REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 MARZO 2008 - N. 14
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE



Ordinanza del 19 luglio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile promosso da De Gregorio Giovanni c/Barclays Bank Plc.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
(N. 56 Reg. ordinanze 2008)
La Corte d'appello di Milano, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
Letti gli atti ed i documenti di causa;
Sentito il relatore;
ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Giovanni De Gregorio, titolare di azienda agricola, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso dal giudice del Tribunale di Milano su ricorso di Barclays Bank Plc per il pagamento della somma di L. 31.394.572 quale restituzione di un prestito ricevuto dall'istituto di credito ingiungente.
Ha sostenuto l'opponente che la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 28 della Regione Sicilia aveva prorogato la scadenza delle passività di carattere agricolo della aziende agricole, con la conseguenza che il credito vantato dall'opposto istituto di credito non era esigibile.
Nel giudizio di opposizione si è costituita la Barklays Bank Plc sostenendo la non applicabilità al caso in esame della previsione normativa di cui alla richiamata legge regionale.
Il primo giudice è pervenuto alla decisione di rigetto della proposta opposizione sul plurimo rilievo che:
a)  la disposizione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, alla quale fa riferimento l'opponente, consente effettivamente qualche incertezza al fine della precisa individuazione del campo di applicazione soggettivo della norma;
b)  si fa riferimento all'attività produttiva delle aziende della Regione, ma anche agli istituti di credito agrario che, ipotesi forse non presa nella giusta considerazione in sede di emanazione della norma, non sono necessariamente quelli operanti nell'ambito regionale, ma ben possono essere quelli operanti in campo nazionale o internazionale;
c)  l'incertezza della norma appare ancora più evidente ove si consideri come la Corte costituzionale, con sentenza n. 391 del 1989, abbia incidentalmente richiamato che "...la preclusione al potere legislativo regionale di interferenze nella disciplina dei diritti soggettivi, riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano..., le regole sull'adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento, la disciplina della responsabilità contrattuale..." così sottolineando un evidente e non superabile limite della potestà normativa regionale;
d)  la norma, la cui incertezza si è sottolineata, appare disciplinare proprio gli specifici rapporti soggettivi, disciplina che la parte opponente ritiene estendersi anche a soggetti avente sede al di fuori della Regione Sicilia, sia pure se operanti in tale ambito regionale;
e)  nell'indubbia difficoltà di interpretazione della non chiara norma, il giudice ritiene di dovere escludere che, stante la richiamata affermazione della Corte costituzionale, il legislatore regionale abbia inteso riferire il delicato ambito di applicazione della norma anche a soggetti non aventi sede nella Regione, così rendendo la norma in più incerta compatibilità con le previsioni della legislazione statale.
A fondamento della proposta impugnazione, ha dedotto l'appellante De Gregorio Giovanni l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice a proposito del limite del diritto privato all'efficacia territoriale della legge regionale di cui trattasi, limite arbitrariamente posto al fine di coordinare la disposizione normativa di cui trattasi con quanto affermato - vuolsi in via del tutto incidentale - nella richiamata decisione della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 39. Ha censurato, inoltre, l'appellante la sentenza del primo giudice nel punto in cui dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale ha fatto discendere - errando - la necessità di restringere l'ambito applicativo della legge regionale n. 28/2000 ai soggetti aventi sede nella Regione Sicilia, nonché nel punto in cui non ha considerato che il contratto fra le parti era stato stipulato in Palermo con la conseguenza che l'applicazione della legge regionale di cui trattasi doveva essere riconosciuta non fosse altro che con riferimento al luogo di conclusione del contratto di finanziamento.
Nel costituirsi in giudizio l'appellata Barclays Bank Plc ha dedotto l'infondatezza dei motivi proposti dall'appellante a sostegno del proposto gravame ed ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.
Tale essendo la posizione delle parti, rileva la Corte che l'argomentazione centrale che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione ed a tenore della quale la disposizione di cui all'art. 1 della legge della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 38, non troverebbe applicazione al caso di specie, appare suscettibile di differente valutazione alla luce delle contrapposte argomentazioni sviluppate dalle parti nel presente giudizio di appello e nel pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Rileva, altresì, la Corte che di conseguenza assume tutta la sua rilevanza la dibattuta questione della conformità della citata norma regionale ai principi sanciti dall'ordinamento statale (il c.d. limite del diritto privato) ed in particolare ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di regole sul completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento, oltre che del contrasto fra la citata norma ed il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. Invero, il testo della norma di cui all'art. 1 in discorso laddove recita che "al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane, gli istituti e gli enti esercenti il credito agricolo prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole... già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" integra, nella sua assolutezza ed indiscriminata omnicomprensività, una vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con la disciplina dei diritti soggettivi ed in particolare con la disciplina dei profili civilistici quali le regole sull'adempimento delle obbligazioni, soprattutto in considerazione del fatto che deve ritenersi ormai principio riconosciuto e condiviso quello alla stregua del quale il diritto privato costituisce una materia a se stante, ben definita, nei cui confronti la connessione teleologica, con la cura degli interessi pubblici propri delle materie regionali, non consente intromissione alcuna; neanche in presenza di situazioni eccezionali, figurarsi in presenza di situazioni - quali quella di cui alla norma in discorso - non connotata da alcun profilo di specificità ovvero indice di eccezionalità.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rileva la Corte per un verso che non appaiono manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale della citata norma e per altro verso che la questione di legittimità costituzionale appare del tutto rilevante ai fini della decisione della controversia (sarà necessario stabilire se per la risoluzione della vicenda di cui trattasi potrà essere fatta applicazione della citata norma regionale), non ostando a tale proposito la precedente pronunzia di "manifesta inammissibilità della questione", assunta in precedenza dalla Corte sul rilievo dell'omissione della descrizione della fattispecie da parte del giudice allora remittente;

P.Q.M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1 della legge della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 38;
rimette gli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio;
sospende il presente procedimento fino alla decisione della citata questione;
si comunichi alle parti, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Sicilia.
Milano, 16 gennaio 2007.
Il presidente: GRECHI
Il consigliere relatore: PATRONE
(2008.11.843)044
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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