REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 APRILE 2008 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2008.
Approvazione dell'accordo di programma tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A. Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni per la parte relativa alle attribuzioni di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n 241, inerente nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed, in particolare, l'art. 15, concernente "accordi tra le pubbliche amministrazioni";
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed, in particolare, l'art. 16, che così recita: "Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 4/2003, art. 94, dall'art. 35 della legge regionale n. 17/2004, dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 5/2005, con il quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A.-Sicilia, ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile;
Visto il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dell'1 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 luglio 2005;
Vista la parte IV del suddetto regolamento di organizzazione inerente i rapporti di A.R.P.A. Sicilia con altri enti pubblici istituzioni ed organizzazioni ed, in particolare, l'art. 33 rubricato "Rapporti con la Regione" che recita:
"1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.
2.  L'A.R.P.A.-Sicilia, quale ente preposto a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale, opera sulla base di indirizzi programmatici definiti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, annualmente, con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
3.  Con l'accordo di programma di cui al superiore comma 1 saranno individuate e definite le attività istituzionali obbligatorie (in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge), le attività istituzionali non obbligatorie (rientranti tra le attività istituzionali dell'Agenzia non esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate) e le attività aggiuntive (attività non aventi carattere autorizzativo o certificativo, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni non rientranti tra quelle elencate nella legge istitutiva e che possono essere erogate ad altri soggetti sia pubblici che privati).
4.  L'A.R.P.A.-Sicilia e la Regione siciliana, tramite l'accordo di cui al superiore comma 1, dovranno attivare le necessarie sinergie per sviluppare l'analisi delle relazioni tra fattori ambientali e salute della popolazione ed il rapporto per la formulazione e l'attuazione delle politiche di controllo sul territorio destinate a promuovere unitariamente lo sviluppo sostenibile e la salute dei cittadini.";
Considerato che si rende necessario procedere alla classificazione delle attività di A.R.P.A.-Sicilia in istituzionali obbligatorie, istituzionali non obbligatorie e in aggiuntive, nonché a dare adeguata disciplina ai profili organizzativi, finanziari e programmatori delle prestazioni erogate dall'Agenzia, attraverso la stipula di un accordo di programma che regoli i rapporti tra A.R.P.A.- Sicilia e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e che costituisca anche riferimento per i rapporti tra A.R.P.A.-Sicilia, le aziende unità sanitarie locali e gli altri enti;
Visto l'accordo di programma tra A.R.P.A.-Sicilia e Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, redatto ai sensi dell'art. 33 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, sottoscritto in data 16 gennaio 2008 dal direttore generale di A.R.P.A.-Sicilia e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allegato al presente decreto;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto accordo di programma;

Decreta:


Art.  1

E' approvato l'accordo di programma tra A.R.P.A.-Sicilia e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, redatto ai sensi dell'art. 33 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, sottoscritto in data 16 gennaio 2008, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.  2

L'accordo di programma di cui all'art. 1 classifica le attività di A.R.P.A.-Sicilia, regola i rapporti tra la stessa A.R.P.A.-Sicilia e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e disciplina gli aspetti finanziari e programmatori connessi all'erogazione dei servizi resi dall'Agenzia, nonché costituisce riferimento per i rapporti tra A.R.P.A.-Sicilia, le aziende unità sanitarie locali e gli altri enti.

Art.  3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2008.
  INTERLANDI 

Allegato
REGIONE SICILIANA
ACCORDO DI PROGRAMMA tra ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE e A.R.P.A.-SICILIA


(Art. 33 del regolamento di cui al decreto 1 giugno 2005, n. 165/Gab)

L'anno 2008, il giorno 16 del mese di gennaio, in Palermo, nei locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nella via Ugo La Malfa n. 169,

tra

1.  l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (in seguito indicato anche A.R.T.A.), rappresentato dall'Assessore pro tempore avv. Rossana Interlandi

e

2.  l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia - in seguito indicata A.R.P.A.-Sicilia o anche Agenzia - rappresentata dal direttore generale pro tempore, ing. Sergio Marino

Premesso che

-  l'A.R.P.A.-Sicilia, ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, è posta sotto la vigilanza dell'A.R.T.A., da cui promanano gli indirizzi programmatici (art. 90, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni);
-  l'art. 33 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 1 giugno 2005, recante norme sui rapporti tra A.R.P.A. e Regione, stabilisce ai commi 1 e 4 che:
"1.  La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.
2.  L'A.R.P.A.-Sicilia, quale ente preposto a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale, opera sulla base di indirizzi programmatici definiti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, annualmente, con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
3.  Con l'accordo di programma, di cui al superiore comma 1, saranno individuate e definite le attività istituzionali obbligatorie (in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge), le attività istituzionali non obbligatorie (rientranti tra le attività istituzionali dell'Agenzia non esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle amministrazioni interessate) e le attività aggiuntive (attività non aventi carattere autorizzativo o certificativo, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni non rientranti tra quelle elencate nella legge istitutiva e che possono essere erogate ad altri soggetti sia pubblici che privati).
4.  l'A.R.P.A.-Sicilia e la Regione siciliana, tramite l'accordo di cui al superiore comma 1, dovranno attivare le necessarie sinergie per sviluppare l'analisi delle relazioni tra fattori ambientali e salute della popolazione ed il rapporto per la formulazione e l'attuazione delle politiche di controllo sul territorio destinate a promuovere unitariamente lo sviluppo sostenibile e la salute dei cittadini.";
-  nell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, con la nota assessoriale n. 4134/SVCS del 4 agosto 2005, ha assegnato all'A.R.P.A., tra gli indirizzi programmatici, anche la "Predisposizione di uno schema di accordo di programma, di cui all'art. 33 del regolamento, volto a fornire attività di supporto al dipartimento regionale territorio e ambiente;
-  ai superiori fini si rende necessario:
a)  individuare le attività istituzionali - obbligatorie e non obbligatorie - e le attività aggiuntive, così come previsto dall'art. 33, comma 3, del regolamento sopra citato, anche al fine di assicurare livelli di integrazione e di coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che i soggetti firmatari e gli altri enti territoriali della Sicilia svolgono per il perseguimento delle politiche di protezione e risanamento ambientale, nonché per la tutela e la prevenzione della salute pubblica;
b)  dare adeguata disciplina ai profili organizzativi e finanziari delle prestazioni erogate dall'Agenzia;
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
1  -  Delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
2  -  Oggetto e durata dell'accordo di programma
Oggetto del presente accordo di programma sono:
-  l'individuazione puntuale delle attività istituzionali e aggiuntive che l'Agenzia presta a favore della Regione, degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali, in attuazione del disposto dell'art. 33 del regolamento sopracitato;
-  la definizione dei contenuti e delle modalità di esercizio dell'attività di supporto all'A.R.T.A., agli altri enti territoriali ed alle aziende unità sanitarie locali;
-  la disciplina degli aspetti finanziari connessi all'erogazione dei servizi resi dall'Agenzia.
Il presente accordo è strumento atto a costituire riferimento per gli accordi specifici (convenzioni o altri accordi o contratti di programma) che verranno posti in essere per disciplinare le prestazioni e le attività dell'Agenzia in favore di enti e soggetti terzi, sia pubblici che privati.
L'accordo ha validità di anni 3 rinnovabili, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. E' fatta, comunque, salva la possibilità di promuovere le modifiche all'accordo stesso che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche ambientali o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale opera l'Agenzia.

Parte  I
LE ATTIVITA' DI A.R.P.A.-SICILIA

3  -  Classificazione delle attività di A.R.P.A.-Sicilia
Ai fini del presente accordo di programma si intende come attività di A.R.P.A.-Sicilia qualsiasi tipologia di servizio, prestazione, prodotto o progetto che l'Agenzia eroga a soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dal regolamento.
L'art. 33, comma 3, del regolamento classifica le attività dell'A.R.P.A.-Sicilia per grandi comparti normativi nel modo seguente:
1)  attività istituzionali, distinte in:
1.  "obbligatorie (in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge)";
2.  "non obbligatorie (attività istituzionali esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle amministrazioni interessate)";
2)  attività "aggiuntive (attività non aventi carattere autorizzativo o certificativo, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni non rientranti tra quelle elencate nella legge istitutiva e che possono essere erogate ad altri soggetti sia pubblici che privati)".
4  -  Individuazione delle attività istituzionali obbligatorie
Alla luce della definizione data dal regolamento e sopra riportata, tra le attività istituzionali obbligatorie dell'Agenzia rientrano i compiti elencati all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, anche con le specificazioni riportate nel regolamento di organizzazione, quelle previste da specifiche norme di legge.
Tra le attività istituzionali obbligatorie si riportano a titolo di esempio:
-  le attività di monitoraggio e controllo programmate dell'ambiente;
-  le attività per la realizzazione e la gestione del sistema informativo ambientale - L'annuario regionale dei dati ambientali;
-  le attività di supporto conoscitivo alle azioni di risarcimento del danno ambientale;
-  le attività si supporto alle autorità sanitarie previste dal regolamento;
-  le attività di promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata;
-  attività connesse ad emergenze ambientali;
-  prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria;
-  le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale.
Elemento distintivo delle attività istituzionali obbligatorie è rinvenibile nella necessità che la gran parte di esse venga programmata e concertata, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l'aspetto finanziario.
-  Ai fini organizzativi, onde rendere più efficace e concreto l'esercizio del potere di indirizzo programmatico dell'A.R.T.A. (art. 90, comma 3, legge regionale n. 6/2001), le parti convengono sulla opportunità di utilizzare l'apporto diretto del bagaglio di conoscenze dell'Agenzia, con la creazione di momenti di concertazione (e in prosieguo, anche, con gli altri enti territoriali e le autorità sanitarie), al fine di definire e di programmare le attività istituzionali obbligatorie.
-  Per quanto concerne, poi, l'aspetto finanziario, l'assegnazione annuale dei fondi di bilancio da parte della Regione costituisce corollario indispensabile per lo svolgimento delle attività obbligatorie; si tratta, nella sostanza, di definire annualmente le attività che l'Agenzia deve espletare, compatibilmente con il personale, le attrezzature e le risorse finanziarie disponibili sulla base dello stanziamento annuale nel bilancio della Regione del contributo di funzionamento.
4.1  -  Attività di monitoraggio e di controllo programmate
Tali attività caratterizzano maggiormente il ruolo dell'Agenzia e dalle stesse dipendono, in gran parte, tutte le altre.
Le parti convengono che il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente debbano avvenire in maniera programmata. Si tratta di attuare una complessa azione, diretta sia alla raccolta dei dati per la conoscenza dell'ambiente, sia al controllo tecnico-ambientale di talune attività specifiche (in materia di rischi di incidenti rilevanti, protezione dalle radiazioni nucleari, ecc.).
Così, attraverso la programmazione delle attività di controllo su impianti, lavorazioni, ecc. ad elevato impatto ambientale (es. impianti a rischio di incidente rilevante, termocombustori, discariche, ecc.), nonché delle attività di monitoraggio dell'ambiente (come quelle sugli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e sulle aree naturali protette, ecc.), è possibile precisare modalità, tempi e priorità delle attività sopradette, nonché i correlati aspetti finanziari e di personale e mezzi necessari. Ed inoltre, ciò consentirà di acquisire sia i dati necessari per la realizzazione e l'alimentazione del sistema informativo, sia di fornire alle autorità competenti un valido strumento a supporto delle azioni di prevenzione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
La necessità di operare programmando a monte le attività in argomento risponde a precise esigenze poste dalla legge nazionale n. 61/94 (art. 2, commi 2 e 4), oltre che da talune leggi di settore (art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 152/99), che richiedono la definizione di un'adeguata programmazione per l'effettuazione delle attività di controllo.
Dette attività vanno svolte:
-  sui principali fattori di pressione (impianti, aziende, antenne, discariche, termocombustori, ecc.);
-  sullo stato dell'ambiente (inteso come misura della qualità di matrici ambientali, quali: l'aria, l'acqua, il suolo, i campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza, il rumore, la radioattività, ecc.).
A)  Quanto ai controlli sui fattori di pressione, questi vanno effettuati su attività aventi un impatto elevato sull'ambiente. Gli impianti e le lavorazioni interessate possono essere i seguenti:
a)  impianti a rischio di incidente rilevante (normativa Seveso);
b)  impianti ad impatto ambientale rilevante di cui alla normativa IPPC;
c depuratori di acque reflue pubbliche; 
d termocombustori; 
e impianti di compostaggio; 
f impianti di trattamento rifiuti; 
g siti inquinati; 
h discariche; 
i ecc. 

B)  Il controllo sullo stato dell'ambiente viene svolto attraverso reti di monitoraggio, sia automatiche che manuali e va effettuato con periodicità regolare su punti prefissati del territorio utili al raggiungimento degli obiettivi programmati.
4.2  -  Compiti di controllo dell'Agenzia
Le parti convengono sulla necessità di puntualizzare taluni aspetti di ordine generale relativi ai controlli svolti dalle strutture di A.R.P.A.-Sicilia. In particolare:
-  viene ribadito che il controllo, nella forma anche del monitoraggio, costituisce la funzione centrale dell'attività dell'Agenzia;
-  che il controllo ambientale costituisce il complesso di programmi ed azioni per quantificare l'insieme dei valori e parametri che determinano l'impatto ambientale di una determinata attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
-  che il controllo può essere:
a ordinario, se diretto ad effettuare un piano di controlli; 
b straordinario, se effettuato a seguito di richieste dell'autorità competenti per reclami di cittadini o associazioni, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, in occasione di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze o anche per l'acquisizione di ulteriori informazioni ambientali; 
c preventivi, se connessi alle attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni di progetti, ecc.; 
d successivi, se svolti dopo che l'impianto è in esercizio; 
e di natura integrata, se disposto per valutare l'impatto complessivo di un impianto sull'ambiente; tale controllo può ricomprendere tutti o alcuni dei seguenti tipi di controlli: 

e.1)  documentale, sulla documentazione dell'impianto, senza effettuazione di misure, campionamenti, analisi, ecc. (ad es.: verifica dei registri di carico e scarico, quaderni di manutenzione degli impianti, ecc.);
e.2)  tecnico, verifica, tramite sopralluogo, dei requisiti di carattere strutturale dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature nel rispetto degli standard di qualità ambientali. Si tratta di controlli puntuali che possono richiedere esecuzioni di misure o verifiche sul corretto funzionamento e sicurezza degli impianti;
e.3)  gestionale, sulla corretta gestione dell'impianto (es.: verifica del sistema di gestione della sicurezza degli impianti soggetti alla normativa Seveso; verifica della corretta gestione degli autocontrolli, ecc.);
e.4)  analitico/strumentale, come il monitoraggio (diretto) dell'impatto sull'ambiente ai fini di garantire la conformità alle prescrizioni ambientali pertinenti. Questo tipo di controllo richiede un campionamento ed una successiva analisi o altro tipo di elaborazione.
4.3  -  Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale - L'annuario regionale dei dati ambientali, la relazione sullo stato dell'ambiente
La raccolta sistematica dei dati ai fini della conoscenza dell'ambiente (dell'aria, dell'acqua, dei rifiuti, ecc.), costituisce, congiuntamente al monitoraggio ed al controllo sui fattori di pressione, uno dei principali compiti che l'Agenzia svolge per supportare operativamente le funzioni di prevenzione della Regione e degli altri enti territoriali, nonché delle aziende unità sanitarie locali. Attraverso la realizzazione e la gestione di strutture e reti di monitoraggio, l'A.R.P.A.-Sicilia dovrà produrre un flusso continuo di dati relativi allo stato dell'ambiente ed ai fattori inquinanti (fisici, chimici, biologici). Tale funzione viene svolta dal realizzando "sistema informativo", che costituirà un vero e proprio strumento di "lettura del territorio" a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e dei soggetti sociali. Le reti di monitoraggio del "sistema informativo" riguardano:
-  corpi idrici;
-  qualità dell'aria;
-  elettromagnetismo (ai fini anche della realizzazione del catasto delle sorgenti di emissione elettromagnetiche);
-  sezione regionale del catasto dei rifiuti;
-  rumore;
-  suolo (comprese erosione coste e desertificazione);
-  radioattività;
Il "sistema informativo" costituisce, anche, strumento indispensabile per l'assolvimento da parte dell'Agenzia di altre attività di notevole importanza, come della redazione dell'"Annuario regionale dei dati ambientali", curato direttamente da A.R.P.A.-Sicilia; l'attività di supporto verso la Regione (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente) per la redazione della "Relazione sullo stato dell'ambiente".
4.4  -  Supporto conoscitivo per le azioni di risarcimento del danno ambientale
La legge n. 349 del 1986 (art. 18), com'è noto, ha attribuito per la prima volta una rilevanza unitaria all'ambiente, qualificandolo quale bene e come tale da tutelare attraverso la legittimazione delle azioni di risarcimento del danno a favore dello Stato e di rimessa in pristino. Tali azioni, oltre che essere promosse dallo Stato e dagli altri enti territoriali, possono essere attivate anche dalle associazioni ambientaliste. Al riguardo, va rilevato come il regolamento di organizzazione dell'Agenzia dispone che la stessa "assicura supporto conoscitivo a favore dei soggetti legittimati alla promozione di azioni di risarcimento del danno ambientale ed in particolare a favore dei cittadini e delle associazioni di protezione ambientali riconosciute" (art. 10, comma 6 reg.). Pertanto, qualora i soggetti legittimati a proporre le relative azioni giudiziarie riterranno di implementare il proprio impegno in questo settore, l'Agenzia assicurerà il previsto supporto conoscitivo.
4.5  -  Promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata
Le parti danno reciprocamente atto dell'importanza strategica di intraprendere iniziative di ricerca applicata, ricompressa tra i compiti di interesse regionale (art. 1, comma 3, lett. e), del reg.).
4.6  -  Rapporti con le autorità sanitarie
Il regolamento individua nei laboratori di sanità pubblica (LSP), nei dipartimenti di prevenzione sanitaria (DPS), nelle aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.) e nei dipartimenti provinciali di A.R.P.A.-Sicilia (DAP) le strutture deputate alla realizzazione dell'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle ambientali.
Al riguardo, le parti convengono che detta integrazione dovrà essere disciplinata con successivo apposito accordo di programma, ai sensi del citato art. 33, comma 1, del regolamento di organizzazione dell'Agenzia da stipularsi con l'A.R.T.A., l'Assessorato regionale della sanità e con le aziende unità sanitarie locali della Sicilia. Con tale accordo, in particolare, entro 18 mesi dall'emanazione del regolamento (vedasi all. E al reg.), dovranno essere definite ed attivate le procedure necessarie a rendere le dette strutture autonome ed in condizione di operare, in modo integrato e coordinato, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione della salute pubblica.
4.7  -  Attività connesse ad emergenze ambientali
L'Agenzia interviene per effettuare controlli a seguito di incidenti gravi o emergenze, in coordinamento anche con gli organi della protezione civile, della Regione, delle province e dei comuni.
4.8  -  Prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria
Le prestazioni in argomento, se inerenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, non sono da assoggettare ad alcun onere; ciò in attuazione anche dell'art, 1, comma 4, del vigente tariffario regionale delle prestazioni erogate. In merito a tali prestazioni, le spese per la copertura dei costi di tali prestazioni gratuite vanno prelevate dalle assegnazioni annuali effettuate all'Agenzia da parte della Regione. Tali assegnazioni, pertanto, dovranno essere comprensive di una previsione di massima di tali spese. In ogni caso, le parti concordano nel ritenere che nelle sedi opportune venga prospettata la possibilità di definire in maniera più puntuale i casi in cui l'A.R.P.A. è tenuta ad effettuare gratuitamente le proprie prestazioni in favore dell'A.G., dai casi in cui l'attività dell'Agenzia dovrebbe essere remunerata secondo tariffa (o altro sistema da individuare), ponendo le spese tecniche a carico degli attori del procedimento, secondo le determinazioni del giudice.
4.9  -  Attività di educazione ambientale
L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, lett. c), del decreto legge n. 496/93, promuove programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale.
5  -  Individuazione delle attività istituzionali non obbligatorie
Sulla base della definizione contenuta nel regolamento e sopra riportata, si considerano attività istituzionali "non obbligatorie" quelle per le quali l'Agenzia, compatibilmente con le risorse disponibili, è onerata di fornire la propria opera, mentre sono le amministrazioni competenti a non essere obbligate a richiederne l'apporto. Pertanto, si considerano "non obbligatorie" le seguenti attività istituzionali:
-  supporto alle funzioni di amministrazione attiva richieste dalle autorità competenti: attività di consulenza e di controllo;
-  attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale;
-  attività di educazione ambientale non compresa in quella obbligatoria;
-  supporto ad attività per la promozione di sistemi di sviluppo sostenibile e di certificazione ambientale;
-  supporto alla elaborazione di piani e programmi ambientali;
-  prestazioni analitiche per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di certificazioni a terzi;
-  attività di gestione di emergenze ambientali.
Le parti convengono che, per l'assolvimento delle attività istituzionali non obbligatorie a favore dell'A.R.T.A., delle province e dei comuni, l'A.R.P.A.-Sicilia debba utilizzare appositi "atti di concerto", quali convenzioni, accordi di programma, ecc., attraverso cui sarà possibile individuare modalità, tempi, contenuti e priorità delle attività sopradette, nonché i correlati aspetti finanziari ed organizzativi necessari.
5.1  -  Supporto alle funzioni di amministrazione attiva richieste dalle amministrazioni competenti
L'Agenzia, su richiesta dell'A.R.T.A., delle province e dei comuni, per l'espletamento delle funzioni di amministrazione attiva delle medesime, fornisce, anche congiuntamente ai dipartimenti di prevenzione sanitaria, il proprio supporto tecnico sia nella fase istruttoria di procedimenti amministrativi, ivi compreso quello relativo alla V.I.A. regionale, sia per l'effettuazione di controlli e verifiche ambientali.
-  Quanto al supporto nella fase istruttoria dei procedimenti amministrativi, l'attività di consulenza dell'Agenzia può essere diretta:
-  a fornire dati ed informazioni necessari al rilascio del provvedimento amministrativo richiesto, anche attraverso l'accesso al sistema informativo ambientale dell'Agenzia;
-  a collaborare nella verifica della documentazione tecnica relativa alle richieste di autorizzazione;
-  a rendere pareri sulle richieste di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni presentate o di approvazione di progetti, dai quali emerga un giudizio di conformità con la normativa vigente e più in generale di compatibilità ambientale e di tutela della salute.
Nell'esercizio dell'attività di consulenza l'A.R.T.A. (e le altre amministrazioni competenti), specie in occasione di partecipazione ad organismi collegiali (quali, ad es. le conferenze di servizi), avrà cura di richiedere all'Agenzia prestazioni diverse da quelle di competenza di altri organi consultivi tecnici (Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente (CPTA), Soprintendenze per i beni culturali, uffici del Genio civile, ecc.) o delle stesse amministrazioni richiedenti o di altri organi di amministrazione attiva, onde evitare conflitti e sovrapposizioni di competenze.
5.2  -  Supporto alle attività di educazione ambientale
L'Agenzia, coerentemente con la delibera di Giunta n. 177 del 29 maggio 2002 di approvazione del "Piano di avvio dell'organizzazione In.F.E.A. in Sicilia", è chiamata a svolgere azioni e progetti di consolidamento del sistema In.F.E.A. mediante la predisposizione ed attuazione di programmi in materia di educazione ambientale attuate dal Laboratorio regionale siciliano In.F.E.A.; inoltre, promuoverà e curerà corsi di formazione e aggiornamento professionale nelle materie di propria competenza, sviluppando, altresì, sinergie con istituzioni scolastiche, universitarie ed educative.
5.3  -  Attivazione di sistemi di gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile e di certificazione ambientale
La variabile "ambiente" rientra, ormai, tra le scelte e le strategie sia del mondo produttivo, che degli enti pubblici. Si è ormai diffusa una mentalità proattiva che tende ad anticipare, con comportamenti volontari, le disposizioni prescrittive della normativa ambientale (EMAS, Ecolabel, Ecoaudit, bilanci ambientali, ISO, ecc.). E' noto, altresì, come la tutela e la salvaguardia dell'ambiente hanno posto un problema di una tutela più complessiva, che non sia di ostacolo allo sviluppo economico e sociale delle comunità. Tale esigenza ha dato luogo all'individuazione di sistemi di gestione dello "sviluppo sostenibile" quali "Agenda 21 locale" e la "contabilità ambientale". Si tratta di sistemi prefigurati per fungere da supporto alle politiche di "sviluppo sostenibile", fornendo agli amministratori pubblici strumenti per le decisioni, che consentano anche la verifica dei dati ambientali secondo parametri economici. In questo quadro, su richiesta degli enti ed organismi pubblici e privati interessati, un ruolo importante dovrà essere assolto da A.R.P.A- Sicilia in favore delle comunità locali, dello Stato e della Regione, collaborando per un utilizzo più generalizzato di tali strumenti.
5.4  -  Supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali
Si tratta di attività eseguite dall'Agenzia su richiesta dell'A.R.T.A., delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, allorquando tali soggetti adottano piani e programmi ambientali previsti dalla normativa vigente o elaborati volontariamente. In tali casi, le attività erogate da A.R.P.A.-Sicilia assumono la veste di prestazioni particolarmente complesse, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, possono richiamarsi gli studi e le ricerche su matrici ambientali, su cambiamenti climatici, l'elaborazione di cartografie georeferenziate, la valutazione delle condizioni ambientali, l'elaborazione di proposte preliminari di piano. In particolare, l'Agenzia può essere chiamata a collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi.
5.5  -  Prestazioni analitiche per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di certificazioni a terzi
Le parti concordano di ricomprendere tra le attività istituzionali non obbligatorie le prestazioni analitiche eseguite dall'Agenzia per conto di amministrazioni al fine del rilascio ad imprenditori privati di certificazioni necessarie alla commercializzazione dei beni prodotti. I costi di tali prestazioni laboratoristiche sono posti a carico del privato nel cui interesse sono eseguite e, comunque, non devono incidere sull'attività istitituzionale obbligatoria dell'Agenzia.
6  -  Individuazione delle attività aggiuntive
Le attività aggiuntive comprendono quelle diverse dalle prestazioni istituzionali.
Le parti convengono che l'Agenzia può effettuare tali attività anche al di fuori del territorio regionale.
Esse sono da considerare sempre complementari rispetto a quelle istituzionali. Le parti convengono, altresì, che in questo tipo di attività, tra le altre, debbono essere ricomprese:
1)  le attività a "titolo oneroso" che l'Agenzia è chiamata a prestare a favore di terzi, compresa la Regione e degli altri enti territoriali e delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. h), del regolamento, qualora vengano richieste prestazioni di servizi diversi da quelli istituzionali;
2)  le attività da prestazioni analitiche per il rilascio di certificazioni richieste da privati.

Parte  II
PROFILI FINANZIARI E DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DELL'A.R.P.A.-SICILIA

7  -  Aspetti finanziari delle erogazioni delle prestazioni da parte di A.R.P.A.-Sicilia
Le parti concordano, preliminarmente, nel ritenere che il funzionamento dell'Agenzia è garantito dal bilancio della Regione siciliana, attraverso i fondi assegnati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, tenendo conto delle altre entrate, quali quelle da convenzioni con la Regione e gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali e le prestazioni onerose in favore di soggetti pubblici e privati.
In particolare, al fine della remunerazione delle prestazioni istituzionali - obbligatorie e non obbligatorie - e aggiuntive, alla luce dell'art. 24 del regolamento e di quanto contenuto nel presente accordo, le parti convengono quanto segue:
a)  quanto alle attività istituzionali obbligatorie, queste devono essere coperte finanziariamente con le risorse trasferite all'A.R.P.A.-Sicilia dal bilancio della Regione da parte dell'A.R.T.A., tenendo conto delle altre entrate dell'Agenzia ed essere annualmente programmate sulla base delle risultanze degli anni precedenti e nel rispetto del vincolo competenze/risorse, tenendo conto non soltanto dei costi di gestione delle strutture ma anche di quanto richiesto dall'evoluzione della normativa e dall'insorgere di nuove criticità sul fronte di controlli, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile;
b)  quanto alle attività istituzionali non obbligatorie ed a quelle aggiuntive, ambedue hanno carattere oneroso specifico e sono remunerate nel modo seguente:
-  la remunerazione delle attività istituzionali non obbligatorie va, ove possibile, programmata e disciplinata in maniera puntuale o a mezzo di convenzioni; le convenzioni, in particolare, possono avere o carattere generale (riferite cioè ad una determinata categoria di attività, quali i controlli analitico/strumentali, documentali o gestionali; i controlli integrati; ecc.), ovvero a contenuto specifico (es., supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali).
Quanto alle spese tecniche per lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività connesse a bonifiche di siti inquinati per le quali sia stato individuato il soggetto responsabile, ovvero per istruttorie relative ad approvazioni di progetti ed al rilascio, rinnovo o modifiche di autorizzazioni richiesti da privati, queste dovranno essere poste a carico dei soggetti richiedenti e non delle amministrazioni competenti che istruiscono l'affare, in armonia al disposto del comma 10 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sulla tutela delle acque e dell'art. 4 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. In questi ultimi casi, il pagamento del corrispettivo (da calcolarsi sulla base del tariffario vigente) sarà comunicato dall'Agenzia all'ente competente, che lo porrà a carico del soggetto pubblico o privato interessato;
-  la remunerazione delle attività aggiuntive andrà effettuata secondo il vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia con esclusione dei soggetti pubblici, Regione, province, comuni, etc. per i quali possono prevedersi apposite convenzioni, temendo conto dei costi industriali.
Nell'organizzazione ed effettuazione delle prestazioni le parti danno atto che, in ogni caso, deve essere rispettato quanto segue:
a)  dare priorità alle attività istituzionali rispetto a quelle aggiuntive;
b)  rispettare il vincolo dell'equilibrio competenze/risorse nella determinazione dei criteri da porre a base della determinazione della somma annuale da prevedere nel bilancio regionale per le spese relative alle attività istituzionali obbligatorie.
8  -  Standard delle prestazioni di A.R.P.A-Sicilia
A.R.P.A.-Sicilia si impegna a garantire che l'erogazione delle prestazioni avvenga mediante l'utilizzo delle migliori tecniche in relazione alle risorse finanziarie ad essa assegnate ed al personale disponibile, e a presentare tempestivamente all'A.R.T.A. proposte di adeguamento del proprio patrimonio tecnologico e delle proprie metodiche di controllo, quando sia ciò richiesto dall'affermarsi di nuovi approcci scientifici ovvero dall'insorgere di nuove criticità nel campo della prevenzione ambientale.
L'Agenzia garantisce altresì l'utilizzo di personale qualificato, in possesso dei necessari requisiti professionali per l'espletamento delle prestazioni alla stessa richieste ed erogate.
L'Agenzia si impegna a perseguire l'implementazione del sistema di qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9001 di tutte le proprie strutture e a mantenere in accreditamento presso il SINAL i propri laboratori che eseguano analisi ufficiali per alimenti, nonché estendere secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e delle buone pratiche di laboratorio l'accreditamento a prove su matrici ambientali, con l'obiettivo di coinvolgere le aree analitiche dei dipartimenti provinciali A.R.P.A.-Sicilia sulla base delle specializzazioni loro attribuite.
Per quanto concerne i tempi di risposta delle prestazioni erogate, le parti ritengono opportuno evidenziare:
-  che, in relazione alle prestazioni che costituiscono atti intermedi di procedimenti complessi di competenza delle singole amministrazioni, l'individuazione del tempo massimo a disposizione dell'Agenzia verrà definito con le modalità previste alle lett. a) e b) del precedente punto 7 del presente accordo, ivi comprese quelle relative allo Sportello unico per le attività produttive;
-  che i tempi di erogazione delle prestazioni di laboratorio dell'Agenzia devono ispirarsi ai seguenti criteri:
-  per quanto concerne le analisi richieste ad A.R.P.A.-Sicilia in situazioni di emergenza, l'Agenzia si impegna a comunicare i referti in tempo utile per l'adozione da parte delle autorità competenti dei conseguenti provvedimenti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
-  per quanto concerne l'attività ordinaria e ricorrente, i tempi di comunicazione dei referti dovranno essere inferiori ai 60 giorni per l'80% dei campioni e per il rimanente 20% non superare i 90 giorni (i tempi di risposta subiranno un miglioramento man mano che aumenteranno le risorse umane dell'Agenzia);
per quanto concerne, infine, le attività che richiedono l'utilizzo di metodiche analitiche di particolare complessità ovvero i cui macchinari non siano in possesso di alcuno dei laboratori dei dipartimenti provinciali A.R.P.A.-Sicilia e della direzione generale, i tempi di risposta verranno definiti in apposite convenzioni.
Parte  III
OBIETTIVI PROGRAMMATICI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

9  -  Determinazione degli obiettivi programmatici di tutela dell'ambiente
Le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi programmatici annuali di tutela ambientale relativi alle attività istituzionali dell'Agenzia avvenga da parte dell'Assessore sentito il direttore generale della stessa Agenzia, tenendo conto delle effettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a valere sul contributo annuale della Regione.
Tale processo deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
10  -  Prima applicazione
Le procedure previste nel presente accordo, in sede di prima attuazione, si applicheranno alle seguenti attività indicate nella nota assessoriale n. 4134/SVCS del 4 agosto 2005, citata in premessa:
-  attività di monitoraggio e raccolta dati per il controllo e la rilevazione degli inquinanti atmosferici per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, di cui al D.P.R. n. 203/88 e al decreto legislativo n. 351/99; in particolare, attività di supporto e collaborazione con il dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, lett. g), della legge n. 61/94, consistente nella verifica della documentazione tecnica relativa alle richieste di autorizzazione ex D.P.R. n. 203/88;
-  attività di monitoraggio e raccolta dati per il controllo e la rilevazione degli inquinamenti idrici per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee, nonché delle acque marino-costiere, di cui al decreto legge n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
-  attività di monitoraggio e controllo dei fattori di inquinamento nel settore dell'elettromagnetismo ex decreto ministeriale n. 381/98; in particolare, attività di supporto e collaborazione con il dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente per la realizzazione del catasto delle sorgenti di emissione elettromagnetica;
-  realizzazione rete di monitoraggio a seguito dell'acquisizione della rete misura 1.01 del P.O.R. per il controllo e la rilevazione degli inquinamenti acustici per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997;
-  attività concernente i compiti intestati a questo Assessorato con il decreto ministeriale n. 471/99 in merito al censimento dei siti potenzialmente inquinati per la successiva predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, limitatamente ai compiti individuati dal commissario;
-  definizione e monitoraggio degli indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile necessari alla valutazione ambientale; per l'acquisizione di elementi di conoscenza volti alla definizione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile; per l'acquisizione di elementi di conoscenza necessari all'applicazione della direttiva n. 2001/42/CE; per la diffusione dei sistemi di certificazione ambientale.
Letto, approvato e sottoscritto
L'Assessore per il territorio e l'ambiente: INTERLANDI
Il direttore generale di A.R.P.A.-Sicilia: MARINO
(2008.10.725)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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