REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MAGGIO 2008 - N. 20
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 15 aprile 2008.
Urgenti disposizioni riguardo ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AGLI ISPETTORATI DIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
ALLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE
ALLE CAPITANERIE DI PORTO
ALL'ARPA
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AL GENIO CIVILE OO.MM.
ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA SICILIA
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
AGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI
AI CONSORZI ASI
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA SICILIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato il decreto 19 febbraio 2007, recante: "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".
Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 dà le seguenti definizioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a, b1, b2, b3:
-  a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
-  b1) impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
-  b2) impianto fotovoltaico integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
-  b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, dello stesso decreto ministeriale, viene esplicitato che tutti gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui alle precedenti lett. b1, b2, b3.
L'art. 5, comma 8, recita: "gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2, b3, nonché ....[omissis]... gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 Kw sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti a verifica ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 ...[omissis]..., sempreché non ubicati in aree protette.".
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) all'art. 2, comma 158, apporta modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.
La stessa finanziaria all'art. 2, comma 150, lett. a), definisce: "sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;".
Alla luce di tali considerazioni appare evidente che, uniformandosi alle direttive nazionali, debbano essere esclusi dalla procedura di verifica ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, come sostituito dal decreto legislativo n. 152/2006 e aggiornato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli impianti fotovoltaici che esercitano scambio sul posto secondo le modalità e la potenza prevista dalla normativa nazionale vigente e tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW e che rientrano nelle definizioni dell'art. 2, comma 1, lett. b2, b3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, in quanto gli stessi non sono definiti impianti industriali.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il servizio 2 VAS-VIA competente provvederà a restituire i progetti aventi le suddette caratteristiche, informando i richiedenti ed il comune interessato per territorio della non necessità di esperire procedure di VIA.
Resta salvo l'obbligo di procedere alla valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i progetti che possono incidere sulle zone di protezione speciale, i siti di interesse comunitario di cui alle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone IBA. La competenza ad esprimersi relativamente ai progetti summenzionati discende da quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 13 dell'8 maggio 2007 secondo le modalità previste dal decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 27 aprile 2007 e dal decreto 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 25 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: INTERLANDI 

(2008.16.1304)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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