REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 APRILE 2008 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 7 aprile 2008.
Disposizioni applicative dell'aiuto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Danni provocati dalla peronospora della vite nel territorio della Regione Sicilia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 18 ottobre 2007, relativa alla richiesta di intervento straordinario per la crisi del settore vitivinicolo da avanzare al Governo nazionale;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, all'art. 2, comma 135, l'erogazione di un aiuto per compensare la riduzione del reddito aziendale avutasi a seguito degli attacchi della peronospora della vite (Plasmopara viticola) nella Regione Sicilia nell'anno 2007, verificatisi in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal punto 8) dell'art. 2 del regolamento CE n. 1857/2006;
Considerato che la norma di cui sopra dispone che l'aiuto sia erogato secondo i criteri di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/ 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006;
Visto il regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e, in particolare, l'art. 11 recante aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche, come definite al punto 8) dell'art. 2 dello stesso regolamento;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e, in particolare, la nota 31 a piè della pagina C319/20, secondo la quale la Commissione equipara le epizoozie e fitopatie alle avverse condizioni atmosferiche qualora è dimostrato il nesso di causa ed effetto;
Ritenuto, pertanto, di dare esecuzione alla norma sopracitata, disciplinando le modalità di erogazione dell'aiuto in conformità all'art. 11 del regolamento CE n. 1857/2006;
Vista la relazione prot. n. 29690 del 19 marzo 2008 del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (SIAS) che, sulla base dei dati meteorologici rilevati nel territorio siciliano, mette in evidenza i fattori meteorologici che hanno determinato condizioni eccezionali di virulenza della peronospora della vite nell'anno 2007 in alcune aree del territorio siciliano;
Considerato che sono pervenute segnalazioni dagli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, relative all'individuazione delle aree danneggiate dall'eccezionale attacco di peronospora della vite;
Ritenuto di individuare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione del SIAS e dalle segnalazioni degli uffici periferici, le aree del territorio siciliano danneggiate dalla peronospora della vite;
Vista la nota prot. n. 18341 del 18 febbraio 2008, con la quale è stato richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di conoscere il numero identificativo del regime di aiuto a conferma dell'avvenuta ricezione da parte della Commissione europea della sintesi di informazioni di cui all'art. 20 del regolamento CE n. 1857/2006;
Considerato che non risulta che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali abbia provveduto a trasmettere alla Commissione europea la suddetta sintesi delle informazioni;
Ritenuto di dovere inviare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni di cui all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1857/2006;

Decreta:


Art. 1

Di approvare le disposizioni applicative dell'aiuto previsto dalla legge n. 244/07, contenute nell'allegato A - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto - erogato secondo i criteri di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 1857/2006.

Art. 2

Di determinare come aree danneggiate dall'eccezionale attacco di peronospora della vite nell'anno 2007 le aree delle sottoelencate province del territorio regionale:
-  provincia di Trapani: intero territorio provinciale;
-  provincia di Agrigento: intero territorio provinciale;
-  provincia di Palermo: intero territorio provinciale;
-  provincia di Caltanissetta: limitatamente al comune di Gela;
-  provincia di Ragusa: limitatamente ai comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica e Vittoria.

Art. 3

Di inviare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni di cui all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1857/2006, con allegate le disposizioni applicative e la relazione meteorologica del SIAS.

Art. 4

Con apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sarà data notizia dell'avvenuta registrazione del regime di aiuto presso la Commissione europea e saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze.

Art. 5

Di destinare una quota, pari almeno al 50%, dello stanziamento (25 milioni di euro), all'erogazione di un acconto dell'aiuto previsto dalla legge n. 244/07.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 aprile 2008.
  LA VIA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 9 aprile 2008 al n. 208.
Allegato
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 2, COMMA 135, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) DANNI PROVOCATI DALLA PERONOSPORA DELLA VITE (PLASMOPARA VITICOLA) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA

Premessa e riferimenti normativi
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2007 (suppl. ordinario n. 285), è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) che prevede, all'art. 2, comma 135, l'erogazione di un aiuto, secondo i criteri di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006, per compensare la riduzione del reddito aziendale avutasi a seguito degli attacchi della peronospora della vite (Plasmopara viticola) nella Regione Sicilia nell'anno 2007.
Beneficiari dell'aiuto
Piccole e medie imprese, singole o associate, attive nel settore della produzione viticola, che risultino iscritte ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione, prima del verificarsi dell'evento, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole.
Aree di applicazione
Le aree delimitate, individuate in base alle segnalazioni inviate dagli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e ai dati meteorologici elaborati dal servizio informativo agrometeorologico siciliano, sono quelle indicate all'art. 2 del presente decreto.
Ai fini della quantificazione dell'aiuto erogabile, le zone svantaggiate o le zone di cui all'articolo 36, lettera a, punti i), ii), iii), del regolamento CE n. 1698/2005, sono quelle ricadenti nei comuni, compresi nell'elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte prima) n. 5 del 2 febbraio 2001 (n. 2).
Condizioni di ammissibilità
Per potere accedere all'aiuto l'azienda deve:
-  dimostrare che, a seguito dell'attacco della peronospora, si sia verificata una riduzione della produzione, riferita alla sola superficie vitata, superiore al 30%, rispetto alla media delle tre annate precedenti. In alternativa, su esplicita richiesta del richiedente, si può prendere a riferimento la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Per le aziende di nuova costituzione e per quelle entrate in piena produzione nell'anno 2007, la produzione media ordinaria da prendere a riferimento è quella stabilita con provvedimento ispettoriale, secondo le modalità previste dalla circolare assessoriale n. 1 del 19 gennaio 2006, § 5.1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006; in ogni caso, la riduzione della produzione aziendale viticola deve comportare una riduzione di reddito;
-  ricadere all'interno delle aree delimitate e dichiarate come danneggiate dalla peronospora nell'anno 2007.
Quantificazione dell'aiuto
L'aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale fino all'80% della riduzione di reddito, e fino al 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a, punti i), ii), iii), del regolamento CE n. 1698/2005.
Per la quantificazione dell'aiuto concedibile si richiama il testo del punto 4 dell'articolo 11 del regolamento CE n. 1857/2006 "Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende".
La riduzione di reddito è calcolata sottraendo dal reddito medio degli anni di riferimento, il reddito dell'anno in cui si è verificato l'attacco peronosporico.
Il reddito è determinato sulla base della produzione effettivamente ottenuta dall'azienda e del prezzo di vendita.
A tale scopo l'azienda richiedente dovrà dichiarare, per ciascuno degli anni presi a riferimento, il reddito conseguito; per i soli richiedenti che conferiscono l'uva agli organismi associativi (cantine sociali), per l'anno 2007, dovranno dichiarare in domanda gli acconti ricevuti.
Tali dichiarazioni (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) dovranno risultare dimostrabili attraverso documentazione contabile, fiscale, certificativa, da presentare su richiesta degli uffici istruttori.
Tenuto conto che i prezzi delle uve relativi all'anno 2007 possono ancora subire variazioni, l'aiuto sarà erogato in due fasi:
-  in acconto, la cui percentuale sarà stabilita successivamente all'ultimazione dell'istruttoria delle istanze in rapporto al fabbisogno complessivo e sulla base di un prezzo medio di vendita stimato il più vicino possibile al prezzo finale;
-  a saldo, una volta disponibili i dati definitivi relativi al prezzo delle uve dell'anno 2007.
Nei casi di riduzione della produzione superiore all'80% della produzione media ordinaria, dall'importo massimo dell'aiuto destinato a compensare le perdite di reddito saranno dedotti i costi non sostenuti a causa della mancata produzione.
Presentazione delle domande
Le domande di richiesta dei benefici previsti dall'art. 2, comma 135, della legge n. 244/07 devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della circolare prevista all'art. 4 del presente decreto.
Le predette domande devono essere redatte su apposita modulistica, resa disponibile all'utenza presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie, nonché su supporto elettronico.
La domanda, redatta in conformità al citato modello, dovrà essere interamente compilata, completa della documentazione prevista e dovrà risultare sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le domande andranno presentate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti territorialmente: a mezzo posta, a mano o tramite corriere. In questo caso si considera quale data di presentazione quella del timbro di arrivo con il relativo numero di protocollo apposto dall'ufficio ricevente. Nel caso di domande inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di presentazione è quella dell'ufficio postale accettante.
Dopo la scadenza del predetto termine per la presentazione delle domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione per quelle richieste dagli uffici istruttori. Le domande presentate in difformità a quanto dinanzi descritto (oltre il termine previsto, prive o incomplete nella documentazione o incompleta in qualche parte) saranno immediatamente archiviate.
Dell'avvio del procedimento di archiviazione e della successiva avvenuta archiviazione - ai sensi della normativa vigente - verrà data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, avendo cura di riportare la motivazione del provvedimento di archiviazione medesimo.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 (elevato numero dei destinatari con conseguente aggravio operativo ed economico per l'Amministrazione), per le predette comunicazioni, così come per quelle di avvio procedimento e/o richiesta documentale, gli uffici istruttori si atterranno a quanto previsto nelle disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007 (affissione delle predette comunicazioni nell'albo della struttura interessata e trasmissione ai comuni interessati, nonché pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste).
Nel caso di imprese che abbiano terreni in conduzione ubicati in più territori provinciali, la domanda deve essere presentata all'ispettorato nel cui territorio ricade la maggiore superficie vitata.
Documentazione a corredo dell'istanza
In considerazione del fatto che la domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione da allegare alla stessa è la seguente:
-  dichiarazione raccolta uve, riferita all'anno 2007 e agli anni precedenti presi a riferimento.
Istruttoria
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura effettueranno l'istruttoria delle domande, a seguito della quale provvederanno a formare l'elenco dei richiedenti aventi titolo, con indicazione per ciascuno di essi dell'importo dell'aiuto ammissibile.
L'Assessorato dell'agricoltura, sulla base del fabbisogno dichiarato dai singoli ispettorati, provvederà alla ripartizione delle somme.
In caso di risorse finanziarie insufficienti, l'intervento pubblico sarà proporzionalmente ridotto sulla base degli importi ammissibili.
Controlli
Fra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità con quanto precisato nella nota prot. n. 4207 del 18 gennaio 2005 del dipartimento interventi strutturali in materia di verifica del P.O.R. 2000/2006, sarà estratto un campione provinciale di almeno il 10% da sottoporre a controllo, per verificare, tra l'altro, la documentazione contabile e fiscale, la consistenza aziendale, le dichiarazioni di responsabilità rese e la veridicità dei dati riportati.
Nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, gli uffici istruttori, oltre a decretare la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, sono tenuti alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente.
(2008.15.1224)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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