REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MAGGIO 2008 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 maggio 2008.
Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio siciliano;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante le norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato codice;
Visto l'art. 12, comma 3, del codice, ove si dispone che, per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell'interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;
Visto il protocollo d'intesa del 29 novembre 2007 tra la Regione siciliana e il Ministero per l'informatizzazione delle procedure di competenza della Regione attraverso il sistema informativo Beni tutelati;
Rilevata la volontà della Regione Sicilia di aderire al sistema informativo per la verifica dell'interesse culturale (di seguito "Sistema informativo") predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici (di seguito "Ministero");
Considerato che, con successivo decreto da adottare di concerto con il dipartimento regionale del personale, SS.GG., e servizio demanio e patrimonio immobiliare della Presidenza della Regione siciliana, verranno definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'Amministrazione della difesa), della Regione siciliana, delle province, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;
Considerato che si rende quindi necessario per il dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati all'art. 12, comma 3, del codice;

Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, di cui all'art. 10, comma 1, del codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2.  La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
Art. 2
Verifica dell'interesse culturale

1.  Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2.  Il dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente definisce, con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile nel sito web del dipartimento, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti.
3.  I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, al dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata, contestualmente, alle competenti soprintendenze.
4.  I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
Art. 3
Termini per la verifica

1.  I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2.  Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 4
Verifiche avviate d'ufficio

1.  Per le verifiche avviate d'ufficio le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2.  Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3.  Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 5
Disposizione finale

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 maggio 2008.
  PALMA 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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