REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 APRILE 2008 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 marzo 2008.
Approvazione di modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Grammichele.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 532/D.R.U. del 24 luglio 2002, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato del centro storico del comune di Grammichele;
Viste le note prot. n. 15868 del 22 dicembre 2006 (assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 592 dell'8 gennaio 2007), prot. n. 1640 del 9 febbraio 2007 (assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 14722 del 22 febbraio 2007), prot. n. 456 del 27 giugno 2007 (assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 79309 del 2 luglio 2007), con le quali il responsabile del settore tecnico urbanistica e dello sviluppo economico del comune di Grammichele ha trasmesso a quest'Assessorato, per l'approvazione di competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati della variante relativa alla modifica delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico;
Vista la delibera consiliare n. 12 del 3 marzo 2005, con la quale il comune di Grammichele ha adottato la modifica degli artt. 13, 14, 17, 21 e 24 delle vigenti N.T.A. del vigente piano particolareggiato del centro storico;
Vista l'attestazione del segretario comunale del 27 giugno 2007, relativa alla sottoscrizione del testo contenente le modifiche adottate con D.C. n. 12/2005, ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.E.L., da parte di se stesso, del presidente del consiglio e del consigliere anziano;
Visti gli atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 (albo pretorio, manifesto murale, stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 3 novembre 2006, stralcio quotidiano "La Sicilia" del 10 novembre 2006);
Vista l'attestazione del segretario comunale del 13 dicembre 2006, relativa alla mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni a seguito dell'avvenuta regolare pubblicazione della variante;
Visto il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania prot. n. 11060/05 dell'1 febbraio 2006;
Visto il foglio comunale n. 1640 del 9 febbraio 2007, con il quale il responsabile del settore tecnico urbanistica e sviluppo economico ha chiarito che per la variante in argomento "non si è ritenuto acquisire il parere del Genio civile di Catania in quanto l'oggetto della variante riguarda solamente le norme tecniche, con una valenza estetica e funzionale di dettaglio, senza nessuna influenza sulla zonizzazione. Peraltro non risultano interessate nuove aree da urbanizzare in quanto trattasi di centro storico già densamente e totalmente urbanizzate";
Viste le norme tecniche di attuazione vigenti del piano particolareggiato del centro storico;
Visto il testo delle norme tecniche di attuazione del centro storico, redatto in fase successiva all'adozione della variante, contenente le modifiche degli artt. 13, 14, 17, 21 e 24 adottate dal consiglio comunale nonché le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania e della III commissione consiliare comunale;
Visto il parere n. 2 del 25 febbraio 2008 dell'unità operativa 5.2/Serv.5 del dipartimento regionale urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Dalle premesse della proposta di deliberazione si rileva che:
il testo delle norme tecniche di attuazione del centro storico è stato preliminarmente sottoposto all'esame della C.E.C. che, con verbale n. 4 del 16 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni; pertanto le modifiche alle N.T.A. adottate dal consiglio comunale includono le suddette prescrizioni.
Successivamente le modifiche alle N.T.A. del centro storico adottate sono state sottoposte all'esame della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania che, con parere n. 11060/05 dell'1 febbraio 2006, in considerazione che "l'intervento proposto risulta essere in linea con i criteri di salvaguardia dei caratteri e dei valori tipologici e costruttivi dei centri storici, che devono essere adottati nelle Z.T.O.A..." a condizione "che gli interventi previsti ai sensi dell'art. 24 - arredo urbano, comma 3, vengano sottoposti a parere della medesima Soprintendenza.
In data 17 gennaio 2005 (data successiva all'adozione della variante da parte del consiglio comunale) è stato acquisito il parere della III commissione consiliare che, con verbale n. 3/2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
-  Con foglio comunale n. 1640 del 9 febbraio 2007, con il quale il responsabile del settore tecnico urbanistica e sviluppo economico ha chiarito che per la variante in argomento "non si è ritenuto acquisire il parere del Genio civile di Catania in quanto l'oggetto della variante riguarda solamente le norme tecniche, con una valenza estetica e funzionale di dettaglio, senza nessuna influenza sulla zonizzazione. Peraltro non risultano interessate nuove aree da urbanizzare in quanto trattasi di centro storico già densamente e totalmente urbanizzate".
Considerato che:
-  sebbene il prescritto parere della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali sia stato acquisito in data successiva all'adozione della variante e pertanto, a mente del parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana prot. n. 13278 del 22 settembre 1994, risulterebbe irregolare la procedura attivata dal comune, si rileva che il suddetto parere, nel merito delle modifiche adottate, è pienamente favorevole e la prescrizione imposta, ad integrazione di quanto proposto dal comune in ordine all'art. 24, attiene ad un obbligo formale (acquisizione di ulteriore parere della Soprintendenza sui progetti di vetrine e bacheche) e non incide sulle modifiche di carattere tecnico-estetico-architettonico - funzionale adottate dal consiglio comunale.
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'ipotesi di restituire al comune la variante per procedere alla riadozione e ripubblicazione della stessa, nel caso in specie non appare sufficientemente ragionevole in quanto, non essendo state apportate dalla Soprintendenza modifiche sostanziali e di merito alle N.T.A. adottate dal consiglio comunale, la riattivazione delle procedure di adozione si ridurrebbe ad una mera presa d'atto da parte del suddetto consesso con conseguente inutile aggravio del procedimento amministrativo.
-  Invece per quanto attiene le prescrizioni espresse con verbale n. 3/2005 (successivo alla delibera di adozione da parte del C.C. ed all'esame da parte della Soprintendenza) dalla III commissione consiliare, si rileva che le stesse attengono alla scelta del colore da utilizzare negli interventi nel centro storico e pertanto appaiono finalizzate ad imprimere un particolare carattere estetico e tipologico. Ciò posto, pur ritenendo degne di rilievo le modifiche proposte dalla III commissione, le stesse, in questa sede, non possono essere condivise in quanto non sono state sottoposte alla preliminare valutazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, non sono state oggetto di adozione da parte del consiglio comunale né sostate sottoposte alle procedure di pubblicazione, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  Dal testo delle esaminande modifiche alle N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico si evince che, come attestato dal responsabile dell'U.T.C., le stesse, in effetti, hanno esclusivamente "valenza estetica e funzionale di dettaglio, senza nessuna influenza sulla zonizzazione" e "non risultano interessate nuove aree da urbanizzare", né sono previsti aumenti di superfici e/o di volumi; pertanto accertato che le stesse non modificano l'attuale assetto urbanistico del centro storico, per il quale la compatibilità degli interventi previsti con le condizioni geomorfologiche è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Catania in sede di esame del piano particolareggiato del centro storico (parere prot. n. 15602 del 20 luglio 1999), si ritiene ammissibile quanto assunto dal responsabile dell'U.T.C. con nota n. 1604/2007.
-  Nel merito delle modifiche proposte relative agli artt. 13, 14, 17 e 24 ("interventi consentiti in centro storico", "opere di manutenzione ordinaria", "ristrutturazione edilizia", "arredo urbano"), si rileva che le stesse sono norme integrative di carattere estetico-tecnico-costruttivo quali ad esempio le modalità di rimozione e sostituzione dei materiali negli interventi di manutenzione ordinaria, scelta dei materiali da utilizzare e loro caratteristiche, scelta del colore, definizioni di vetrine e bacheche e loro dimensione e caratteristiche.
Inoltre si rileva che l'art. 21 - "Cambiamento di destinazione d'uso", delle vigenti N.T.A. prevedono la possibilità, per i piani terra, del cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale. Con la variante proposta tale possibilità viene estesa ai primi piani, "sempre nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 13/89 e del D.P.R. n. 326/90". Altresì con la variante in esame "è contemplata la possibilità del mantenimento dei locali commerciali ed artigianali preesistenti aventi altezze non inferiori a m. 2,70".
-  Dal testo della delibera n. 12/2005 di adozione delle modifiche alle N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico approvato con decreto n. 532/D.R.U. del 24 luglio 2002, si evince che le motivazioni e le finalità della variante proposta derivano dalla necessità, da parte del consiglio comunale di pervenire ad una "...valorizzazione del centro storico..." attraverso "una serie di iniziative volte proprio alla rivitalizzazione del centro storico, fra le quali, incentivare lo sviluppo delle attività commerciali e piccolo artigianali".
Il vigente piano particolareggiato del centro storico consente la destinazione d'uso, solo per i piani terra, di attività commerciali e piccole attività artigianali, pertanto, per la finalità sopra detta, tenuto conto che la tipologia edilizia presente nel centro storico di Grammichele è rappresentata per lo più da unità abitative costituite da una sola camera a piano per un massimo di due elevazioni, il consiglio comunale ha ritenuto, come proposto con la modifica all'art. 21 delle N.T.A., di dover estendere anche ai primi piani la suddetta destinazione d'uso, e nel contempo garantire la salvaguardia della tipologia edilizia.
Al fine del raggiungimento di quest'ultimo obiettivo e per una riqualificazione globale dell'ambiente urbano, perseguibili adottando una omogeneità di intervento, l'amministrazione comunale, con la proposta modifica agli artt. 13, 14, 17, e 24 alle N.T.A. ha formulato le norme relative all'uso dei materiali, della forma e delle dimensioni, nonché delle modalità di apposizione e realizzazione di vetrine e bacheche.
-  Le suddette modifiche sono state ritenute condivisibili e, per quanto attiene la materia urbanistica, sono compatibili con l'assetto comunale e pertanto condivisibili.
Ritenuto che:
Le modifiche alle norme tecniche di attuazione del centro storico in esame sono condivisibili in quanto compatibili con l'assetto urbanistico comunale e ritenute, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania "in linea con i criteri di salvaguardia dei caratteri e dei valori tipologici e costruttivi dei centri storici".
Per tutto quanto sopra si è del parere che la modifica delle N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico approvato con decreto n. 532/D.R.U. del 24 luglio 2002, adottata dal consiglio comunale di Grammichele, con deliberazione n. 12 del 3 marzo 2005, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a, della legge regionale n. 71/78, con le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con parere n. 11060/05 dell'1 febbraio 2006.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 20 del 26 settembre 2007;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. a, della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere espresso dall'U.O. 5.2/serv. 5, sono approvate le modifiche agli artt. 13, 14, 17, 21e 24 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano particolareggiato del centro storico approvato con decreto n. 532/D.R.U. del 24 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati di rilevanza urbanistica:
1)  parere n. 2 del 25 febbraio 2008 dell'U.O.5.2/serv. 5;
2)  delibera consiliare n. 123 del 3 marzo 2005;
3)  nota n. 11060/05 dell'1 febbraio 2006 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania.

Art. 3

Il comune di Grammichele è onerato degli adempimenti conseguenziali all'emanazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti e degli elaborati allegati, verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2008.
  LIBASSI 

(2008.10.719)113
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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