REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MAGGIO 2008 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 10 marzo 2008.
Assegnazioni del fondo per le autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008, a norma dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 23 dell'8 febbraio 2008, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2008, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, è di E 913.000.000,00;
Che, correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio giusta l'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono stati previsti dalla legge regionale n. 2/2008 stanziamenti per complessivi E 777.313.000,00, di cui E 690.344.000,00 nel capitolo 183303, E 7.747.000,00 nel capitolo 182519, E 10.747.000,00 nel capitolo 182526 ed E 68.475.000,00 nel capitolo 582407, con riserva per la differenza di iscrivere l'ulteriore importo in una o più soluzioni;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato con l'art. 55, commi 9 e 12, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali, ai sensi del predetto art. 13, comma 1, della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 545 del 10 marzo 2008, relativo alla determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, dagli artt. 12 e 31 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008;
Visto il parere reso nella seduta del 26 febbraio 2008 dalla Conferenza Regione- autonomie locali, in ordine ai criteri ed ai parametri per la ripartizione delle risorse;
Ritenuto di condividere le proposte espresse;

Decreta:


Art. 1

Sul fondo per le autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008, determinato in E 913.000.000,00 dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, antecedentemente al riparto, sono operate le seguenti deduzioni:
-  E 45.650.000,00, quale riserva del 5% nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per la concessione di contributi straordinari così distinti: art. 76, comma 4, legge regionale n. 2/2002, integrato con l'art. 64, comma 7, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47, della legge regionale n. 17/2004 per complessivi E 24.955.000,00; art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8 per E 4.000.000,00; art. 6, comma 9, legge regionale n. 7/2002, per le finalità previste dallo stesso art. 76, comma 1-ter, come introdotto dall'art. 4, legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, per E 13.695.000,00; art. 6, comma 12, legge regionale n. 1/2008, per gli interventi di somma urgenza di cui alla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile per E 3.000.000,00;
-  E 1.000.000,00 per l'incremento del fondo in favore delle unioni di comuni, a norma dell'art. 8, comma 1, legge regionale n. 1/2006;
-  E 6.000.000,00 in favore dei comuni delle isole minori quale contributo per il finanziamento del servizio trasporto rifiuti via Mare, a norma dell'art. 76, comma 1-bis, legge regionale n. 2/2002;
-  E 4.253.787,00 per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa, a norma dell'art. 45, comma 15, della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8, comma 2, legge regionale n. 1/2006;
-  E 7.747.000,00 per il finanziamento del capitolo 182519 per pari importo, a norma dell'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e dell'art. 127, comma 47, della legge regionale n. 17/2004;
-  E 10.747.000,00 per il finanziamento del capitolo 182526 per pari importo, a norma dell'art. 127, comma 68, legge regionale n. 17/2004;
-  E 41.085.000,00, pari al 4,5% delle risorse da ripartire, da destinare al fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti, a norma dell'art. 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e dell'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 2/2007;
-  E 2.000.000,00 in favore degli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli artt. 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, a norma dell'art. 6, comma 10, legge regionale n. 1/2008;
-  E 2.000.000,00 in favore dei comuni di nuova istituzione, per i rapporti definiti ai sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 17/2004, da ripartire in proporzione al debito accertato, a norma dell'art. 6, comma 11, legge regionale n. 1/2008;
-  E 25.000.000,00 per rimborso spese trasporto interurbano alunni scuola media superiore per l'anno scolastico 2006-2007, a norma dell'art. 13, comma 7, legge regionale n. 8/2000 e dell'art. 8, comma 3, legge regionale n. 1/2006;
-  E 12.500.000,00 quale quota da assegnare al fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi di polizia municipale, a norma dell'art. 13 della legge regionale n. 17/90 e dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2002;
-  E 19.812.930,32 per la variazione percentuale per l'anno 2008, connessa agli indicatori: sforzo tariffario, sforzo fiscale, capacità di riscossione e propensione agli investimenti dimostrati nell'anno 2007, giusta art. 76, comma 2, legge regionale n. 2/02; condono edilizio (art. 12 legge regionale n. 17/2004); flussi turistici (art. 31, comma 1, legge regionale n. 17/2004); ottimizzazione servizio riscossione tributi (art. 3, legge regionale n. 1/2006);
-  E 23.775.516,39 quale riserva del 3% in favore dei comuni che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 21, comma 15, della legge regionale n. 19/2005 e dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
-  E 15.000.000,00 riservati nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per provvedimenti ex lege a carico dell'Assessorato (esecuzione di giudicati ed espletamento di adempimenti obbligatori);
-  E 951.020,66 in favore delle associazioni di enti locali e loro amministratori, a norma dell'art. 21, comma 8, legge regionale n. 19/2005 e del D.P.Reg. n. 532/2006;
-  E 2.377.551,64 per assicurare locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili in favore dei cittadini disabili chiamati a cariche elettive o a incarichi presso organi istituzionali, a norma dell'art. 11, legge regionale n. 2/2008;
-  E 36.500.000,00 in favore del comune di Palermo (emergenza Palermo ex art. 15, legge regionale n. 24/2000), giusta l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 120 del 26 gennaio 2008.

Art. 2

Dedotti gli importi previsti da disposizioni di legge nonché quelli espressamente determinati dalla Conferenza, residua un fondo disponibile pari ad  E 656.509.193,99.

Art. 3

Sul predetto importo di E 656.500.193,99 è da riservare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il 2,50%, pari ad E 16.412.504,85, a norma dell'art. 23, comma 8, legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

Art. 4

Il residuo fondo da ripartire a tutti i comuni è determinato in E 640.087.689,14.

Art. 5

In favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti collinari o montani, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, spetta un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno 2007, maggiorate del tasso programmato di inflazione, determinato dal D.P.E.F. 2008-2010 nella misura dell'1,7%, per un ammontare complessivo pari ad E 116.746.673,94, giusta l'art. 30, comma 6, legge regionale n. 17/2004.
In favore dei comuni non collinari o montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è disposta una maggiore assegnazione per l'anno 2008 di E 3.000.000,00.
Il residuo importo di E 520.341.015,20 in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non classificati collinari o montani nonché a tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è da ripartire proporzionalmente all'assegnazione dell'anno 2007.

Art. 6

A norma dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 21/2003 e dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1/2008, è fatto carico ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, di destinare l'assegnazione annuale, per una quota pari al 7,5%, a spese di investimento.

Art. 7

A norma dell'art. 6, comma 6, legge regionale n. 1/2008, i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti devono destinare il 25% della rispettiva assegnazione per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica nonché per interventi in favore di soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

I nuovi criteri di riparto del fondo, previsti dal decreto interassessoriale n. 1034 del 13 aprile 2005, saranno applicati sulla quota dei trasferimenti corrispondente al 4,5% del fondo e pari ad E 41.085.000,00, destinata temporaneamente al fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti, a norma dell'art. 21, comma 17, della legge regionale n. 19/2005.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 10 marzo 2008.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 26 marzo 2008 al n. 160.
(2008.16.1261)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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