REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 APRILE 2008 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 marzo 2008.
Autorizzazione al Centro assistenza agricola - FAPI s.r.l., con sede legale in Messina, ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola in alcune sedi operative.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza;
Visto il D.P. n. 4037 del 9 ottobre 2006, "Cessazione incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali e preposizione al dipartimento regionale interventi strutturali per l'arch. Giuseppe Morale;
Visto il decreto n. 1087 del 18 agosto 2006, vistato dalla ragioneria centrale agricoltura il 26 settembre 2006 al n. 1110, con cui viene nominato dirigente del servizio VII, il dott. Giuseppe Calagna;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, recante "Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2002, n. 218, recante disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza allo svolgimento dell'attività dei C.A.A. nel territorio della Regione siciliana;
Vista la richiesta per l'abilitazione a Centro assistenza agricola presentata dalla FAPI s.r.l., con sede legale in via Acqua del Conte n. 5 - Messina, presentata il 30 luglio 2007, prot. n. 67975 del 30 luglio 2007;
Vista la richiesta integrativa per l'abilitazione di altre sedi a Centro assistenza agricola presentata dalla FAPI s.r.l. presentata in data 16 novembre 2007, prot. n. 98483 del 16 novembre 2007;
Visto il verbale datato 15 febbraio 2008, di verifica dei requisiti minimi previsti dai precitati decreti legislativi nn. 165/99 e 188/2000 nonché del D.M. 27 marzo 2001 e dalla deliberazione della Giunta di governo della Regione siciliana n. 218 del 27 giugno 2002 redatto dai funzionari incaricati, con il quale gli stessi propongono di autorizzare il Centro assistenza agricola FAPI s.r.l. ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola integrante;
Considerato che con il medesimo verbale si propongono altresì i seguenti vincoli ed impegni:
1)  il C.A.A. è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
2)  il C.A.A. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito;
3)  la responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del C.A.A.;
4)  le quote e le azioni del C.A.A. possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei C.A.A. Le operazioni di fusioni e di scissione societaria, relative al C.A.A., possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di C.A.A.;
5)  al C.A.A. è fatto obbligo di comunicare e di depositare presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tutte le comunicazioni operative che lo stesso sottoscrive con le OO.PP. o le Regioni;
6)  il C.A.A. è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso di fornire al C.A.A. dati completi e veritieri, a collaborare e a consentire l'attività di controllo del C.A.A. nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 27 marzo 2001;
7)  per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, inerenti ai controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un C.A.A. o di una società di servizi;
8)  presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia dalla compagnia assicuratrice sia del C.A.A. - FAPI s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il C.A.A. andrà a sottoscrivere con AGEA;
9)  nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il costituendo C.A.A. sia l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione responsabile della vigilanza, nonché all'AGEA, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore ad E 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);
10)  versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della pubblica amministrazione, nel momento in cui questo sarà fissato dalla Regione Sicilia;
Ritenute valide le motivazioni addotte nel verbale e che, pertanto, possono essere riconosciute le condizioni per l'autorizzazione del Centro assistenza agricola FAPI s.r.l., con sede legale in via Acqua del Conte n. 5 - Messina, a svolgere l'attività di C.A.A. nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

E' autorizzato il Centro assistenza agricola - FAPI s.r.l., con sede legale in via Acqua del Conte n. 5 - Messina, ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola (C.A.A.) nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Art.  2

Al predetto organismo sono impartiti i seguenti vincoli ed impegni:
a)  il C.A.A. è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
b)  il C.A.A. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito;
c)  la responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del C.A.A.;
d)  le quote e le azioni del C.A.A. possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione del C.A.A. Le operazioni di fusioni e di scissione societaria relative al C.A.A. possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di C.A.A.;
e)  al C.A.A. è fatto obbligo di comunicare e di depositare presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tutte le comunicazioni operative che lo stesso sottoscrive con le OO.PP. o le Regioni;
f)  al C.A.A. è fatto obbligo con riferimento all'art. 3 della delibera della Giunta regionale n. 218 del 27 giugno 2002 che prevede sia presentato congiuntamente all'istanza un elenco di almeno 3.000 utenti imprenditori agricoli che hanno manifestato l'intenzione ad avvalersi dell'assistenza, mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale, tutta la documentazione e i dati dei soci, per poter effettuare i controlli e la vigilanza, che saranno eseguiti successivamente alla concessione dell'autorizzazione, presso le sedi centrali e periferiche dei C.A.A.;
g)  il C.A.A. è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso di fornire al C.A.A. dati completi e veritieri, a collaborare e a consentire l'attività di controllo del C.A.A. nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
h)  per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, inerenti ai controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un C.A.A. o di una società di servizi;
i)  presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia dalla compagnia assicuratrice che del C.A.A. - FAPI s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il C.A.A. andrà a sottoscrivere con AGEA;
l)  nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il C.A.A. che l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore ad E 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);
m)  versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi istruttoria da parte della pubblica amministrazione, nel momento in cui questo sarà fissato dalla Regione Sicilia.

Art.  3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2 (dalla lettera a alla lettera m) e dalla vigente normativa.

Art.  4

Tutte le eventuali modifiche, variazioni, o sostituzioni della compagine sociale, degli organi collegiali, dei responsabili nazionali, regionali e delle sedi periferiche, così come le modifiche, variazioni di indirizzo o di cessazione operativa delle sedi C.A.A., devono essere preventivamente comunicate a questo Assessorato per la relativa approvazione.

Art.  5

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza dei C.A.A. per i quali ha concesso l'autorizzazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento così come previsto dall'art. 6 della delibera di Giunta n. 218 del 27 giugno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2008.
  MORALE 




(2008.11.857)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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