REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MARZO 2008 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 febbraio 2008.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Semplificazione delle procedure amministrative ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ed all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative";
Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento";
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento";
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158";
Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", che all'art. 28, comma 7, individua sanzioni accessorie a quelle stabilite dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al successivo comma 8 individua la Provincia regionale quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", ed in particolare gli artt. 2, 3, 36 e 37;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva n. 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351";
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
Vista la circolare del dipartimento regionale finanze e credito n. 3, prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 "Tasse sulle concessioni governative regionali, art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2003";
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 "Attuazione della direttiva n. 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva n. 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che ha istituito l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne ha definito le competenze;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una "autorizzazione unica" (comma 3) che viene rilasciata "a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241" (comma 4), e che l'autorità competente al rilascio di tale autorizzazione è l'Assessorato regionale dell'industria;
Considerato che, ai fini del rilascio della "autorizzazione unica" per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti prevista dall'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, "la Regione... convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati" (comma 3), e che l'autorità competente al rilascio di tale autorizzazione è l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Rilevato che sia l'art. 12 del decreto legislativo n. 387/03 che l'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 prevedono l'indizione di una conferenza di servizi ex legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata al rilascio di una "autorizzazione unica" per impianti che producono emissioni in atmosfera e sono quindi assoggettati, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, anche al regime previsto dalla parte V dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato che, per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio e ambiente, al quale è intestata inoltre l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla tutela della qualità dell'aria di cui alla parte V dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta nuove disposizione in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 176/GAB del 9 agosto 2007, di approvazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 170 del 2006, reso con nota n. 12777/2006 ("Ambiente - emissioni in atmosfera, decreto legislativo n. 152/2006 - applicabilità in Sicilia - autorizzazioni - iter e competenze");
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 295 del 2006, reso con nota n. 21015/2006 ("Ambiente - emissioni in atmosfera - autorizzazione unica ex art. 12, decreto legislativo n. 387/2003 e autorizzazione ex art. 269, decreto legislativo n. 152/2006 - Quesiti");
Considerato che i principi generali richiamati nei pareri sopra citati, relativi in particolare al procedimento ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, possono essere estesi anche al procedimento di cui all'art. 208 del già citato decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente";
Preso atto che il sopra citato decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007 prevede che specifiche modalità operative siano definite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi;
Ritenuto necessario procedere, per la parte relativa all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ed alla tutela della qualità dell'aria, disciplinate dalla parte V del decreto legislativo n. 152/2006 e di competenza di questa Amministrazione, alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio del provvedimento unico di autorizzazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e dall'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006;

Decreta:


Art.  1

1)  Per gli impianti assoggettati al regime di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ed all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo dipartimento.
2)  L'acquisizione del parere di questa Amministrazione è inoltre necessaria in tutti i casi nei quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica provvede, per gli impianti di cui al comma precedente, a valutazioni tecniche e/o procedure amministrative afferenti a competenze del dipartimento regionale territorio e ambiente regolamentate dalla parte V del decreto legislativo n. 152/2006.

Art.  2

1)  Per gli adempimenti di competenza del dipartimento regionale territorio e ambiente viene attivato presso il servizio 3 "Tutela dall'inquinamento atmosferico", a seguito della convocazione in conferenza di servizi da parte dell'autorità competente all'emanazione dell'autorizzazione unica, un contestuale sub-procedimento finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dalla parte V del decreto legislativo n. 152/2006 (definizione di limiti alle emissioni, prescrizioni, controlli, sanzioni, vigilanza, ecc.).
2)  Per le finalità di cui al comma precedente il richiedente l'autorizzazione unica si attiene alle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, definite con il decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007.
3)  Il parere del comune, per gli aspetti previsti dall'art. 269, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e dall'art. 5, comma 3, del decreto n. 175/2007, viene reso direttamente in sede di conferenza di servizi convocata dall'autorità competente al rilascio del provvedimento unico di autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.  3

1)  Agli adempimenti di cui all'art. 15 del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007, correlati ad inosservanza delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera e/o a violazioni della normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria, provvede, a seguito di segnalazione degli organi di controllo di cui all'art. 16, comma 4, del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007, e previo concerto di questo dipartimento, l'autorità competente all'emanazione dell'autorizzazione unica.
2)  I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati agli enti competenti, al dipartimento regionale territorio e ambiente ed agli organi di controllo, per i correlati adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art.  4

1)  Specifiche modalità attuative di dettaglio, ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative oggetto del presente decreto, saranno definite dal competente servizio di questo dipartimento, di concerto con i competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'industria e dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
Palermo, 21 febbraio 2008.
  TOLOMEO 

(2008.9.624)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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