REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 24 APRILE 2008 - N. 18
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 marzo 2008.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio del piano regolatore generale del comune di Motta d'Affermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 602 del 15 febbraio 2008, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 14736 del 20 febbraio 2008, con il quale il responsabile del settore tecnico dell'U.T.C. del comune di Motta d'Affermo ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante avente per oggetto: "Modifica alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio" approvato con decreto n. 134 del 25 marzo 2002;
Vista la delibera n. 25 del 27 novembre 2006, con la quale il consiglio comunale di Motta d'Affermo ha adottato la modifica agli artt. 31, 32 e 42 delle norme tecniche di attuazione e dell'art. 29 del regolamento edilizio comunale;
Vista la delibera n. 2 del 13 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale di Motta d'Affermo ha preso atto del parere favorevole prot. n. 2984 del 24 gennaio 2008, reso dall'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sulla variante precedentemente adottata dal C.C. con deliberazione n. 25 del 27 novembre 2006;
Visto il parere n. 13 del 19 marzo 2008, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
-  che la modifica dell'art. 29, punto 29.8, del R.E.C. oggetto del presente parere che scaturisce, tra l'altro, anche dalla necessità di utilizzare al meglio il patrimonio edilizio esistente, aventi specifiche destinazioni d'uso (vedi il richiamo ai locali di categoria A.2 definiti dal R.E), ed interessa esclusivamente l'altezza degli ambienti di vendita nei termini sopra specificati, possa essere ritenuta condivisibile ad esclusione dell'incomprensibile: "a diversa prevalente attività" che dovrà essere sostituito con: "a residenza". Ciò in quanto l'indicazione proposta risulta passibile di interpretazione soggettiva, mentre deve essere chiara ed univoca, ed in relazione alle considerazioni generali, formulate dal comune, risultando detta previsione compatibile soltanto in presenza di una promiscuità con la residenza, fatte salve comunque le limitazioni discendenti dalla vigente normativa sanitaria;
-  che le modifiche agli artt. 31 (zone omogenee agricole) punto 31.4 e 32 (zone omogenee agricole con vincolo colturale E2) punto 32.6 delle norme tecniche di attuazione, oggetto del presente parere sono parzialmente condivisibili in quanto, seppur scaturiscono dalla necessità di favorire uno sviluppo più razionale ed organico dell'edificazione in verde agricolo, la previsione della possibile realizzazione delle verande in misura del 50% della superficie edificata, può essere assentita a condizione che le stesse siano aperte su almeno tre lati e siano realizzate con materiali precari, in quanto la previsione adottata, in relazione al richiamo dell'art. 3 della legge n. 10/77, costituisce un ingiustificato aumento della superficie utile, non consentito in verde agricolo; parimenti la previsione di realizzazione in misura del 20% per barbecue, etc., deve essere disattesa potendosi intervenire soltanto con strutture precarie. In merito infine alla previsione di ammettere, ai fini volumetrici, l'accorpamento di fondi non contigui (vedi ml. 1.500 dal lotto), purché coltivati da un unico soggetto, deve essere parimenti disattesa in quanto non può che rilevarsi che il citato accorpamento può essere consentito soltanto nei casi in cui ci si trova in presenza di lotti limitrofi o separati da strade, corsi d'acqua, etc., così come più volte chiarito da questo Assessorato;
-  che la modifica dell'art. 32, punto 32.11, delle norme tecniche di attuazione, oggetto del presente parere scaturisce:
a) dalla necessità di ridurre le forti limitazioni imposte dall'applicazione della normativa vigente, in merito all'utilizzo delle aree agricole;
b) dalla possibilità di edificare entro la distanza di ml. 100 da incisioni naturali, canali e corsi d'acqua, seppur con le limitazioni del verde agricolo e le imposizioni prescritte dalla specifica normativa vincolistica, nonché quelle imposte dallo studio geologico propedeutico all'edificazione possa essere assentibile a condizione che venga accertata preventivamente, a cura del Genio civile competente, la compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio;
-  che la modifica dell'art. 42, punto 42.1, delle norme tecniche di attuazione, oggetto del presente parere, conseguenziale alla modifica dell'art. 29 del R.E.C. debba essere rivista in relazione alle prescrizioni sopra formulate;
-  che l'atto deliberativo è stato oggetto di pubblicazione secondo quanto attestato sullo stesso dal segretario comunale;
-  che con nota prot. n. 2984 del 24 gennaio 2008, l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso la compatibilità geomorfologica alle modifiche apportate alle originarie norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio, confermando il parere prot. n. 18944 del 23 ottobre 1995 precedentemente espresso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74; per tutto quanto sopra rilevato questa unità operativa 4.1 del servizio IV è del parere che la modifica degli artt. 31, 32 e 42 delle norme tecniche di attuazione e dell'art. 29 del regolamento edilizio annessi al vigente piano regolatore generale, limitatamente ai punti sopra richiamati, oggetto della variante adottata con le modifiche apportate dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 25 del 27 novembre 2006, siano meritevoli di approvazione nei termini ritenuti assentibili con il presente ed alle condizioni poste dal Genio civile.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 13 del 19 marzo 2008, reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 13 del 19 marzo 2008 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., è approvata la variante che modifica gli artt. 31, 32 e 42 delle norme tecniche di attuazione e dell'art. 29 del regolamento edilizio annessi al vigente piano regolatore generale, adottata dal consiglio comunale di Motta d'Affermo con deliberazione n. 25 del 27 novembre 2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 13 del 19 marzo 2008, reso dall'U.O. 4.1/ D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 25 del 27 novembre 2006;
3)  delibera consiliare n. 2 del 13 febbraio 2008;
4)  parere del Genio civile di Messina prot. n. 2984 del 24 gennaio 2008;
Elaborati:
5)  relazione;
6)  variante norme di attuazione;
7)  variante regolamento edilizio;
8)  relazione geologica.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Motta d'Affermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2008.
  LIBASSI 

(2008.14.1083)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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