REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2008.
Approvazione di modifica all'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Piedimonte Etneo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti n. 280 del 6 luglio 1985 e n. 1148 del 4 settembre 1987, con i quali è stato approvato il piano regolatore generale, con annessi N.T.A. e R.E., del comune di Piedimonte Etneo;
Visto l'art. 34 delle N.T.A. vigenti del comune di Piedimonte Etneo;
Vista la nota prot. n. 9461 del 28 settembre 2007, assunta al protocollo generale dell'ARTA al n. 72331 dell'8 ottobre 2007, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi alla modifica all'art. 34 delle N.T.A. del comune di Piedimonte Etneo, limitatamente all'area, distinta al foglio di mappa n. 35, particelle nn. 771, 769, 233, 227, 688, 689, 252, 251, 234, 530 e 531 e di superficie inferiore ad 1/3 del comparto della zona C4 della contrada Bardelle o Scala;
Vista la determina n. 5/c del 15 marzo 2007, con la quale il segretario comunale, nominato dal T.A.R. Catania, con sentenza n. 207 dell'8 febbraio 2007, "Responsabile dell'esecuzione", ha adottato la sopradetta modifica all'art. 34 delle N.T.A., limitatamente all'area sopra specificata urbanistica;
Visti gli atti di pubblicazione, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, della modifica alla sopra richiamata norma di attuazione del piano regolatore generale vigente del comune di Piedimonte Etneo;
Visto il parere n. 5 del 3 aprile 2008 dell'unità operativa 5.2/serv.5 del dipartimento regionale urbanistica che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Con istanza del 23 marzo 2004, la ditta Pietro Maravigna ha richiesto al comune l'autorizzazione a redigere un piano di lottizzazione, relativo ad un complesso turistico ricettivo, dei terreni di proprietà (part. 771, 769, 233, 227, 688, 689, 252, 251, 234, 530 e 531 del foglio 35) ricadenti in zona C4 del vigente piano regolatore generale. Ciò in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 8 del regolamento edilizio comunale che prevede che "la delimitazione dell'area da lottizzare deve essere preventivamente sottoposta al consiglio comunale, il quale delibera, sentito il parere della commissione comunale edilizia".
-  In esito alla suddetta richiesta, l'U.T.C., in data 27 aprile 2004, ha espresso parere contrario in quanto in contrasto con quanto stabilito dal regolamento edilizio poiché la superficie prevista nella richiesta a lottizzare è inferiore ad 1/3 del comparto e la stessa superficie risulta divisa da particelle di terreno non coinvolte alla lottizzazione e di cui non è dimostrata la proprietà. Inoltre, l'eventuale autorizzazione è vincolata al preventivo rilascio dell'autorizzazione del Genio civile in merito all'attraversamento del torrente che divide la superficie stessa.
Al contrario, la commissione comunale edilizia, nella seduta del 27 aprile 2004, ha espresso "parere favorevole a condizione che la ditta proprietaria dimostri la disponibilità delle stradelle poderali poste all'interno della lottizzazione e che in relazione alla superficie, che non supera il terzo del comparto, trattandosi di attività produttiva e sviluppo economico del territorio, esprime parere favorevole in deroga al vigente regolamento edilizio, sottoponendo il tutto alle decisioni del consiglio comunale".
-  Con delibera n. 30 del 10 agosto 2004, il consiglio comunale ha rinviato la trattazione della richiesta della ditta P. Maravigna al fine di "consentire all'U.T.C. di potere relazionare in ordine all'impossibilità dell'accorpamento di altre superfici;
-  successivamente l'U.T.C., con nota prot. n. 1594/ 320 dell'8 febbraio 2005, accertato che "la ditta non può raggiungere la superficie necessaria per poter essere autorizzata..." e giudicata "meritevole di attenzione la proposta che... la ditta intende realizzare.., con successivo sbocco occupazionale" ha ritenuto che la proposta potesse essere "modulata con le seguenti modifiche ed integrazioni e cioè ...non come deroga ma come variante al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio (art. 34) e che detta variante sia riferita solo al caso di che trattasi e non generalizzata come variante alla normativa generale del piano regolatore e del regolamento edilizio. Dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di detta variante, potrà essere autorizzata la lottizzazione del terreno di proprietà della ditta Maravigna ricadente in zona C4, anche se di superficie inferiore ad 1/3 del comparto...".
-  Con delibera n. 4 del 21 marzo 2005, il consiglio comunale ha preso atto degli accertamenti effettuati dall'U.T.C., ma non si è determinato sulla proposta variante urbanistica.
-  In data 3 giugno 2005 la ditta Maravigna ha rinnovato l'istanza per l'autorizzazione alla lottizzazione ed in considerazione di un mancato esito alla stessa, con atto n. 732/06, ha presentato ricorso al T.A.R. Catania che, con sentenza n. 995/06 del 27 aprile 2006, ha condannato il comune "ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a dare evasione all'istanza del ricorrente...". Ciò in quanto lo stesso Tribunale ha ritenuto che "l'Ente non può discrezionalmente decidere se provvedere o meno, ma deve valutare l'istanza e concludere il procedimento con un provvedimento espresso a contenuto vincolato, che può solo essere di accoglimento della domanda dell'interessato o di reiezione della stessa";
-  In esecuzione della suddetta sentenza, il consiglio comunale di Piedimonte Etneo, nella seduta del 22 agosto 2006, con deliberazione n. 26, ha deciso "di non approvare la richiesta di autorizzazione" della ditta Maravigna.
-  Il superiore atto deliberativo è stato impugnato dalla ditta innanzi al T.A.R. Catania con ricorso n. 2640/2006. A seguito di detto ricorso il suddetto Tribunale amministrativo, con sentenza n. 207/07 dell'8 febbraio 2007, ha ritenuto che dal tenore della deliberazione impugnata "emerge una motivazione prevalentemente politica del rigetto dell'istanza, rilevando, altresì, che il comune avrebbe dovuto rispettare le diverse norme sul procedimento e che, tra queste, avrebbe dovuto rispettare anche l'obbligo di dare compiuta motivazione del rifiuto con riguardo alle ragioni giuridiche"...
Pertanto, con la medesima sentenza, il segretario comunale è stato nominato "soggetto responsabile dell'esecuzione" per avviare e concludere il procedimento relativo all'istanza della ditta Maravigna di autorizzazione ad una lottizzazione.
-  In esecuzione al suddetto mandato, il segretario comunale di Piedimonte Etneo, con determina n. 5/c del 15 marzo 2007, ha autorizzato la ditta Maravigna a lottizzare i propri terreni... "in variante al piano regolatore generale e regolamento edilizio vigenti.., tenuto conto che la superficie utilizzata è inferiore a 1/3 del comparto su cui insiste l'area".
-  Inoltre, al fine di definire le procedure previste dalle vigenti norme in materia urbanistica, sono state effettuate le pubblicazioni, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, della variante urbanistica di cui alla suddetta determina del segretario comunale n. 5/c del 15 marzo 2007. A seguito della suddetta pubblicazione, come da attestazione del segretario comunale, non sono state presentate, avverso alla variante, osservazioni e/o opposizioni.
Considerato che:
-  Da parte dell'U.T.C., della commissione edilizia comunale e, conseguentemente dal segretario comunale (in sede di determinazione sulla variante urbanistica in esame) è stato ritenuto che, al fine del rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ditta Maravigna, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 8 del R.E.C., è necessario procedere ad una variante del medesimo regolamento edilizio.
Al riguardo si evidenzia che la variante non attiene alle prescrizioni del regolamento edilizio bensì alle norme tecniche di attuazione vigenti, annesse al piano regolatore generale approvato con decreto n. 280 del 6 luglio 1985 e n. 1148 del 4 settembre 1987, ed, in particolare, all'ultimo comma dell'art. 34 delle suddette N.T.A.
Infatti, considerato che nel caso in questione la richiesta della ditta è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a lottizzare i propri terreni che, seppur estesi 17.600 mq., risultano essere inferiori ad 1/3 della superficie totale del comparto, come prescritto dalla sopradetta norma che testualmente recita:
"In tutte le zone C, il rilascio della concessione per edificare è subordinato alla preventiva approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, esteso anche a porzione di comprensorio, a condizione che questa non sia inferiore ad 1/3 dell'intera area e comunque mai inferiore a mq. 5.000 e che occorrano i 3/4 dei proprietari dei lotti".
-  Nel merito della variante proposta, esaminati gli atti ed, in particolare, la nota dell'U.T.C. n. 1594/320 dell'8 febbraio 2005 e la determina del segretario comunale n. 5/c del 15 marzo 2007, si rileva che è stato accertato che la ditta, pur essendo proprietaria di mq. 17.600 di terreno e, pertanto di gran lunga superiore alla misura minima prevista (mq. 5.000) dal citato art. 34 delle N.T.A., per lo stato reale dei luoghi, è assolutamente impossibilitata ad acquisire altre superfici per il raggiungimento della quota pari ad 1/3 dell'intero comparto, esteso circa 60.000 mq. (che sembrerebbe già in parte oggetto di edificazione).
-  Per la suddetta accertata impossibilità ad acquisire altri terreni per il raggiungimento della quota minima prevista e per la validità dell'intervento proposto dalla ditta, l'Ufficio tecnico comunale, con nota prot. n. 1594/320 dell'8 febbraio 2005, ha reso parere favorevole a condizione di acquisire la variante limitatamente "al caso di che trattasi e non generalizzata"... alla normativa generale del piano regolatore.
-  La validità dell'intervento proposto è stata, altresì, riconosciuta dalla commissione edilizia comunale e dal consiglio comunale, nelle varie sedute per la trattazione dell'argomento, ed alla luce delle argomentazioni poste nel citato parere dell'U.T.C. (prot. n. 1594/320 dell'8 febbraio 2005), può ritenersi condivisibile l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 34 delle N.T.A. nella parte in cui prescrive che la superficie minima lottizzabile, all'interno del comparto della zona C4 in contrada Bardelle, deve essere pari ad 1/3 della superficie totale del medesimo comparto.
Tuttavia non si può fare a meno di evidenziare che l'effettiva impossibilità di acquisire nuove superfici per il raggiungimento della prescritta quota, pari ad 1/3 dell'intero comparto, come nel caso in esame, può verificarsi, in altre parti del territorio comunale destinate a zona C (C1, C2, C3 e C4) del vigente piano regolatore generale e quindi detta problematica dovrebbe essere affrontata in senso più generale.
Pertanto, al fine di non generare disparità di opportunità e/o trattamento per i cittadini e di rendere effettivamente attuabile la potenziale attività edificatoria delle zone C del vigente piano regolatore generale, senza dover procedere, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, all'assunzione di singole varianti urbanistiche, si ritiene indispensabile che l'amministrazione comunale valuti l'opportunità, previa verifica dello stato reale dei luoghi e dell'effettivo stato edificatorio delle zone C, di procedere ad un'eventuale adozione di modifica e/o integrazione della più volte richiamata norma di attuazione, da sottoporre nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia urbanistica, all'approvazione di quest'Assessorato.
Per tutto quanto sopra si è del parere che la modifica, sottoposta all'esame di quest'Assessorato a seguito di determina n. 5/c del 15 marzo 2007 del segretario comunale nominato "Soggetto responsabile" dal T.A.R. Catania, relativa all'art. 34 delle N.T.A. vigenti del comune di Piedimonte Etneo, limitatamente alla possibilità di redigere un piano di lottizzazione nell'area, distinta al foglio di mappa n. 35, particelle nn. 771, 769, 233, 227, 688, 689, 252, 251, 234, 530 e 531 e di superficie inferiore ad 1/3 del comparto della zona C4 della contrada Bardelle o Scala, sia meritevole di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 5 del 3 aprile 2008;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 5 del 3 aprile 2008, espresso dall'U.O.5.2/serv. 5, è approvata la modifica, di cui alla determina del segretario comunale n. 5/c del 15 marzo 2007, all'art. 34 delle N.T.A. del comune di Piedimonte Etneo, limitatamente all'area distinta al foglio di mappa n. 35, particelle nn. 771, 769, 233, 227, 688, 689, 252, 251, 234, 530 e 531, in contrada Bardelle o Scala.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti di rilevanza urbanistica:
1)  parere n. 5 del 3 aprile 2008 dell'U.O.5.2/serv. 5;
2)  determina del segretario comunale n. 5/c del 15 marzo 2007;
3)  parere dell'U.T.C. prot. n. 1594/320 dell'8 febbraio 2005.

Art. 3

Il comune di Piedimonte Etneo è onerato degli adempimenti conseguenziali all'emanazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti allegati, verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2008.
  LIBASSI 

(2008.16.1286)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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