REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - N. 22
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 aprile 2008.
Modifiche ed integrazioni al decreto 27 febbraio 2008, concernente elenco delle strutture ambulatoriali convenzionate - case di cura private - che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale delle Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo, n. 8 di Siracusa e n. 9 di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 23 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visti gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 229/99;
Visto il piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002;
Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003;
Visto il decreto n. 1338 del 18 luglio 2003, con il quale è stata data esecuzione alla deliberazione n. 107 del 27 marzo 2003, con cui la Giunta regionale ha provveduto a riarticolare l'assetto organizzativo e funzionale dell'Assessorato, assegnando al dipartimento I.R.S. la trattazione della materia "accreditamento provvisorio";
Visto il decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005, con il quale è stata adottata la modulistica per richiedere l'accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 18 del decreto 17 giugno 2002, n. 890;
Visto il decreto n. 6362 del 5 ottobre 2005;
Visto  l'elenco delle strutture sanitarie che, sotto il profilo formale, sono state ritenute ammissibili e non dalle UU.OO. semplici per l'accreditamento istituzionale delle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 7 dicembre 2006 e successive;
Considerato che la pubblicazione degli elenchi delle strutture sanitarie nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 7 dicembre 2006 e successive non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine all'adozione di provvedimenti di sua competenza, ove venga riscontrata in qualsiasi momento la mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa vigente, come precisato con la nota dirigenziale n. DIRS/ DIR/3370 del 5 dicembre 2006 e successive;
Visto l'art. 67, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è stabilito che "Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelle ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori";
Visto l'art. 67, comma 2 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è disposto che "Il termine di 5 anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente";
Considerato che in data 28 giugno 2002 è stato pubblicato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, concernente "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e che lo stesso è entrato in vigore il 29 giugno 2002;
Visto l'art. 12 del decreto n. 890/2002 che, per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici, generali e specifici, fissa il termine massimo di 5 anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che la data del 29 giugno 2007 è il termine massimo entro il quale debbono essere ultimati gli adeguamenti tecnologici e strutturali, da parte delle strutture sanitarie che avevano richiesto l'accreditamento istituzionale ed erano state ritenute formalmente ammissibili dalle UU.OO. semplici per l'accreditamento delle aziende unità sanitarie locali e dalle stesse U.O. sottoposte a verifiche;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il quale stabilisce che "Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale";
Vista la nota dirigenziale prot. n. DIRS/DIR/2389 dell'8 agosto 2006, con la quale sono state emanate disposizioni alle singole aziende sanitarie, alle UU.OO. per l'accreditamento, precisando che le opere di adeguamento dovevano essere ultimate entro la data del 31 marzo 2007, al fine di permettere alle UU.OO. semplici di completare le verifiche entro giugno 2007;
Considerato che il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, richiamando il patto per la salute al punto 4.9 e la legge finanziaria per l'anno 2007, art. 1, comma 796, lett. s), t), u), individua il primo luglio 2007 la data a partire dalla quale cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi;
Vista la nota del Dipartimento I.R.S. prot. n. DIRS/ DIR/2111 del 2 luglio 2007, con la quale sono stati invitati i direttori generali, i direttori dei dipartimenti di prevenzione e i responsabili delle UU.OO. semplici per l'accreditamento istituzionale delle aziende unità sanitarie locali a fornire l'elenco definitivo delle strutture sottoposte alle verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie;
Vista la nota dirigenziale prot. n. DIRS/DIR/2509 del 2 agosto 2007 e successive nn. DIRS/DIR/3018 e DIRS/ DIR/3174, rispettivamente datate 24 settembre 2007 e 11 ottobre 2007, con le quali sono stati chiesti i rapporti di verifica sul possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale, da redigere in conformità al decreto n. 890/ 2002 e secondo la modulistica approvata con il decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Visti i decreti nn. 2696, 2697, 2698, 2699, 2670, 2671, 2672 e 2673, tutti del 30 novembre 2007, nonché il n. 22 del 16 gennaio 2008, con i quali sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti delle unità operative semplici per l'accreditamento istituzionale delle Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania, n. 4 di Enna, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo, n. 7 di Ragusa, n. 8 di Siracusa, n. 9 di Trapani e n. 1 di Agrigento;
Considerato che i predetti elenchi (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007 e n. 5 dell'1 febbraio 2008) non contenevano, a motivo degli ulteriori, necessari approfondimenti, le strutture ambulatoriali private - case di cura private - (scheda 4);
Visto il decreto n. 314 del 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2008, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture ambulatoriali private - case di cura private - (scheda 4), che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 19 marzo 2008, con la quale si dispone che sono ammesse all'accreditamento istituzionale quelle strutture sanitarie le quali erano in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi entro la data del 28 giugno 2007, pronte per la verifica, che l'Azienda sanitaria locale ha effettuato, invece, oltre i termini di legge;
Viste le note prott. nn. 1917 del 14 aprile 2008; 1795 del 14 aprile 2008 e 12044 del 29 aprile 2008 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento; 1034 dell'1 aprile 2008 e 1219 del 21 aprile 2008 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo; 996 del 29 ottobre 2007 e 372 del 28 aprile 2008 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina; 1541/D.G. del 29 aprile 2008 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, con le quali sono stati forniti elementi di integrazione e/o modifica al citato decreto n. 314 del 27 febbraio 2008, anche in relazione alla delibera di giunta regionale n. 98 del 19 marzo 2008;
Vista la nota n. 51882 del 28 aprile 2008 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con la quale si comunica che, da un'ulteriore verifica della documentazione riguardante le strutture ambulatoriali non convenzionate delle case di cura private (Casa di cura Carmide s.r.l. - servizi ambulatoriali - di Catania, ISCAS Morgagni nord Centro analisi cliniche e microbiologiche di Pedara e Villa dei Gerani s.r.l. - servizi ambulatoriali - di Catania), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2008, non è stata riscontrata alcuna specifica autorizzazione per le attività ambulatoriali esterne;
Considerato che la riscontrata assenza di autorizzazione sanitaria è preclusiva dell'accreditamento, in quanto in contrasto con la normativa sull'accreditamento istituzionale, con particolare riferimento all'art. 5 del decreto n. 890/2002 ed all'art. 4 del decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Visto l'art. 16 del decreto n. 890/2002, che prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale della sanità dell'elenco delle strutture accreditate che hanno superato positivamente le verifiche, facendo carico allo stesso Assessorato di curarne l'aggiornamento semestrale e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, ad integrazione e modifica del decreto n. 314 del 27 febbraio 2008, sono formalmente accreditate le attività ambulatoriali esterne delle case di cura private - (scheda 4) di seguito riportate, che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O. semplice per l'accreditamento istituzionale delle Aziende unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo e n. 8 di Siracusa:







Art. 2

A modifica del decreto n. 314 del 27 febbraio 2008 e per le motivazioni in premessa specificate, è precluso l'accreditamento istituzionale alle seguenti attività ambulatoriali esterne, in quanto non autorizzate:






Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2008.
  CIRIMINNA 

(2008.19.1547)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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