REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MAGGIO 2008 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 marzo 2008.
Conferma al 31 dicembre 2003 della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione dei comuni di Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Mascalucia e Valverde.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 8904 del 23 ottobre 2006, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2003 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con l'esclusione dei comuni di Caltagirone, Mascalucia, Mazzarrone, Linguaglossa, Valverde e Zafferana Etnea;
Visto il decreto n. 1763/2007 del 5 settembre 2007 di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Catania al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto n. 1496/2007 del 16 luglio 2007 di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Maria di Licodia al 31 dicembre 2005;
Visti i dati ISTAT, relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 2005;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma, è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Viste le note del dirigente del servizio "Farmacie e farmaceutica" dal n. 2987 al n. 3043 del 12 giugno 2007, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania al 31 dicembre 2005;
Viste le note di sollecito dal n. 5980 al n. 6011 del 7 novembre 2007, inviate ai comuni che non avevano dato riscontro alle sopracitate note;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che i comuni di Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Mascalucia e Valverde necessitano della rideterminazione della pianta organica delle farmacie e per tali comuni si provvederà con separati provvedimenti;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi, vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n. 6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitate ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2003 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con esclusione dei comuni di Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Mascalucia e Valverde che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali comuni si provvederà con successivi provvedimenti.

Art.  2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art.  3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e all'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania.
Palermo, 25 marzo 2008.
  CIRIMINNA 

(2008.18.1545)028
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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