimali, di costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e di messa in liquidazione delle attuali società d'ambito, al fine di ottimizzare la gestione di rifiuti in Sicilia, anche in considerazione della notevole entità dei debiti accumulati dalle attuali società di ambito;
Considerato, pertanto, necessario, in adempimento dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, procedere alla emanazione del previsto decreto del Presidente della Regione, nel cui ambito è da ritenere estrinsecato anche l'esercizio della propedeutica valutazione della Giunta regionale in aderenza al procedimento amministrativo previsto dalla medesima disposizione di legge;

Decreta:


Articolo unico

1)  La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti territoriali ottimali - A.T.O.- nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006.
2)  Nel territorio della Regione siciliana, in applicazione dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, la nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), effettuata ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, è quella di cui all'allegato 2.
3)  Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca e costituisce la conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel nuovo A.T.O., che, entro il 31 ottobre 2007, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, così come previsto dall'art. 45 della legge regionale n. 2/2007.
4)  Il consorzio così come sopra costituito esercita la funzione di Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 201, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, ed è dotato di personalità giuridica come soggetto pubblico.
5)  Ad eccezione dei comuni appartenenti alle isole minori, il territorio dell'ambito ottimale (A.T.O.) coincide con i confini della relativa Provincia regionale e l'Autorità d'ambito è costituita dai comuni appartenenti alla Provincia stessa.
6)  Gli organi dell'Autorità d'ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto del consorzio e, per quanto non disposto dal presente decreto, si applica l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000.
7)  L'assemblea degli enti consorziati è composta dai sindaci. Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune, per ogni forma di votazione, anche per l'elezione del consiglio di amministrazione, ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'A.T.O. al dicembre 2007, così come desunta dalle relative tabelle ISTAT. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.
8)  I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i sindaci dei comuni soci. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da 3 candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno un sindaco dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi 2 posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge 2 componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il terzo componente del consiglio di amministrazione è il candidato collocato al primo posto di una eventuale seconda lista che ottiene la seconda cifra elettorale. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni o comunque sino a che ricoprono la carica di sindaco.
9)  Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio tra i suoi membri e resta in carica 3 anni o comunque sino a che ricopre la carica di sindaco.
10)  L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione dei servizi.
11)  Le Autorità d'ambito sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
12)  Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (A.R.R.A.), effettua, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, uno studio sui risultati della gestione integrata dei rifiuti.
Gli enti locali interessati ad una eventuale modifica della delimitazione del proprio A.T.O. effettuano una specifica richiesta, ai sensi dell'art. 200, comma 6, del decreto legislativo n. l52/2006, all'A.R.R.A, che la analizza anche sulla base dello studio di cui al comma 1 e, in caso di valutazione positiva, propone al Presidente della Regione la modifica della delimitazione degli A.T.O. interessati, modifica che deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione.
All'interno di ogni A.T.O. non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
13)  Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui all'art. 12 si pronunciano, obbligatoriamente, le assemblee dei sindaci delle autorità d'ambito interessate, con decisioni assunte a maggioranza dei sindaci che rappresentano la metà più uno della popolazione residente, previa acquisizione dell'assenso della conferenza dei sindaci dell'ambito cui vogliono essere acquisite espresso con la stessa maggioranza.
14)  I comuni, entro un termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Regione che approva lo schema di convenzione, dovranno approvare in consiglio comunale lo statuto dell'Autorità d'ambito, che dovrà comprendere al proprio interno tutti i principi e le attribuzioni di competenze fissati nello schema di convenzione.
In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19.
Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca, nei successivi 30 giorni, tutti i sindaci dei comuni appartenenti all'A.T.O. per la costituzione del consorzio.
In caso di inadempienza, la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
15)  Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti, dopo l'approvazione di tutti i consigli comunali e comunque entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto, sottopone all'assemblea dei sindaci lo statuto definitivo, il quale viene approvato, entro 30 giorni, dall'assemblea dei sindaci con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la metà più uno della popolazione dei comuni ricadenti nell'A.T.O.
In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
16)  L'esercizio dei poteri ispettivi e sostitutivi della Regione viene effettuato dall'A.R.R.A. ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere e successiva nomina di un commissario ad acta.
Allo stesso modo la Regione provvederà in caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007 e dell'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17)  Alle società d'ambito ed ai consorzi di ambito che gestiscono il servizio al momento della pubblicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 204, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per cui continuano a gestire il servizio fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (comma 1) per il quale i nuovi affidamenti dovranno essere disposti entro 9 mesi (comma 2) dall'1 gennaio 2009. Tutte le altre società saranno messe in liquidazione entro il 31 dicembre 2008 ed il controllo degli appalti dovrà passare alle strutture burocratiche del nuovo soggetto (Autorità d'ambito), mantenendo i contratti in essere fino alla loro scadenza, superata la quale si dovrà affidare ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
Le società d'ambito, con maggiore dimensione demografica, dovranno assicurare con la propria struttura organizzativa il funzionamento dei nuovi soggetti in un periodo che non potrà superare 3 mesi dal 30 novembre 2008.
In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
18)  Gli oneri conseguenti all'attività relativa agli interventi ispettivi e sostitutivi di cui ai precedenti articoli sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito.
19)  Sono organi dell'Autorità d'ambito: l'assemblea, il presidente dell'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.
20)  L'Autorità d'ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle Autorità d'ambito nei modi di legge.
21)  Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto o nella convenzione. Le quote di finanziamento dell'autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.
22)  La costituzione del fondo dovrà essere fatta anche ai sensi del comma 17, art. 21, della legge regionale n. 19/2005, facendo sì che ogni comune, in sede di formazione del bilancio annuale, istituisca obbligatoriamente, dandone anche formale comunicazione all'Autorità d'ambito, due specifici capitoli con dotazione finanziaria adeguata, uno a partita di giro ed uno non a partita di giro. L'entità del capitolo non a partita di giro non potrà essere inferiore alla differenza tra il fabbisogno finanziario preventivato dall'A.T.O. per la quota spettante al singolo comune, e quanto riscosso con la T.A.R.S.U. e/o la T.L.A. nell'anno precedente (sia che le somme siano riscosse dall'ente locale e poi trasferite all'Autorità d'ambito, sia che siano riscosse direttamente da quest'ultima), salvo che dall'attività ricognitiva dell'Agenzia non sia scaturito un maggiore debito a carico della società d'ambito, per cui l'entità del suddetto capitolo deve essere sufficiente a poter ripianare il suddetto debito. Qualora l'ente locale non provveda in tal senso nei tempi previsti dalla vigente normativa o non provvederà affatto, la Regione provvederà con i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. Gli enti locali, ai fini della riduzione dell'evasione fiscale sia della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) che della tariffa igiene ambientale (T.I.A.), ove applicata, restano obbligati ad una fattiva collaborazione con l'Autorità d'ambito al fine sia della riscossione che dell'accertamento e dell'aggiornamento dei ruoli.
23)  Il bilancio di previsione e il conto consuntivo oltre che agli enti consorziati, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea, sono inviati all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per l'esercizio dell'azione di vigilanza di rispettiva competenza. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda in tal senso, la Regione attiverà i necessari interventi ispettivi e sostitutivi attraverso l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
24)  La Regione, la Provincia, i comuni e le attuali 27 società d'ambito trasferiscono alle Autorità d'ambito di competenza la titolarità dei contratti con terzi ove stipulati, dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti.
25)  Le Autorità d'ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari al fine di realizzare gli interventi programmati per la gestione integrata; quanto realizzato con tali finanziamenti dovrà costituire elemento del capitolato d'appalto.
26)  L'Autorità d'ambito esercita tutte le funzioni di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, oltreché, nello specifico:
-  adotta, entro 6 mesi dalla propria costituzione, di concerto con i comuni dell'A.T.O., un apposito regolamento che definisce, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, le tariffe di igiene ambientale, comprese:
1)  le misure di perequazione per le fasce sociali più deboli;
2)  le misure di incentivazione e premialità, nonché la compensazione economica per l'attuazione di forme di raccolta virtuose, in particolare per la R.D., che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.
27)  Con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio e di conseguire nel minor tempo possibile l'unitarietà e l'omogeneità economica della gestione nei nuovi A.T.O. così come ora delimitati, il completamento degli adempimenti preliminari e la costituzione del Consorzio deve avvenire entro il 31 ottobre 2008, la nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire entro il 30 novembre 2008, l'insediamento dello stesso con comunicazione ai soci ed alle società d'ambito per gli adempimenti conseguenti entro il 31 dicembre 2008; per il periodo transitorio si deve prevedere quanto segue:
a)  Per il personale
Il Consorzio, secondo le previsioni della dotazione organica, utilizzerà, nella prima fase, il personale che, a vario titolo, è in servizio presso le società d'ambito precedenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007 e può avvalersi dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati e del personale dell'A.R.R.A., previo consenso delle amministrazioni interessate.
In mancanza di specifiche professionalità, il consorzio può assumere personale proprio, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 49 della legge regionale n. 15/2004.
Nel periodo transitorio si fa obbligo alle società d'ambito ed ai consorzi d'ambito, pena la nullità degli atti prodotti, l'osservanza della circolare n. 5330 O.R. del 20 marzo 2007.
b)  Per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle 27 società d'ambito
Il presidente della società d'ambito disporrà la quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna società d'ambito alla data del 31 dicembre 2008 e le quote che ogni comune ha versato direttamente o le quote che i cittadini hanno versato direttamente alla società come T.I.A. o T.A.R.S.U. il commissario liquidatore accerterà le relative somme.
Successivamente verrà ripartito il totale del debito sulla base della previsione contenuta nel piano annuale, o nel bilancio, approvato dall'assemblea dei soci della società d'ambito, o, in difetto sulla base, per il 30%, dei rifiuti prodotti nel 2007 e, per il 70%, sulla base della popolazione residente secondo i dati ISTAT 2007. Si compenserà la quota di ogni comune con il relativo incasso della T.I.A. o della T.A.R.S.U. ed il debito residuo verrà imputato come debito accertato al singolo comune.
Dalla data dell'1 gennaio 2009 i nuovi consorzi diventano titolari dei rapporti attivi e passivi:
a)  l'adozione dei regolamenti e la definizione dei rapporti con il gestore dei servizi sia esso pubblico o privato anche per quanto attiene l'instaurazione degli stessi, la modifica e la cessazione;
b)  l'analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata;
c)  la determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenze;
d)  la predisposizione e l'approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo: "il Piano d'ambito";
e)  la scelta, per ogni specifico servizio, delle modalità di gestione che assicurino in ogni caso l'unitarietà del servizio;
f)  la redazione, entro 3 mesi dalla sua costituzione, di un proprio C.S.A e di un contratto a risultato che, sulla base del capitolato generale di appalto e del contratto e risultato formulati dall'AR.R.A., tengano conto delle specificità e delle esigenze locali;
g)  l'indicazione delle modalità con le quali il gestore, applicando il contratto a risultato, può affidare la raccolta differenziata, o parti di essa, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91;
h)  l'integrazione, entro 30 giorni, del contratto di servizio e del C.S.A. con le eventuali osservazioni formulate dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
i)  l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi;
j)  il controllo sul servizio reso dal gestore, nel rispetto delle specifiche norme contenute sia nell'atto di affidamento che nel C.S.A. e nel contratto a risultato;
k)  l'amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei beni, delle attrezzature nonché degli impianti presenti e realizzati nel territorio con fondi regionali, provinciali e comunitari, la cui titolarità dovrà essere trasferita all'Autorità d'ambito;
l)  la predisposizione della pianificazione d'ambito e del programma degli interventi (Piano d'ambito);
m)  l'esecuzione della programmazione nel territorio di competenza della gestione integrata, sia raccolta differenziata (R.D.) che raccolta rifiuti solidi urbani (R.S.U.), entro 6 mesi dalla sua costituzione;
n)  assicura, nella predisposizione dei programmi, la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio tramite un comitato consultivo degli utenti. A tale scopo l'A.R.R.A. emanerà una direttiva circa i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del comitato;
28)  Il presente provvedimento costituisce variazione al Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, adeguato con successive ordinanze commissariali n. 1260 del 30 settembre 2002 e n. 1133 del 28 dicembre 2006.
29)  Dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti consequenziali.
Palermo, 20 maggio 2008.
  LOMBARDO 



N.B.  -  Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque www.regione.sicilia.it/ARRA.
(2008.22.1787)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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