REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 aprile 2008.
Numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, per la stagione venatoria 2008/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 4037 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito all'arch. Giuseppe Morale l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 6 ottobre 2006;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con la quale il dirigente del servizio XI è stato delegato ad attuare i provvedimenti relativi agli artt. 5, 6, 16, 22, 25, 26, 38, 41, 45 e 46 della legge regionale n. 33/97;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della predetta legge che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 13 aprile 2007;
Considerato che, secondo il citato Piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale non riservato a protezione della fauna ed a gestione privata della caccia, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato non meno del 60% alla gestione programmata della caccia, e che secondo i criteri adottati per la pianificazione territoriale tale territorio costituisce gli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali;
Visto il proprio decreto n. 539/2008 del 10 aprile 2008, con il quale è stato stabilito l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2008/09-2012/13, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0211 cacciatori/ettaro, corrispondente a 47,31 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2008/2009;
Viste le comunicazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali con le quali sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera "a", della più volte citata legge regionale n. 33/97, ogni cacciatore ha comunque il diritto di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia ove ricade il territorio comunale di residenza dello stesso;
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per gli ambiti territoriali di caccia regionali, il valore ottenuto dal rapporto fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella stagione venatoria 2007/2008 e la superficie disponibile per la caccia programmata;
Ritenuto di poter assumere come indice massimo di densità venatoria il valore di 0,0303 cacciatore/Ha, corrispondente a 33,05 Ha/cacciatore, che tiene conto delle attuali condizioni e delle caratteristiche ambientali e di omogeneità degli ambiti territoriali di caccia;
Ritenuto di dovere determinare, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio e di quelli forniti dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, ai sensi del comma 5, lettera "b", del predetto art. 22, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia;

Decreta:


Art.  1

Per la stagione venatoria 2008/2009 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori di altre regioni, è stabilito come appresso indicato:







Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alle UU.OO. - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, per i successivi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2008.
  ALBANESE 

(2008.16.1258)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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