REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 APRILE 2008 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 26 febbraio 2008.
Criteri e modalità per l'erogazione di ausili finanziari finalizzati al sostegno di attività di promozione, prevenzione ed educazione sanitaria e revoca del decreto 25 marzo 2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 22;
Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge regionale n. 22/78, l'Assessore regionale per la sanità promuove, tra le altre iniziative, giornate, seminari di studio e stampa divulgativa per l'educazione sanitaria, trasmissioni televisive nonché iniziative didattiche finalizzate alla realizzazione di progetti di educazione alla salute;
Visto il 1° comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all'erogazione;
Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:
Art.  1
Definizioni

1.  L'Assessorato della sanità nell'ambito delle sue attività di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi della Regione e della comunità siciliana può concedere ausili finanziari ad enti pubblici, comitati, associazioni, aziende universitarie, aziende ospedaliere, soggetti privati, di seguito denominati "organizzatori".
Gli ausili finanziari sopra citati devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento di convegni, congressi, seminari, incontri, tavole rotonde, manifestazioni culturali, iniziative didattiche, trasmissioni televisive e spettacoli che di seguito saranno indicati con l'espressione onnicomprensiva "Iniziative meritevoli di sostegno" o semplicemente "Iniziative". Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla decisione di merito ed al compimento degli atti consequenziali, ai fini del presente decreto sono denominate "Attività di promozione, prevenzione e di educazione sanitaria".
2.  Gli ausili finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di tre tipi:
a)  contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa (di seguito denominati "Contributi generali");
b)  contributi relativi a richieste specifiche (di seguito denominati "Contributi specifici");
c)  finanziamenti per realizzazione di iniziative promosse su richiesta dell'Assessorato della sanità (di seguito denominati "Finanziamenti").
I contributi del tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo complessivo sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.
I contributi del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si inseriscono nel quadro generale dell'iniziativa.
I contributi del tipo c) sono diretti a coprire in tutto le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento delle specifiche attività.
Per ciascuna iniziativa non è consentito cumulare i contributi delle tre tipologie.
3.  I contributi di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese effettivamente effettuate e previa presentazione di documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.
Art.  2
Tipologie delle iniziative

1.  Le iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:
a)  manifestazioni, convegni, incontri, rubriche televisive e altre iniziative a carattere internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per l'alto valore scientifico, politico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di importanti autorità scientifiche, assumono particolare rilievo per la politica di comunicazione e di promozione, educazione alla salute e prevenzione;
b)  manifestazioni, convegni, incontri ed altre iniziative a carattere nazionale o regionale, che per i contenuti o per gli argomenti trattati abbiano elevato interesse regionale senza rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera precedente;
c)  manifestazioni, convegni ed altre iniziative che abbiano rilevanza regionale;
d)  manifestazioni, convegni ed altre iniziative che assumono rilevanza e notorietà in ambito locale.
In ogni caso verranno privilegiate prioritariamente le iniziative che abbiano maggiore rilevanza nel campo dell'educazione alla salute, della sanità pubblica, della prevenzione e dell'epidemiologia.
Art.  3
Contributi generali

1.  Ai fini della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle spese delle iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti categorie di spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di relatori, oratori, personalità, partecipanti a vario titolo all'iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene, pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti, servizi tecnologici quali: impianti di video proiezioni, rilevazione ECM e quanto altro necessario di tecnologico per la realizzazione del congresso.
2.  In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi generali possono coprire: fino ad un massimo del 50% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lett. a), fino al 40% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lett. b), fino al 30% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lett. c), fino al 20% delle spese complessive ritenute ammissibili di cui alla lett. d), e comunque in misura non superiore ad E 25.000,00.
Art.  4
Contributi specifici

1.  I contributi specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:
a)  cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;
b)  ospitalità per relatori, autorità, personalità, comprensiva di alloggio, vitto, trasporto con qualsiasi mezzo;
c)  pubblicazioni di atti di convegni;
d)  traduzioni, attribuzione di premi, doni e simili.
2.  In relazione a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi specifici per non più di due delle categorie di attività di cui alle precedenti lettere.
3.  In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi specifici possono arrivare fino ad un massimo di:
-  per le iniziative di cui alla lett. a), art. 2, fino ad un massimo complessivo di E 20.000,00;
-  per le iniziative di cui alla lett. b), art. 2, fino ad un massimo complessivo di E 10.000,00;
-  per le iniziative di cui alla lett. c), art. 2, fino ad un massimo complessivo di E 5.000,00;
-  per le iniziative di cui alla lett. d), art. 2, fino ad un massimo complessivo di E 2.500,00.
Art.  5
Finanziamenti

In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i finanziamenti riguardanti le iniziative promosse su richiesta dell'Assessorato della sanità possono arrivare ad un massimo complessivo di E 40.000,00.
Art.  6
Procedure

1.  I contributi di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore. L'istanza deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli scopi ed il valore delle manifestazioni e l'indicazione del tipo di contributo richiesto. All'istanza va allegato il programma generale dell'iniziativa ed il preventivo della spesa complessiva con l'indicazione in ordine a contributi di altri enti e del relativo importo. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo dell'iniziativa sia inferiore rispetto al preventivo in misura pari o superiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente ridotto.
2.  L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché ne sia data comunicazione formale all'Amministrazione prima dello svolgimento dell'evento. In caso di ambiguità o carenze dell'istanza, l'Amministrazione può chiedere chiarimenti e integrazioni agli organizzatori.
3.  Per tutte le iniziative che dovranno svolgersi entro il primo semestre dell'anno in corso, le istanze dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo; per quelle che dovranno svolgersi nel secondo semestre dello stesso anno, le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre. L'Amministrazione potrà, tuttavia, prendere in considerazione istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di ottimale svolgimento del lavoro.
4.  Al fine di programmare il miglior impiego delle risorse disponibili sul capitolo di spesa, alle iniziative che avvengano nel primo semestre è riservato non più del 45% dell'intera somma disponibile, a quelle del secondo semestre un ulteriore massimo del 45%; il rimanente 10% è riservato alla funzionalità del servizio formazione ed educazione alla salute.
5.  L'ufficio competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in ordine alla documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
6.  Le singole istanze, accompagnate da una relazione predisposta dall'ufficio competente, sono valutate dal dirigente generale in rapporto ai contenuti dell'iniziativa e al rilievo che essa assume in connessione con le finalità dell'Amministrazione. A seguito di tale valutazione, il contributo, fino ad un massimo di E 15.000,00, può essere concesso con provvedimento del dirigente generale del DOE. La concessione di un contributo superiore ad E 15.000,00 dovrà essere sottoposta alle valutazioni dell'Assessore.
7.  La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.
8.  Per le iniziative da realizzare su proposta dell'Amministrazione occorre:
-  chiedere i relativi preventivi di spesa ad almeno 3 ditte iscritte nell'albo dei fornitori regionali, fissando un termine di presentazione degli stessi;
-  esaminare i preventivi pervenuti e comunicare l'avvenuta aggiudicazione alla ditta che ha presentato il preventivo più economico nonché dare mandato di esecuzione.
A completamento dell'iniziativa, si può procedere all'erogazione dell'importo stabilito previa presentazione di relazione corredata da idonea documentazione.
9.  In relazione alla concessione del contributo, si dovrà indicare il logo della Regione siciliana nei programmi dell'evento.
Art.  7
Entrata in vigore

1.  Il presente decreto modifica e revoca il precedente, ossia il decreto n. 5215 del 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 24 giugno 2005.
2.  Il presente decreto si applica alle istanze presentate successivamente alla sua pubblicazione nonché a quelle in corso di istruttoria e per le quali non sia stato adottato il provvedimento concedente il contributo.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale sanità per il visto e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 febbraio 2008.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 5 marzo 2008 al n. 47.
(2008.11.731)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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