REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - N. 22
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Giarre.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 3476 dell'8 giugno 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 40247 del 13 giugno 2006, con il quale il comune di Giarre ha trasmesso, per l'approvazione, la variante allo strumento urbanistico generale finalizzata alla localizzazione sito per la realizzazione di un impianto distribuzione carburanti in via Martiri di Via Fani;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 7 del 17 gennaio 2006, con la quale il comune di Giarre ha adottato, ai sensi dell'ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale relativa alla localizzazione sito per la realizzazione impianto di distribuzione carburanti in via Martiri di Via Fani (prolungamento di via Libertà) - variante al piano di razionalizzazione della rete dei distributori di carburanti. Ditta Interfuel s.r.l.;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 7 giugno 2006, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale del comune di Giarre, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 15718, pos. 76237 del 10 giugno 2004, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ha espresso parere favorevole, a condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, relativo alla variante in argomento;
Vista l'attestazione del 7 giugno 2006, rilasciata dal dirigente della IV area del comune di Giarre, relativa all'assenza di vincoli gravanti sull'area oggetto della variante;
Vista l'autorizzazione n. 48/2004/RINNOVO/2008 del 21 febbraio 2008, con la quale l'ufficio delle RFI - Direzione compartimentale infrastrutture di Palermo ha rinnovato la precedente autorizzazione n. 48/2004, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 753/80 sulla variante in oggetto;
Vista la nota prot. n. 49 del 12 luglio 2006, con la quale l'U.O. 5.2./D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 9 del 12 luglio 2006, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  in atto il comune di Giarre è dotato di un piano regolatore generale approvato da questo Assessorato con decreto n. 19/D.R.U. del 18 gennaio 2005.
-  La variante proposta prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante su un'area di circa 3.500 mq. destinata, dal vigente piano regolatore generale a parcheggio.
-  Dalla documentazione prodotta non emergono motivi che possano giustificare la scelta operata per la localizzazione dell'impianto. Mancano infatti valutazioni sulle eventuali conseguenze della mancata realizzazione, nella vasta area, del parcheggio previsto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 1444/68, dal vigente piano regolatore generale i cui vincoli preordinati all'esproprio sono ancora efficaci. Inoltre non risulta siano state effettuate analisi territoriali e studi di settore per verificare i diversi aspetti urbanistico, ambientale ed economici necessari per proporre, in sede comunale, una modifica urbanistica secondo le procedure di variante ordinaria.
-  Infine si rileva che la proposta di variante è finalizzata alla localizzazione di una attività produttiva, di iniziativa privata, a forte incidenza sul territorio le cui caratteristiche, sulla scorta delle analisi di cui sopra, potranno essere valutate attraverso un progetto esecutivo da sottoporre alla procedura prevista all'art. 37, ultimo comma, della legge n. 10 del 15 maggio 2000.
Per quanto sopra questa U.O. 5.2 è del parere che la variante relativa alla localizzazione di un distributore di carburante, adottata dal consiglio comunale di Giarre, con delibera n. 7 del 17 gennaio 2006 sia da restituire priva dell'approvazione richiesta.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 620 del 5 ottobre 2006, che qui di seguito si trascrive:
"-  Vista la proposta dell'U.O. 5.2 del D.R.U. n. 49 del 12 luglio 2006, con la quale viene espresso parere sfavorevole sulla pratica indicata in oggetto;
-  Visti gli atti ed elaborati richiamati nella proposta dell'U.O. 5.2;
Sentito il relatore;
E' del parere che per l'esame della variante proposta dal comune di Giarre, debba richiedersi una relazione integrativa, dalla quale si evinca la motivazione della scelta del sito, venendo meno aree previste dal decreto ministeriale n. 1444/68, e se tali aree a parcheggio soddisferanno esigenze di standards anche dopo l'allocazione dell'impianto di distribuzione carburante.";
Vista la propria nota prot. n. 10620 dell'8 febbraio 2007, con la quale si richiede al comune di Giarre quanto espresso nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 620/2006, già citato;
Visto il foglio prot. n. 1400 del 27 febbraio 2007, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 19592 del 12 marzo 2007, con il quale il comune di Giarre ha dato riscontro alla nota prot. n. 10620 dell'8 febbraio 2007;
Vista la nota prot. n. 17 del 13 aprile 2007, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente al decreto n. 2166 serv. VI/CT dell'Assessorato regionale dell'industria - dipartimento regionale industria, e alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 3 del 13 aprile 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  A seguito di esame questa U.O. 5.2, con proposta n. 9/2006, ha espresso parere negativo sulla variante in argomento rilevando sostanzialmente che:
"Dalla documentazione prodotta non emergono motivi che possano giustificare la scelta operata per la localizzazione dell'impianto. Mancano infatti valutazioni sulle eventuali conseguenze della mancata realizzazione, nella vasta area, del parcheggio previsto, in ottemperanza alle prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444/68, dal vigente piano regolatore generale i cui vincoli preordinati all'esproprio sono ancora efficaci. Inoltre non risulta siano state effettuate analisi territoriali e studi di settore per verificare i diversi aspetti urbanistico, ambientale ed economici necessari per proporre, in sede comunale, una modifica urbanistica secondo le procedure di variante ordinaria".
-  Con voto n. 620/2006 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto di dover richiedere al comune una relazione integrativa dalla quale si evinca la motivazione della scelta del sito, venendo meno aree previste dal decreto ministeriale n. 1444/68, e se tali aree a parcheggio, soddisferanno esigenze di standards anche dopo l'allocazione dell'impianto di carburante";
-  A seguito di quanto contenuto nel superiore voto, con nota n. 10620/2007 questo dipartimento regionale dell'urbanistica ha provveduto a richiedere al comune di Giarre l'integrazione necessaria per l'esame definitivo della variante proposta.
-  La suddetta nota è stata riscontrata dal comune di Giarre, con foglio n. 1400 del 16 marzo 2007, dal quale si rileva che, effettuata l'analisi volta a verificare il soddisfacimento degli standards urbanistici, è stato verificato che le aree a parcheggio soddisferanno le esigenze dello standard di cui al decreto ministeriale n. 144/68 anche dopo l'allocazione dell'impianto di distribuzione carburanti.
-  In ordine alla motivazione della scelta del sito per la realizzazione dell'impianto di carburanti in argomento, la ditta Inter Fuel ha trasmesso in copia il decreto n. 2166 serv. VI/Ct del 15 novembre 2006, dal quale si rileva che l'Assessorato regionale dell'industria ha autorizzato la società Inter Fuel s.r.l. con sede nel comune di Catania - via Fimia, n. 42... a trasferire e potenziare, anche con apparecchiature automatiche self-service, il suddetto impianto nel comune di Giarre (CT) - via Martiri di Via Fani;
Considerato che:
Le integrazioni trasmesse dal comune e dalla ditta Inter Fuel superano i rilievi formulati da questa U.O. 5.2, con parere n. 9/2006, in quanto:
-  Il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto distribuzione carburanti della ditta Inter Fuel è stato autorizzato dall'Assessorato regionale dell'industria;
-  La mancata realizzazione del parcheggio nell'area che occuperà l'impianto carburanti non arrecherà un mancato soddisfacimento dello standard di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante relativa alla localizzazione di un distributore di carburante, adottata dal consiglio comunale di Giarre, con delibera n. 7 del 17 gennaio 2006 sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto, in dipendenza della decorrenza dei termini indicati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dovere assumere la proposta dell'U.O. 5.2/D.R.U. n. 3 del 13 aprile 2007, quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 3 del 13 aprile 2007 reso dall'U.O. 5.2/D.R.U, è approvata la variante al piano regolatore generale relativa alla localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto distribuzione carburanti in via Martiri di Via Fani, adottata con delibera del consiglio comunale n. 7 del 17 gennaio 2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 3 del 13 aprile 2007, reso dall'U.O. 5.2/ D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale n. 7 del 17 gennaio 2006;
3)  relazione tecnica descrittiva e stralci planimetrici.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Giarre resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2008.
  LIBASSI 

(2008.17.1340)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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