REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 10 MAGGIO 2008 - N. 21
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gualtieri Sicaminò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 3265 del 29 maggio 2007, con il quale il comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati della variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un agriturismo in contrada Liarusa di iniziativa privata;
Vista la deliberazione n. 53 del 27 novembre 2006, con la quale il consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò ha approvato il progetto in argomento in variante al vigente strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 1217 del 22 dicembre 2005, nel quale l'area oggetto dell'atto deliberativo in argomento è destinata a verde agricolo;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione prot. n. 2846 del 9 maggio 2007 a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il foglio prot. n. 22210 del 13 novembre 2006, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha reso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in ordine alla compatibilità geomorfologica tra la variante in argomento e le aree destinate ad accoglierla;
Visto il foglio prot. n. 18248 del 19 dicembre 2006, con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha autorizzato l'esecuzione dei lavori del progetto in argomento;
Visto il foglio prot. n. 2987 del 19 luglio 2006, con il quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 distretto di Milazzo ha rilasciato, ai soli fini igienico-sanitari, parere favorevole in merito al progetto in argomento;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4479/rif. 2007 del 18 ottobre 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 76715 del 26 ottobre 2007, con il quale il comune ha trasmesso l'integrazione alla nota A.R.T.A. prot. n. 51122 del 6 luglio 2007, ed apposita relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2007 in ordine alla verifica delle refluenze del progetto in argomento sul S.I.C. identificato con il codice - ITA 030010 Fiume Fiumedinisi Monte Scuderi;
Visto il parere n. 12 del 18 marzo 2008, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che
-  seppur l'atto deliberativo è stato adottato, avendo a riferimento la procedura ex comma 4, art. 37, della legge regionale n. 10/2000, per i rilievi già evidenziati nella nota di richiesta integrazione sopra citata, si ritiene di poter comunque procedere all'esame della variante, nei termini ordinari previsti dalla procedura della variante al piano regolatore generale, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78;
-  sono state assolte le procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, a seguito delle quali non sono state presentate osservazioni e/opposizioni;
-  è stata accertata la compatibilità tra la proposta di variante al piano regolatore generale e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierla, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il progetto in argomento, si inserisce in un più esteso programma di riqualificazione a fini turistico-ambientali di tutto il territorio comunale, da cui è scaturito il progetto già approvato da questo Assessorato relativo alla riqualificazione storico-ambientale dell'antico Borgo di Sicaminò e delle aree limitrofe;
-  in particolare, con il progetto in esame, si mira a recuperare un'area agricola che in parte è già utilizzata ad uliveto di nuovo impianto (vedi la citata relazione annessa allo studio agricolo-forestale), ed in parte da tempo abbandonata, per destinarla a produzioni biologiche ed alla promozione turistica;
-  dal medesimo studio e dagli accertamenti dell'agronomo (vedi relazione trasmessa ad integrazione), emerge che l'area non interessa zone tutelate ai sensi della legge regionale n. 13/99 (vincolo forestale) e da aree tutelate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  con apposita relazione, trasmessa con l'integrazione, è stata verificata l'incidenza dell'intervento, sul sito d'importanza comunitaria (definito dal codice ITA 030010 Fiume Fiumedinisi Monte Scuderi) presente nel territorio comunale, dal responsabile area S.T.A. del comune che si è espresso ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2007, ritenendo che le opere previste con l'intervento tendono ad "armonizzarsi con l'ambiente circostante senza ledere le caratteristiche naturali del paesaggio ... mediante l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive tradizionali e tipiche dei luoghi" e benché "si realizzeranno al di fuori della area SIC, distante circa Km. 1,00, sono classificabili come coerenti alla valorizzazione dell'area stessa";
-  detta valutazione può ritenersi condivisibile, considerato che le opere previste dall'intervento, da realizzarsi all'interno di un'area che dista appunto circa 1,00 Km. dal sopracitato SIC, risulta di scarsa incidenza ambientale, in relazione alla limitata attività edificatoria ed al previsto utilizzo di più del 50% della proprietà a fini agricoli, mediante l'impianto di culture biologiche. Tuttavia in relazione a quanto accertato dall'agronomo con lo studio a corredo della variante in argomento, preesistenza di un oliveto di nuovo impianto e di un bosco, la cui fascia di rispetto non viene individuata negli elaborati, e nell'assenza di precise indicazioni, il comune, prima della definizione della procedura autorizzativa, è onerato: a) di una puntuale verifica dell'incidenza della fascia di inedificabilità dal bosco ex art. 42, legge regionale n. 7/2003, in quanto all'interno della stessa non si può intervenire se non mediante la deroga prevista con il medesimo articolo; b) specificare e regolare con la convezione da stipulare con l'interessato le tipologie agricole da impiantare che dovranno essere compatibili con quelle autoctone nel rispetto delle peculiarità locali;
-  seppur dai dati sinteticamente riportati nell'allegata tabella, si rileva una palese contraddizione tra quanto numericamente riportato e quanto emerge da una approssimata lettura dell'elaborato scala 1:200, in ordine all'effettiva superficie occorrente alla realizzazione del c.d. "Verde attrezzato", che di fatto incide in misura molto superiore alla previsione, circa 4.500 mq., in presenza di una procedura di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione ex novo di una struttura ricettiva per il turismo rurale, che contempla soltanto la realizzazione di alcune opere strettamente funzionali alla ricettività richiesta con il progetto, la variante stessa può essere ritenuta assentibile nei limiti parametrici che scaturiscono dai dati metrici (vedi tabella riportata a margine del presente) e dal progetto allegato all'atto deliberativo in argomento, ciò sia in relazione all'asservimento dell'intero lotto all'attività, sia in relazione alla specifica e vincolante destinazione di una parte dello stesso - mq. 11.100 - alla coltivazione agricola biologica. In relazione alla particolare richiesta di poter operare con un aumento di mc. 500 (vedi relazione del progetto) rispetto a quelli discendenti dal progetto, la stessa non può che essere disattesa, anche in relazione alla sua mancata valutazione da parte del consiglio comunale, in sede di adozione della variante in argomento;
-  l'intervento seppur impropriamente viene definito "Agrituristico" (in assenza dell'accertata preesistenza dell'attività agricola e delle caratteristiche di imprenditore agricolo), è finalizzato al recupero a fini agricoli e turistico rurali di un'area che attualmente è parzialmente abbandonata. Conseguentemente la richiesta di modifica di destinazione urbanistica può essere ritenuta assentibile, riconducendo la classificazione urbanistica, da assegnare alla zona catastalmente individuata, a quella del "turismo rurale", così come prevista dall'art. 30 della legge regionale n. 21/01, ciò nella considerazione che la proposta così come formulata lasci immutato l'utilizzo della maggior parte del lotto per usi agricoli, produttivi e non (verde alberato etc.), mentre muta di fatto la destinazione della restante parte sulla quale vengono realizzate le strutture e le attrezzature previste;
-  l'accessibilità al lotto avverrà attraverso una strada comunale esistente;
-  la proposta di variante riveste interesse di pubblica utilità, poiché rientra in un quadro più generale, che prevede la riqualificazione di un'area del comune di Gualtieri Sicaminò in relazione ad un progetto più ampio di rivitalizzazione attraverso l'attività turistico-ambientale;
-  sulle aree interessate non sussistono ulteriori vincoli oltre a quello idrogeologico nei termini di quanto certificato dal responsabile dell'area S.T.A del comune ed a quello sismico per il quale è stato acquisito il preventivo parere ex art. 13, legge n. 64/74;
Parere
Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV esprime, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, parere favorevole sulla variante al vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 1217/05, adottata con deliberazione di C.C. n. 53 del 27 novembre 2006, ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei superiori rilievi, nei citati pareri degli organi competenti, che si sono già espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti alla definitiva autorizzazione all'esecuzione dell'intervento...";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 12 del 18 marzo 2008, reso dall'U.O.4.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 12 del 18 marzo 2008, reso dall'U.O.4.1, è approvata, in variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 1217 del 22 dicembre 2005, la modifica dello stesso per la realizzazione di un agriturismo in contrada Liarusa, adottata dal consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò con decreto n. 53 del 27 novembre 2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 12 del 18 marzo 2008 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
 2)  deliberazione di C.C. n. 53 del 27 novembre 2006;
Elaborati della variante:
 3)  relazione tecnico-illustrativa;
 4)  estratto corografico scala 1:25.000;
 5)  estratto aerofotogrammetrico scala 1:5.000;
 6)  estratto piano regolatore generale, scala 1:5.000;
 7)  estratto mappale, scala 1:4.000;
 8)  elaborati grafici, scala 1:500 e 1:100;
 9)  profili, scala 1:500;
10)  planimetrie particolareggiate, scala 1:200;
11)  relazione geologica-tecnica;
Elaborati integrativi
12)  certificazione del responsabile area S.T.A. del comune, sull'assenza di aree che previste nel vigente piano regolatore generale, siano compatibili con l'attività in argomento;
13)  studio agricolo-forestale e relazione di analisi redatta sulla scorta dello studio allegato al piano regolatore generale con individuata l'area interessata dall'intervento;
14)  art. 1, legge regionale n. 13/07, relazione integrativa (rapporto con l'area SIC) valutazione di incidenza.

Art. 3

Il comune di Gualtieri Sicaminò dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto, che, unitamente al progetto approvato ed ai relativi allegati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Prima dell'inizio dei lavori, il comune di Gualtieri Sicaminò dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2008.
  LIBASSI 

(2008.16.1295)114*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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