REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - N. 22
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2008.
Approvazione parziale della variante al piano comprensoriale n. 6 del comune diCaltabellotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 6 del quale fa parte il comune di Caltabellotta;
Viste le note del V settore tecnico del comune di Caltabellotta prot. n. 3570 del 21 settembre 2006 e n. 3810 dell'11 ottobre 2006, con le quali sono stati trasmessi in duplice copia atti ed elaborati relativi alla variante al piano comprensoriale n. 6 per il declassamento di una zona B.2.1 a zona Ea di pregio ambientale, sita in viale Savoia a ridosso della zona archeologica, adottata con delibera consiliare n. 25 del 26 luglio 2006;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 13982 del 20 febbraio 2007, con la quale si è fatta richiesta al comune di Caltabellotta di fornire chiarimenti ed integrazione, restituendo contestualmente quanto pervenuto;
Vista la nota sindacale prot. n. 4107 del 5 settembre 2007, con la quale il comune di Caltabellotta ha ritrasmesso gli atti ed elaborati integrati relativi alla variante di che trattasi;
Vista l'ulteriore nota dipartimentale n. 85263 del 22 novembre 2007, con la quale a mente dell'art. 11/bis della legge regionale n. 10/91 si erano stati evidenziati ulteriori motivi ostativi all'accoglimento della variante;
Vista la nota sindacale prot. n. 14833 del 12 dicembre 2007, con la quale in esito al suddetto rilievo sono stati forniti i necessari chiarimenti corredati da ulteriore documentazione;
Vista la delibera consiliare n. 25 del 26 luglio 2006, avente ad oggetto: "Adozione variante al vigente piano comprensoriale n. 6 per il declassamento di una zona B.2.1 a zona Ea di pregio ambientale (inedificabile) sita in viale Savoia di Caltabellotta a ridosso della zona archeologica.";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera del consiglio comunale n. 25 del 26 luglio 2006;
Vista la certificazione del segretario capo datata 19 settembre 2006 di avvenuto deposito degli atti ed elaborati della variante avvenuta dall'1 agosto 2006 al 18 settembre 2006 e di mancata presentazione di opposizioni ed osservazioni;
Vista la certificazione di avvenuta pubblicazione datata 19 settembre 2006;
Visto il parere reso dall'unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento - dipartimento di prevenzione di Sciacca prot. n. 188/06 del 6 luglio 2006;
Visto il parere reso ai sensi dell'ex art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con prot. n. 11533 del 18 luglio 2006;
Visto il parere del dipartimento beni culturali ed ambientali della Soprintendenza di Agrigento prot. n. 5149 del 9 agosto 2007;
Vista l'attestazione del settore tecnico del comune di Caltabellotta in merito al regime vincolistico gravante sull'area interessata dalla variante datata 25 luglio 2006.
Visto il parere n. 1 del 25 febbraio 2008 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Caltabellotta è in atto dotato di un piano comprensoriale n. 6 approvato con decreto n. 7/A del 13 gennaio 1973;
-  in data 30 luglio 2007, con delibera del commissario ad acta n. 48, è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;
-  con nota dello studio legale Lentini datata 25 settembre 2006, trasmessa a questo ufficio ed al consiglio comunale di Caltabellotta (quale opposizione fuori i termini) ed assunta al ns. protocollo n. 66691 del 28 settembre 2006, la sig.ra Cottone Francesca proprietaria del lotto interessato dalla variante di che trattasi si è opposta al declassamento dell'area da zona B2.1 a zona Ea;
-  la ditta ha evidenziato nel proprio ricorso che il proprio lotto è stato oggetto di un piano di lottizzazione che il consiglio comunale, con delibera n. 57 del 28 ottobre 2003 non ha approvato;
-  la ditta ha prodotto ricorso al T.A.R. di Sicilia, previa richiesta di sospensiva, avverso l'atto deliberativo n. 57 del 28 ottobre 2003;
-  la medesima ditta ha pure prodotto l'opposizione n. 5 (prot. n. 10632 del 7 settembre 2007) avverso la delibera di adozione del piano regolatore generale: comm. acta n. 48 del 30 luglio 2007;
-  il tecnico progettista dello strumento urbanistico generale ha controdedotto ritenendo non accoglibile l'opposizione e confermando la previsione di zona Ea agricola di pregio ambientale escludendo la possibilità di ridestinarla zona B2.1 (residenziale);
-  i pareri presentati a corredo della richiesta di variante sono stati tutti resi favorevolmente;
-  l'area di che trattasi risulta essere "attualmente pressoché inedificata" così come evidenziato nella documentazione prodotta;
-  per l'imposizione del vincolo di inedificabilità, come già evidenziato da questo ufficio con le note prot. n. 13982 del 20 febbraio 2007 e prot. n. 85263 del 22 novembre 2007, occorre allo stesso tempo la ridestinazione dell'area ad uso pubblico previa attivazione del procedimento di esproprio;
-  il comune in sede di chiarimenti ha ribadito la presenza delle condizioni ambientali di salvaguardia a sostegno della variante, evidenziando, inoltre, che detta area non possiede le caratteristiche delle Z.T.O. B così come vengono definite dal decreto interministeriale n. 1444/68, pertanto ha rappresentato in subordine la possibilità di valutare la richiesta di variante anche limitatamente al semplice declassamento a zona E agricola dell'area interessata;
-  può ritenersi ammissibile quest'ultima richiesta di declassamento dell'area da zona B2.1 a zona E con destinazione agricola, confermando lo stato di fatto, che attualmente la zona ricopre, e prevedendo di conseguenza i seguenti parametri: indice di densità fondiaria di 0,03 mc./mq., max 1 elevaz. f.t. e con l'esclusione della realizzazione di impianti per la trasformazione di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni e tutte quelle opere a supporto dell'agricoltura che prevedano la costruzione di strutture che modifichino in maniera significativa il paesaggio (serre, tunnel, ecc.), il rilascio delle concessioni edilizie resta subordinato al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
Per tutte le superiori considerazioni, ritenuta condivisibile unicamente la ridestinazione urbanistica dell'area di che trattasi a zona agricola E con le limitazioni riportate nei considerata, e non anche l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta, questa unità operativa, condividendo la finalità di salvaguardare l'ambiente paesaggistico ed archeologico ritenuto di particolare importanza, è del parere che la variante al piano regolatore generale, adottata con delibera del consiglio comunale n. 25 del 26 luglio 2007, ai sensi della legge regionale n. 71/78, finalizzata alla ridestinazione dell'area sita in viale Savoia di Caltabellotta da Z.T.O. B2.1 a zona Ea di pregio ambientale e con vincolo di inedificabilità, sia parzialmente accoglibile relativamente alla ridestinazione della stessa a zona E agricola con le limitazioni riportate nei considerata.
L'imposizione del vincolo di inedificabilità resta subordinato alla ridestinazione dell'area ad uso pubblico, ciò potrà avvenire una volta che sarà stata avviata la relativa procedura d'esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001 ed a mezzo di ulteriore variante urbanistica da sottoporsi a questo ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 1 del 25 febbraio 2008 espresso dall'U.O. 3.4/ D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 1 del 25 febbraio 2008 espresso dall'U.O.3.4/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata parzialmente la variante al piano comprensoriale n. 6 adottata con delibera del consiglio comunale n. 25 del 26 luglio 2007, finalizzata alla ridestinazione dell'area sita in viale Savoia di Caltabellotta da Z.T.O. B2.1 a zona Ea di pregio ambientale e con vincolo di inedificabilità, relativamente alla ridestinazione della stessa a zona E agricola con le limitazioni riportate nei considerata. L'imposizione del vincolo di inedificabilità resta subordinato alla ridestinazione dell'area ad uso pubblico, ciò potrà avvenire una volta che sarà stata avviata la relativa procedura d'esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001 ed a mezzo di ulteriore variante urbanistica da sottoporsi a questo ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 1 del 25 febbraio 2008 dell'U.O.3.4/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 25 del 26 luglio 2007;
 3)  tav.  1    -  relazione tecnica;
 4)  tav.  2    -  corografia, scala 1:10.000;
 5)  tav.  3    -  stralcio planimetrico piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000;
 6)  tav.  4    -  stralcio planimetrico variante, scala 1:2.000;
 7)  tav.  5    -  stralcio planimetria catastale, scala 1:2.000;
 8)  tav.  5.1  -  progetto di piano, planimetria del centro abitato, scala 1:2.000;
 9)  tav.  6    -  norme di attuazione, stato di fatto;
10)  tav.  7    -  norme di attuazione, progetto;
11)  tav.  8    -  documentazione fotografica dei luoghi;
12)  relazione geologica.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Caltabellotta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2008.
  LIBASSI 

(2008.16.1296)115
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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