REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 30 MAGGIO 2008 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 2 maggio 2008, n. 5.
Articolo 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 - Modalità applicative.

ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
L'articolo 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, dispone che "I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva".
Il tenore letterale del precetto normativo in esame, nella sua succinta formulazione, ha ingenerato notevoli perplessità in merito alla corretta applicazione; infatti, taluni dipartimenti hanno ritenuto opportuno ricorrere alla consulenza dell'Ufficio legislativo e legale per chiarimenti in ordine alla portata applicativa di particolari aspetti della norma in questione, altri, invece, in mancanza di precise direttive, per la concessione dei contributi hanno adottato comportamenti non omogenei nell'ambito degli uffici regionali.
Sull'argomento è intervenuto l'Ufficio legislativo e legale con parere prot. n. 5834/67.08.11 del 28 marzo 2008, inviato per conoscenza alla scrivente ragioneria, nel quale, tra l'altro, ha manifestato evidenti dubbi applicativi ingenerati dalla disposizione in questione; lo stesso, infatti, reputa che sia indispensabile un intervento chiarificatore del legislatore regionale al fine di definirne la portata operativa, nel rispetto del principio di moralizzazione proprio del precetto normativo in oggetto.
Premesso quanto sopra, in attesa dell'auspicata modifica legislativa e consapevoli della difficoltà attuativa della norma in argomento, si ritiene utile fornire alle ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali alcune linee guida da seguire nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato art. 17. Ci= al fine di scongiurare disfunzioni e ritardi nel regolare svolgimento dell'attività amministrativa, inerente ai provvedimenti riconducibili all'ambito di azione della norma.
Si ritiene, comunque, utile evidenziare che, non sussistendo dubbi circa l'immediata applicabilità della norma in oggetto e stante le sopra accennate difficoltà e complessità operative, le linee guida di seguito formulate sono ispirate a criteri di ragionevolezza al fine di non gravare ulteriormente l'attività della pubblica amministrazione, ci= nel rispetto del principio moralizzatore della norma de quo.
Ad avviso della scrivente il legislatore regionale ha inteso, di fatto, circoscrivere l'erogazione di contributi soltanto a soggetti per i quali non sia stata accertata evasione contributiva o fiscale.
La dicitura "contributi concessi, a qualsiasi titolo" presuppone che l'ambito di applicazione dell'articolo in questione sia riferito ai soli contributi, ove per essi si intende qualsiasi erogazione finanziaria non correlata ad una prestazione del beneficiario medesimo, ovvero quegli interventi finanziari concessi, anche a seguito di apprezzamento discrezionale, sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, per sostenere attività proprie dei medesimi beneficiari nonché per soddisfare, in via prioritaria, loro interessi.
Ci= premesso, si ritiene che dal campo di applicazione della norma de quo debba, comunque, essere esclusa la concessione di erogazioni finanziarie agli enti del settore pubblico allargato, qualificabili come mero trasferimento di fondi a favore di altre amministrazioni pubbliche.
In merito, è opportuno riportare che la definizione di amministrazione pubblica discende dalle disposizioni previste dal Sistema europeo dei conti (Sec '95 - regolamento CR n. 2223/96 - paragrafi 2.68 e 2.69). Infatti, indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, una unità istituzionale è classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche se:
-  è di proprietà o amministrata o controllata da amministrazioni pubbliche;
-  non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti "market" (di mercato) e non di amministrazioni pubbliche.
Definito il campo di applicazione della norma in questione, occorre porre l'attenzione sul concetto rilevante di "accertata ...evasione fiscale o contributiva". da cui scaturisce la sanzione prevista, ovvero la revoca dei contributi.
Con il termine "accertata" la norma intende limitare l'applicazione della sanzione revocatoria ai soli casi di accertamento definitivo di evasione degli obblighi fiscali e contributivi, non ritenendo tale la semplice irregolarità quale, ad esempio, un qualsiasi ritardato versamento dei tributi dovuti rispetto alle scadenze stabilite o l'eventuale verbale di verifica o contestazione, emesso dai competenti organi ispettivi.
L'obbligo di procedere alla revoca del contributo prevista dall'articolo in questione ricorre, quindi, soltanto in presenza di un provvedimento inoppugnabile di accertamento della violazione dell'obbligazione fiscale o contributiva da parte del beneficiario del contributo regionale.
In merito, va evidenziato che l'Amministrazione regionale non ha alcuna potestà di autonomo accertamento dell'eventuale evasione, ma si limita a prendere atto degli esiti cui perviene l'autorità preposta a siffatto accertamento. A tal fine giova ricordare che l'accertamento della regolarità contributiva è operato attraverso il "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC), così come previsto dall'art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 o, in alternativa, per fattispecie non regolate dal predetto documento, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva. Relativamente alla regolarità fiscale, in assenza di documenti rilasciati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria o dagli uffici titolari della potestà impositiva, si reputa sufficiente che gli uffici deputati alla concessione dei contributi in questione acquisiscano una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi delle vigenti norme in materia, da cui si attesti l'assenza di qualsiasi evasione fiscale.
Appare utile che le predette dichiarazioni siano acquisite dalle competenti amministrazioni regionali entro un ragionevole lasso di tempo, ad esempio 15 giorni prima dell'emissione del titolo di pagamento, da allegare opportunamente allo stesso titolo o, in alternativa, specificando l'esito dell'espletata verifica in seno al provvedimento di liquidazione della spesa.
Giova ricordare che, in ossequio alle prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le amministrazioni regionali dovranno assolvere all'obbligo di controllo delle dichiarazioni ricevute, al fine di scongiurare l'insorgenza di fatti che possano avere conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il richiamato controllo dovrà essere compiuto, ovviamente, in una fase successiva a quella dell'acquisizione della dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento.
In particolare, coerentemente con quanto stabilito in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445/2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovrà essere effettuato secondo modalità campionarie, procedendo all'estrazione del campione in modo da non compromettere l'operatività né della stessa amministrazione procedente né dell'amministrazione certificante.
Considerato che trattasi di trattamento di dati sensibili, l'amministrazione responsabile del procedimento opererà, quindi, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuando, nell'ambito del proprio organico, un responsabile del trattamento dei dati personali nonché uno o più soggetti deputati alla verifica in discorso e alle relative comunicazioni.
In presenza di accertata evasione fiscale o contributiva del beneficiario, rilevata prima dell'emissione del titolo di pagamento, l'art. 17 dispone che i contributi già concessi siano revocati; in tal caso l'Amministrazione regionale provvederà alla formale revoca del contributo concesso.
E' evidente che l'articolo in oggetto non trova applicazione per i provvedimenti il cui iter procedurale risulta definito alla data di decorrenza (1 gennaio 2008) della legge regionale n. 1/2008; la stessa norma dovrà, invece, essere applicata ai procedimenti ancora in itinere, compresi quei provvedimenti di concessione di contributi che, alla data di decorrenza della legge regionale in argomento, non hanno ancora dato luogo all'erogazione del contributo medesimo.
E' opportuno, infine, esplicitare il rapporto di prevalenza tra l'art. 17 della legge regionale n. 1/2008 e l'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La revoca della concessione del contributo, operata ai sensi della norma regionale, preclude ogni possibilità di applicazione della norma statale; diversamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale proceda, secondo le regole sopra esposte, all'emissione del titolo di pagamento, lo stesso sarà sottoposto, comunque, alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
(2008.19.1605)083
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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