REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 APRILE 2008 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 febbraio 2008.
Concessione di deroga relativa al progetto di ristrutturazione urbanistica di un insediamento produttivo esistente della ditta S.A. Club Mediterranèe nel comune di Cefalù.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11, dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 15882 del 22 maggio 2007, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 22 maggio 2007 con il n. 38239, con il quale il comune di Cefalù ha avanzato istanza contestuale di deroga, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e di variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, trasmettendo atti ed elaborati relativi al progetto di ristrutturazione urbanistica di un insediamento produttivo esistente della ditta S.A. Club Mediterranèe;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 26555 del 25 settembre 2007, acquisito al protocollo generale di questo Assessorato il 27 settembre 2007 con il n. 69450, con il quale il comune di Cefalù ha riscontrato la richiesta di integrazione atti, formulata con nota prot. n. 51832 del 10 luglio 2007,
Vista la delibera n. 42 del 26 marzo 2007, con la quale il consiglio comunale di Cefalù ha approvato con la maggioranza qualificata sia la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale, relativamente al progetto di ristrutturazione urbanistica di un insediamento produttivo esistente della ditta S.A. Club Mediterranèe;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 20 settembre 2007, a firma del dirigente del servizio urbanistica del comune di Cefalù, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed attestante la presentazione di un'osservazione avverso la variante al piano regolatore generale in argomento;
Vista la delibera n. 110 del 18 settembre 2007, con la quale il consiglio comunale di Cefalù ha adottato le deduzioni all'osservazione presentata avverso la delibera di adozione n. 110 del 18 settembre 2007;
Vista l'osservazione pr. n. 64087 del 6 settembre 2007, pervenuta direttamente presso questo Assessorato, a firma dell'Ass. Legambiente;
Vista la nota pr. n. 902 - 4144-4789 del 2 marzo 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole a condizioni, in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 3693 del 13 dicembre 2006, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha reso parere favorevole in merito alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 57 del 7 novembre 2007, con la quale l'unità operativa 3.2 del servizio III/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta di parere n. 13 del 6 novembre 2007, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso che:
Il comune di Cefalù è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 199/D.R.U. del 18 dicembre 1974.
Con delibera n. 42 del 26 marzo 2007, il consiglio comunale di Cefalù ha adottato la variante specifica al P.R.G.C. vigente e deroga ai sensi della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, art. 16, finalizzata ad un intervento di ristrutturazione urbanistica dell'esistente insediamento turistico ricettivo, progetto presentato dalla ditta Club Mediterranèe SA..
La variante urbanistica adottata consiste:
-  nella modifica alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, con l'introduzione dell'art. 9bis, detto articolo ridefinisce gli ambiti interessati dall'intervento denominati G8bis e G9bis;
-  nella modificazione della denominazione di zona, afferente solamente i terreni facenti parte del progetto in argomento, da G8 a G8bis e da G9 a G9bis;
-  nella deroga per i sottoservizi tecnologici previsti nella fascia di rispetto della battigia ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni.
Il progetto riguarda un intervento di ristrutturazione urbanistica dell'esistente insediamento turistico ricettivo, su terreni di proprietà del Club Mediterranèe S.A., distinti a catasto nel foglio 4, particelle A - 2, 3, 7, 8, 9, 10, 64, 75, 76, 137, 456, 457, (2/3) 457, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 552 su terreni in locazione F. 4 partt. 4, 446, 1206, 1207, 1208, 457 (1/3), 459, 460, 461, ricadenti in zona "G - Edilizia ricettiva alberghiera" dello strumento urbanistico vigente, precisamente nelle sottozone "G8 - Turismo organizzato" e "G9 - Ricezione turistica".
Il progetto di ristrutturazione del Club Med. di Cefalù ha acquisito i seguenti pareri:
-  parere favorevole espresso dal responsabile del servizio urbanistica nell'istruttoria della variante, allegato alla delibera C.C. n. 42/2007;
-  parere favorevole con condizioni, espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, con nota del 13 dicembre 2006, prot. n. 3693/TUP, allegato alla delibera C.C. n. 42/2007;
-  parere favorevole, con prescrizioni, dell'ufficio del Genio civile di Palermo, con nota prot. n. 902, n. 4144, n. 4789 del 2 marzo 2007, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  note di assenso, datate 26 febbraio 2007 e 2 aprile 2007, per la variante urbanistica dei proprietari dei terreni dati in locazione al Club Mediterranèe.
A seguito delle pubblicazioni avvenute a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, è stata prodotta n. 1 osservazione, presentata in data 3 settembre 2007, dalla CEA Legambiente Cefalù - Madonie, unitamente al Circolo Legambiente Volontariato di Cefalù, cui ha fatto seguito la deduzione del responsabile del servizio urbanistica, approvata con deliberazione di CC. n. 110 del 18 settembre 2007.
Relativamente all'osservazione, pervenuta anche a questo dipartimento, nulla si ha da rilevare e si ritiene condivisibile la deduzione del responsabile del servizio urbanistica, approvata dal consiglio comunale con delibera n. 110/07, nella quale sono stati puntualmente controdedotti tutti gli argomenti trattati nell'osservazione medesima.
Rilevato che:
La variante specifica al piano regolatore generale è finalizzata all'attuazione del progetto di ristrutturazione urbanistica del villaggio Club Med, su istanza presentata dalla ditta S.A. Club Mediterranèe.
Il progetto riguarda un complesso di interventi da eseguirsi sull'esistente struttura ricettiva e sul sistema infrastrutturale interno situato nelle zone G8 e G9 del vigente piano regolatore generale.
La variante prevede l'inserimento dell'art. 9bis nelle norme di attuazione, che regola le aree oggetto del progetto di ristrutturazione dell'area del Club Med. in Z.T.O. G8bis e G9bis.
L'art. 9bis - Zona G - Edilizia ricettiva
Sottozona G8bis
Destinazione d'uso: ristrutturazione di attività produttiva esistente e confermata, caratterizzata da una struttura complessa di natura turistico-ricettiva.
Tipo di intervento: ristrutturazione urbanistica del complesso, con ampliamenti esterni alla fascia di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Tipologie:
1)  ricostruzioni di edifici esistenti nella fascia di rispetto di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/1976 ad una elevazione, composte da tre piattaforme: la prima riservata al bagno, la seconda temporanea e smontabile destinata alla zona letto, la terza temporanea smontabile a terrazza;
2)  nuove costruzioni, esterne alla fascia di rispetto di cui all'art. 15 della legge regionale n.78/76, che si sviluppano a schiera su due o su tre livelli sfalsati tra loro in modo da creare il terrazzo di ogni camera sul tetto della stanza sottostante.
Servizi ed attrezzature: reception, ristorante, alloggi personale, campi da gioco, piscina ed annessi tecnologici, teatro, night bar, fitnesss.
Modalità d'intervento: Permesso di costruire.
Consistenza edificatoria:
1)  mantenimento dei volumi e delle caratteristiche architettoniche della Villa Agnello a quota 49,76 e della chiesetta di S. Lucia, da adoperarsi per i servizi collettivi;
2)  densità fondiaria max 0,6 mc./mq.;
3)  rapporto di copertura in conformità al progetto di ristrutturazione urbanistica approvato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
4)  altezza max in conformità al progetto di ristrutturazione urbanistica approvato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali,
Sottozona G9bis
Riduzione della volumetria esistente nella fascia di cui alla legge regionale n. 78/76.
Destinazione d'uso: ristrutturazione di attività produttiva esistente e confermata, caratterizzata da una struttura complessa di natura turistico-ricettiva.
Tipo di intervento: ristrutturazione urbanistica.
Tipologia: ricostruzioni di edifici, esistenti nella fascia di rispetto di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 ad una elevazione, composte da tre piattaforme: la prima riservata al bagno, la seconda temporanea e smontabile destinata alla zona letto, la terza temporanea smontabile a terrazza.
Modalità d'intervento: Permesso di costruire.
Consistenza edificatoria:
1)  densità fondiaria max 0,2 mc./mq.;
2)  rapporto di copertura in conformità al progetto di ristrutturazione urbanistica approvato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
3)  altezza max in conformità al progetto di ristrutturazione urbanistica approvato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Il progetto "Club Med" interessa una superficie di terreno di mq. 151.817, situato nelle sottozone G8 e G9 del PRGC., esso prevede la ristrutturazione e modernizzazione dell'esistente con un insieme di interventi riconducibili all'art. 20, lett. e), della legge regionale n. 71/78, in modo da riqualificare il villaggio turistico, in particolare si prevede:
-  la demolizione totale delle n. 566 unità abitative attuali, ad esclusione dei basamenti in c.a. dislocati su tutto il territorio Club Med;
-  demolizione dei servizi comuni sparsi all'interno dell'area;
-  ricostruzione di n. 124 nuovi bungalow, sempre di carattere temporaneo, che sorgeranno su alcuni dei basamenti esistenti, di cui n. 14 bungalow si leveranno nella zona G9 e n. 110 nella zona G8, tutti ricadenti all'interno della zona di rispetto di 150 m. dalla linea di battigia;
-  costruzione di edifici ad un piano di carattere permanente, oltre la linea di rispetto di 150 metri dalla battigia, in grado di accogliere n. 200 unità abitative;
-  costruzione di nuove strade di collegamento esclusivamente per il raggiungimento delle nuove aree non raggiunte dalla viabilità esistente;
-  edificazione della nuova reception al di fuori dei 150 m. dalla linea di battigia;
-  edificazione di una nuova area servizi, consistenti in n. 90 unità abitative per il personale, circa 300 mq. di locali tecnici e nuovi campi da gioco;
-  edificazione di una casa per il capovillaggio;
-  ristrutturazione dell'attuale casa del capovillaggio per la realizzazione di una suite;
-  ristrutturazione delle strutture esistenti come il palazzo, il ristorante principale e il ristorante sulla spiaggia, la piscina ed il teatro, mantenendo intatte le caratteristiche in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza;
-  il sistema infrastutturale oggi presente nel villaggio sarà ristrutturato ed implementato ed è stata richiesta la deroga per quelle reti che ricadranno entro la fascia di 150 m. dalla linea di battigia, ai sensi della legge regionale n. 78/76. La rete idrica, fognatura, antincendio saranno realizzati ex nuovo, invece saranno ristrutturati e sistemati i cavidotti elettrici esistenti.
Considerato che:
La variante approvata dal consiglio comunale con delibera n. 42/2007 è finalizzata alla ristrutturazione dell'esistente villaggio Club Med.
Gli enti preposti alla tutela dei vincoli interessati le aree facenti parte del progetto si sono tutti favorevolmente espressi con i rispettivi pareri sopra menzionati.
Il villaggio turistico Club Med di Cefalù è sorto all'inizio degli anni '60 e le costruzioni risultano oggi inadatte a soddisfare i requisiti essenziali di confort, mancando esse dei collegamenti con la rete idrica già esistente e degli spazi destinati ai servizi, di conseguenza il villaggio non risponde più a criteri di qualità richiesti dalla domanda turistica odierna.
Il progetto si configura come ristrutturazione urbanistica, in quanto si pone come rimodulazione e riqualificazione del villaggio turistico, con strutture disseminate nel territorio in modo non invasivo, integrate con la natura, soddisfando non solo le necessità di base, ma anche gli standard di un Resot di livello superiore.
L'intervento di ristrutturazione urbanistica, così come si può desumere dai dati di progetto, non presenta un aumento del carico urbanistico, difatti si passerà dalla ricettività odierna di circa n. 1.100 ospiti a n. 600 ospiti previsti in progetto, si avrà di conseguenza una rivalutazione della vegetazione esistente, data la previsione del minor numero di unità immobiliari.
Il progetto difatti prevede la ricostruzione di n. 124 nuovi bungalow + 200 unità abitative nelle stecche "case a secco", previsti nella zona oltre i 150 metri dal mare, contro le n. 566 unità abitative attuali da demolire.
In particolare, si avrà, nella zona G9 all'interno della fascia di rispetto dei 150 m. dal mare, la costruzione di n. 14 bungalows contro n. 82 capanne esistenti, con un volume di progetto 651 mc. contro 2.627 mc. esistente.
Nella zona G8 all'interno della fascia di rispetto dei 150 m. dal mare si prevedono n. 110 nuovi bungalows contro n. 383 capanne esistenti da demolire, di conseguenza si passa da un volume esistente di 31.530 mc. a 22.599 mc. di progetto.
Si deduce che la cubatura all'interno della zona di rispetto di 150 m. dalla linea di battigia sia nella zona G8 che nella zona G9 diminuisce rispetto alla situazione esistente.
Per quanto attiene la dotazione minima degli spazi pubblici, la stessa dovrà rispettare i parametri previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68, in particolare, essendo la zona contigua con la costa marina, il verde deve essere commisurato secondo quanto stabilito dal punto 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 1444/68.
La richiesta di deroga, ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, è soggetta alla concertazione tra questo dipartimento con l'Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.
La deroga può essere concessa in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi, art. 89, comma 11, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, inoltre, a mente dell'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76, la ristrutturazione degli edifici esistenti è consentita, entro la fascia dei 150 metri dalla linea della battigia, senza alterazione dei volume già realizzati.
Tutto ciò premesso, rilevato, considerato, e visto gli atti ed elaborati così come richiamati , questa unità operativa 3.2 valuta che quanto richiesto dal responsabile del servizio urbanistica del comune di Cefalù sia meritevole di accoglimento, sotto il profilo urbanistico, la deroga e la variante alle norme di attuazione con l'introduzione dell'art. 9bis che regola le sottozone G8bis e G9bis, fermo restando che l'attuazione dell'intervento, per le sue caratteristiche, dovrà essere attuato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78, fermo restando l'indice territoriale previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, lett. b), fermo restando quanto previsto dagli standard urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, oltre agli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento.
Pertanto, l'unità operativa 3.2 è del parere che la richiesta di deroga ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76, così come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, e la richiesta di variante specifica al piano regolatore generale consistente nell'introduzione dell'art. 9bis, che definisce gli ambiti interessati dal progetto di "ristrutturazione urbanistica di un insediamento produttivo esistente della ditta S.A. Club Mediterranèe", e il cambio di destinazione dell'area in argomento, che si chiamerà G8bis e G9bis, di cui alla deliberazione n. 42 del 26 marzo 2007, siano meritevoli di approvazione, fermo restando che l'attuazione deve avvenire nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78, e a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni sopra evidenziati oltre che quelli dettati dagli enti preposti alla tutela dei vincoli cui è assoggettata l'area interessata dal progetto.";
Visto il voto n. 12 del 14 novembre 2007, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio,
Vista la nota prot. n. 57 del 7 novembre 2007, con la quale l'U.O. 3.2 del servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 13 del 6 novembre 2007, affinché sia acquisito il prescritto parere consultivo ai sensi dell'art. 58, lett. a), della legge regionale n. 71/78, così come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95, sulla pratica segnata in oggetto;
Visto il parere n. 13 del 6 novembre 2007 e la documentazione ad esso allegata;
Udito il relatore che ha illustrato l'argomento e le motivazioni con le quali l'ufficio si è espresso favorevolmente sulla richiesta di deroga e sugli aspetti che determinano la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Cefalù;
Valutata l'impostazione complessiva dell'intervento in esame e le sue finalità, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, ad eccezione della condizione posta sulle modalità di attuazione dell'intervento medesimo;
Considerato che la variante e la deroga finalizzate all'intervento in oggetto siano da condividere nei termini così come proposti dal comune di Cefalù;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla variante finalizzata all'intervento in oggetto, ed alla contestuale richiesta di deroga ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come modificati dall'art. 89, commi 10 e 11, della legge regionale n. 6/01, proposte dal comune di Cefalù con la deliberazione consiliare n. 42 del 26 marzo 2007, in adesione alla proposta dell'ufficio fatte salve le superiori considerazioni...";
Vista la nota prot. n. 91901 del 18 dicembre 2007, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 13839 del 13 febbraio 2008, pervenuta ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 13 febbraio 2008 con il n. 12777, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, pr. n. 215 del 6 febbraio 2008;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 12 del 14 novembre 2007, e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per effetti dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Cefalù, è concessa la deroga relativa al progetto di ristrutturazione urbanistica di un insediamento produttivo esistente della ditta S.A. Club Mediterranèe, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 12 del 14 novembre 2007, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 13839 del 13 febbraio 2008.

Art.2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 1978, in conformità a quanto espresso con il voto n. 12 del 14 novembre 2007, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Cefalù, relativa alla ristrutturazione urbanistica di un insediamento produttivo esistente della ditta S.A. Club Mediterranèe, consistente nella modifica alle norme di attuazione, con l'introduzione dell'art. 9bis, ridefinendo gli ambiti interessati dall'intervento denominati G8bis G9bis.

Art.3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 13 del 6 novembre 2007, resa dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
2)  voto n. 12 del 14 novembre 2007, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale di Cefalù n. 42 del 26 marzo 2007;
4)  delibera del consiglio comunale di Cefalù n. 110 del 18 settembre 2007;
Elaborati:
5)  documentazione fotografica;
6)  documentazione testuale;
 7)  tav.  PC00  - piano territoriale paesistico regionale, stralcio carte tematiche e di inquadramento territoriale; 
 8)  tav.  PC01  - estratti catastali e PRGC - scala 1:2.000; 
 9)  tav.  PC02  - planimetria generale, stato di fatto, scala 1:1.000; 
10)  tav.  PC03  - planimetria generale, progetto scala 1:1.000; 
11)  tav.  PC04  - planimetria generale, sovrapposizione stato di fatto, progetto - scala 1:1.000; 
12)  tav.  PC05  - planimetria generale, viabilità - stato di fatto scala 1:1.000; 
13)  tav.  PC06  - planimetria generale, viabilità, progetto - scala 1:1.000; 
14)  tav.  PC09  - planimetria generale, progetto, zonizzazione, layout - scala 1:1.000; 
15)  tav.  PC10  - planimetria generale, stato di fatto, vegetazione esistente - scala 1:1.000; 
16)  tav.  PC11  - planimetria generale, vegetazione in progetto - scala 1:1.000. 


Art. 4

Il comune di Cefalù è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2008.
  LIBASSI 

(2008.10.687)105
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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