REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MARZO 2008 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 febbraio 2008.
Rideterminazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale del comune di Villafranca Tirrena nelle parti oggetto di annullamento a seguito di sentenze del TAR - sezione di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  Con decreto del dirigente generale, registrato al repertorio del dipartimento urbanistica in data 21 febbraio 2005 con il n. 104, è stato approvato, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 336 del 9 giugno 2004 e n. 395 del 12 gennaio 1995 ed alle condizioni contenute nei pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Villafranca Tirrena, adottato con delibere del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 e n. 18 del 28 febbraio 2000;
-  Il suddetto provvedimento, per quanto indicato all'art. 7 dello stesso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'1 aprile 2005;
-  Con sentenza n. 166/07 del 7 dicembre 2006, il TAR - sezione di Catania - ha annullato il citato decreto dirigenziale in accoglimento a parte delle richieste avanzate dal comune di Villafranca Tirrena con ricorso n. 1269/05;
-  Con sentenza n. 312/07 del 7 dicembre 2006, il TAR - sezione di Catania - ha annullato il citato decreto dirigenziale limitatamente alla parte impugnata con ricorsi nn. 1444/05, 1445/05 e 1446/05;
-  Con sentenza n. 701/07 del 7 dicembre 2006, il TAR - sezione di Catania - ha annullato il citato decreto dirigenziale limitatamente alla parte impugnata con il ricorso n. 1604/05;
Vista la nota prot. n. 114 del 21 novembre 2007, con la quale l'U.Op. 4.1/D.R.U. di questo dipartimento, al fine di dare esecuzione alle sentenze soprarichiamate, ha sottoposto all'esame del C.R.U. per le valutazioni di competenza ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, la proposta di parere n. 36 del 16 novembre 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
...con la sentenza n. 166/07 il TAR si è pronunciato sul ricorso n. 1295/05, proposto dal comune di Villafranca Tirrena per l'annullamento del decreto di approvazione del piano regolatore generale del comune nella parte in cui, modificando il piano adottato, "le autorità intimate hanno disatteso parte delle controdeduzioni spiegate ex art. 4 della legge regionale n. 71/78 dal comune di Villafranca Tirrena a mezzo di articolata delibera consiliare n. 43 del 7 settembre 2004", con particolare riguardo ai seguenti punti:
a)  laddove il decreto di approvazione impugnato, mutando la destinazione impressa dal piano regolatore generale adottato alle aree individuate nelle tavole 10a, 10b e 10c, in adesione al parere reso dal C.R.U. con voto n. 395 del 12 gennaio 2005, ancor più restrittivo rispetto al precedente parere reso con voto n. 336 del 9 giugno 2004, nonostante il parere esplicativo reso dal Genio civile di Messina, ha "mantenuto il vincolo di inedificabilità delle aree a cavallo delle faglie, per una fascia ampia almeno 20 metri su ogni lato della faglia;
b)  laddove il decreto di approvazione impugnato ha modificato la destinazione di alcune zone B del piano regolatore generale adottato classificandole "C3" per asserita mancata rispondenza ai parametri di cui al decreto interministeriale n. 1444/68;
c) laddove il decreto di approvazione impugnato non ha approvato la adottata previsione del tratto di strada a forma di U a sinistra del fiume Gallo;
d)  laddove il decreto di approvazione impugnato, in reiezione alle osservazioni nn. 61 e 62, ha confermato la suddivisione della zona E in E1, E2, E3, E4 anzichè ripristinare le zone E in E1 ed E2;
e)  laddove il decreto di approvazione impugnato, in reiezione alle osservazioni nn. 9, 15, 28, 29 e 31, ha confermato la contestata previsione della strada di arroccamento tra via Madonna del Tindari e piazza Pescatori."
Dei suddetti motivi di doglianza, con la citata sentenza n. 166/2007, a cui si intende dare esecuzione, il TAR di Catania ha ritenuto meritevoli di accoglimento quelli del ricorso indicati con i punti C e D unificandoli, ponendo quale presupposto della sentenza medesima:
1.  quanto già più volte affermato per altre sentenze di pari contenuto, dello stesso Tribunale, secondo il quale è specifica competenza di questo Assessorato soltanto la verifica e l'applicazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 765/67, volto ad assicurare: - "il rispetto delle previsioni del P.T. di coordinamento; la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti dello stato; la tutela del paesaggio e dei complessi monumentali, ambientali ed archeologici", potendosi apportare con il decreto di approvazione soltanto "le modifiche che non comportano sostanziali innovazioni tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri d'impostazione...";
2.  la carenza di motivazioni a supporto delle valutazioni effettuate, sia dall'ufficio che dal C.R.U., sul piano regolatore generale in trattazione.
In ordine al punto A dello stesso il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, mirata ad una attenta valutazione della problematica geologica, riservandosi la pronuncia, in successiva sede, a seguito dell'accertamento disposto.
In ordine a punti sub B e E della sentenza, il TAR ha dichiarato "l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse" in quanto identica questione era già stata affrontata nei ricorsi nn. 1444/05, 1445/05, 1446/05 e 1604/05, già decisi nell'udienza del 7 dicembre 2006 e per i quali, con le sentenze nn.312/07 e 701/07, era già stato disposto l'annullamento del decreto n. 104/05 nella parte in cui era stata stabilita la variazione oggetto dei ricorsi stessi.
Nel merito occorre preliminarmente rilevare che questo Assessorato non può che procedere nell'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale, mediante il rinnovo del tratto del piano regolatore generale annullato con la sentenza in argomento, procedendo nelle forme e nei tempi ordinariamente previsti, in assenza di un termine temporale disposto dall'organo giudicante, in quanto ci si trova in presenza dell'annullamento, nella fattispecie parziale, di un atto "ineguale e complesso" quale è il piano regolatore generale, che ha comportato l'azzeramento di un tratto dell'attività amministrativa che non potrà che essere rinnovata in sede di esecuzione della sentenza medesima, ciò in quanto il giudicato amministrativo produce un triplice ordine di effetti: un effetto demolitorio, al quale va ricondotto l'annullamento del provvedimento amministrativo; un effetto conformativo, che si risolve con l'obbligo per la pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, un effetto preclusivo, che comporta il divieto di emanare lo stesso atto annullato in sede giurisdizionale.
Pertanto dovendosi procedere a colmare il vuoto determinato con la pronuncia di annullamento, rinnovando le previsioni urbanistiche annullate, in aderenza a quanto disposto nella sentenza medesima, si è predisposto il presente parere, da sottoporre all'esame del C.R.U. ai sensi della lett. a) dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, per l'espressione delle dovute valutazioni, finalizzate al conferimento di una nuova previsione urbanistica del "tratto" del piano regolatore generale oggetto dell'atto di annullamento.
Ciò premesso si osserva che:
1) Sui punti sub C e D, esaminati dall'organo giudicante "con precedenza", lo stesso ha emesso il proprio giudizio basandosi su alcune considerazioni preliminari ed in particolare:
2.  sub C del ricorso (strada a forma di U a sinistra del fiume Gallo) - l'organo giudicante, rilevato che la motivazione del ricorso, posta dal comune a supporto della richiesta di conferma della propria scelta pianificatoria, tra l'altro "non avversata dalla difesa erariale, conferisce sostegno alla tesi del comune", ha ritenuto la doglianza fondata, ed, accogliendo il ricorso, ha ripristinato la previsione viaria;
3.  sub D del ricorso (in reiezione alle osservazioni nn. 61 e 62 ha confermato la suddivisione della zona E in E1, E2, E3, E4) - nel rilevare anche per questo motivo che "nessuna osservazione proviene dall'Assessorato in corso di causa", lo stesso organo giudicante ha accolto il ricorso proposto dal comune, accogliendo le osservazioni nn. 61 e 62, rigettate con il decreto di approvazione, ritenendo fondate le ragioni comunali rese in fase di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 395 del 12 gennaio 2005, in quanto questa Amministrazione "avrebbe invaso la sua competenza nell'attività di pianificazione" la quale "non può sconfinare oltre il mero controllo di garanzia della legalità" e non può, pertanto, "incidere sul merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione";
A)  Nel merito del primo motivo sub C trattato "con precedenza", pur prendendo atto della volontà dell'amministrazione comunale di confermare detta previsione, rappresentata sia in fase di controdeduzioni al voto C.R.U. sul piano regolatore generale, sia con il ricorso oggetto della sentenza in esame, non può che rilevarsi preliminarmente l'assenza di qual si voglia ulteriore argomentazione espressa da questo Assessorato, a supporto di quanto aveva costituito motivo al diniego della previsione viaria, sia in sede di controdeduzioni alle richieste comunali seguenti al voto C.R.U., sia in sede di dibattimento ("...non avversata dalla difesa erariale...").
Detta carenza istruttoria non può che aver contribuito al formarsi della valutazione da parte del Tribunale amministrativo, che ha portato all'accoglimento delle doglianze comunali.
Pertanto, dovendo procedere ad assegnare una nuova destinazione urbanistica ad un'area che ne è stata privata a seguito dell'annullamento amministrativo, si ritiene di dover aderire alla richiesta avanzata dal comune ed oggetto del ricorso in argomento, evidenziando comunque che, quanto nel merito precedentemente espresso da questo ufficio, non può che essere confermato in quanto detta valutazione non può che essere scaturita da due ordini di considerazioni:
-  la prima di carattere ambientale e paesaggistico, legata sia all'impatto che la viabilità ha con il territorio circostante, sia all'assenza di una verifica costi/benefici, che la realizzazione della stessa deve presupporre;
-  la seconda, che scaturisce dalla sempre più affermata esigenza di valutare l'intervento, in relazione alla tutela della proprietà privata garantita dal titolo III della Costituzione italiana, oggi acclarata da quanto statuito con il testo unico sugli espopri (D.P.R. n. 327/2001) che, in merito all'apposizione del vincolo espropriativo (vedi tra l'altro l'art. 9) stabilisce che lo stesso non può che essere ampiamente giustificato, in relazione alla sua fattibilità ed agli accertati motivi di interesse pubblico, prevalente e concreto, per la sua realizzazione.
B)  In merito al secondo motivo (sub D), questo dipartimento, in sede dell'esame delle controdeduzione presentate dal comune, nel valutare le stesse, ha ritenuto di dover confermare le decisioni assunte in ordine all'osservazione n. 62 proposta dalla ditta De Vita Caterina, con la quale la stessa aveva richiesto di uniformare l'indice di edificabilità fondiaria delle zone agricole allo 0.03, ciò in quanto detta valutazione scaturiva dal semplice presupposto che la medesima richiesta si poneva in contrasto con la zonizzazione prevista dal piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale e condiviso da questo Assessorato. Anche in ordine a detto motivo del ricorso, non può che rilevarsi preliminarmente l'assenza di qual si voglia ulteriore argomentazione espressa da questo Assessorato, a supporto di quanto aveva costituito motivo al diniego della previsione viaria, sia in sede di controdeduzioni alle richieste comunali seguenti al voto C.R.U., sia in sede di dibattimento ("...non avversata dalla difesa erariale..."). Detta carenza ha contribuito al formarsi della valutazione del parte del Tribunale amministrativo, con l'accoglimento delle doglianze comunali. Risulta pertanto evidente che si deve procedere alla riassegnazione della destinazione urbanistica delle aree indicate di verde agricolo, aderendo alla richiesta avanzata dal comune ed oggetto del ricorso in argomento.
Per quanto riguarda l'osservazione n. 61 richiamata in punto di fatto sub D della suddetta sentenza n. 166/07 del TAR, si osserva che la medesima non risulta trattata dal comune con la delibera di controdeduzioni e tra l'altro non interessa le zone omogenee agricole E ma riguarda la previsione di un lotto di terreno destinato a zona F3 - parcheggio pubblico -, di cui la ricorrente lamenta la scelta inopportuna. Alla luce dei rilievi sopraevidenziati, si è del parere che l'osservazione n. 61 non debba essere presa in considerazione in quanto tratta di fattispecie diverse da quelle oggetto del citato sub D del ricorso che ha per oggetto le zone E del piano.
2)  Punto sub B - Limitatamente al punto di fatto sub B della sentenza, il TAR ha dichiarato "l'improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse" in quanto la questione era già stata affrontata nei ricorsi nn. 1444/05, 1445/05 e 1446/05, già decisi nelldel 7 dicembre 2006 e per i quali con la sentenza n.312/07 era già stato disposto l'annullamento del decreto n. 104/05 nella parte in cui era stata stabilita la variazione oggetto dei ricorsi.
A) in ordine a detta questione, si rileva che il C.R.U., seppur discostandosi dalle valutazioni espresse dall'ufficio, è entrato nel merito delle scelte pianificatorie del comune, ritenendo le stesse, per alcune delle previsioni indicate, erroneamente effettuate in assenza dei presupposti ex decreto interministeriale n. 1444/68 (rapporto di copertura e volume edificato), rilevando, in particolare, che la verifica dei requisiti richiesti delle zone B andava effettuata sul perimetro indicato dal medesimo C.R.U. sulle tavole di piano, così come a suo tempo circoscritte con linea azzurra, ciò in quanto le stesse erano quelle che rispondevano ai requisiti del citato decreto interministeriale n. 1444/68. Sulla base di dette considerazioni erano state ritenute condivisibili esclusivamente le zone B di via Consortile e via Saccà della contrada Bauso, così come individuate sulla tav. 10b, tenuto conto che le stesse possedevano i requisiti richiesti, mentre per le restanti zone parimente perimetrate, che non presentano detti requisiti, dovevano essere ricondotte alle zone C3. Appare in fine superfluo rilevare che questo ufficio, in relazione a quanto espresso con la propria proposta, aveva condiviso le controdeduzioni del comune di Villafranca, mentre il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto di disattendere le stesse valutazioni confermando quanto già espresso con il precedente voto.
Nel merito di detto punto (sub B) della sentenza, non può oggi che riaffermarsi, in linea di principio, la competenza istituzionale che questo Assessorato ha nel merito delle scelte "discrezionali" di pianificazione generale del piano regolatore generale, proposte dal comune, procedendo ad esprimere delle proprie valutazioni e dettare delle prescrizioni, che comunque non debbono comportare il "mutamento delle caratteristiche essenziali, e dei criteri d'impostazione..." del piano (art. 10 legge n. 1150/42 modificato dall'art. 3 della legge n. 765/67). Detto principio trova conferma in quanto riaffermato, in ultimo, anche dal C.G.A. con il proprio parere n. 436/06 del 6 giugno 2006, espresso a seguito di un ricorso straordinario proposto avverso il decreto di approvazione del piano regolatore generale di Venetico.
3) Punto sub E - Parimenti a quanto già espresso per il punto sub B, lo stesso Tribunale è giunto dichiarando "l'improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse" in relazione a quanto già trattato nel ricorso n. 1604/2005, relativo alla costruzione della strada di arroccamento tra via Madonna del Tindari e piazza Pescatori, "risolta a favore di ricorrenti", discusso nell'udienza del 7 dicembre 2006 ed esitato con sentenza n. 701/07.
A) Nel merito del punto (sub E) della sentenza in argomento, non può che rilevarsi in fine che, con altra sentenza n. 701/07, lo stesso Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un privato e relativo al mancato accoglimento, da parte di questo Assessorato, dell'osservazione n. 9 riguardante il mantenimento di una previsione viaria c.d. di arroccamento che collega la via Madonna di Tindari con piazza dei Pescatori, ciò in conformità al parere dei progettisti, ma in diverso avviso del comune, che aveva accolto nella seduta del 18 dicembre 2001, la stessa osservazione n. 9. Nel confermare le considerazioni, di carattere generale, già esposte da questo Assessorato nel sopra richiamato motivo sub C (vedi punto 1 della presente lett. A), si ritiene che per la fattispecie non si possa che aderire alla richiesta dell'esponente procedendo nel rispetto di quanto ritenuto assentibile da parte del comune con la citata delibera del consiglio comunale.

Parere

Fermo restando quanto sopra rilevato sul procedimento in argomento, si ritiene comunque di non poter che concordare, in linea generale, con quanto espresso dal TAR, in ordine alla scelte discrezionali di pianificazione del territorio comunale, in quanto le stesse sono prerogativa, istituzionalmente riconosciuta, del comune ed in particolar modo del consiglio comunale, che non possono essere stravolte, procedendo ad una nuova zonizzazione frutto di una discrezionale perimetrazione di aree, all'interno di quelle individuate dal comune, effettuata dal Consiglio regionale dell'urbanistica che, seppur giustificata con l'esistenza dei presupposti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, esula dalle competenze di vigilanza e tutela del territorio, proprie di questo Assessorato, entrando nel merito di un'attività propria del consiglio comunale.
Nel rilevare infine che, comunque, questo Assessorato non ha proceduto ad appellarsi nei termini di legge alle sentenze in argomento, ritenendo che in linea di principio i motivi che hanno dato luogo alle sentenze nn. 166/07, 312/07 e 701/07 possono essere condivisi, nella sostanziale assenza di adeguate motivazioni espresse da questo Assessorato, sia a supporto del provvedimento impugnato, che nella fase dibattimentale seguente ai ricorsi, e dovendosi procedere all'esecuzione delle citate sentenze del TAR Catania n. 166/07 su ricorso proposto dal comune di Villafranca Tirrena, n. 312/07 su ricorsi privati e n. 701/07 sul ricorso della ditta Quartarone Maria e Ordile Francesca, proposti avverso decreto dirigenziale n. 104 del 21 febbraio 2005 di approvazione del piano regolatore generale, mediante la rettifica nelle parti impugnate del decreto stesso, questo ufficio ritiene di dover dare comunque corso all'esecuzione delle stesse sentenze, attraverso l'esame di competenza di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica, nei termini sopra chiariti.
Si trasmette pertanto il fascicolo relativo al ricorso al piano regolatore generale vigente nel comune di Villafranca Tirrena, nonché le sentenze del TAR di Catania sopra richiamate, per l'approfondimento e riesame dello stesso atto da parte di codesto consesso.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 25 del 19 dicembre 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole, formulata dall'ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'esecuzione delle sentenze del TAR di Catania: n. 166/07, emessa sul ricorso proposto dal comune di Villafranca Tirrena, n. 312/07 emessa su ricorsi proposti da privati (nn. 1444/05, 1445/05, 1446/05 e 1604/05) e n. 701/07, emessa sul ricorso della ditta Quartarone Maria e Ordile Francesca, mediante la rettifica nelle parti impugnate del decreto dirigenziale n. 104 del 21 febbraio 2005 di approvazione del piano regolatore generale, avverso il quale gli stessi erano stati proposti.";
Considerato di dovere assumere il presente provvedimento al fine di rideterminare, ad integrazione di quanto oggetto di annullamento, le previsioni relative allo strumento urbanistico del comune di Villafranca Tirrena;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, in condivisione della proposta n. 36 del 16 novembre 2007 dell'U.Op. 4.1/D.R.U., con voto n. 25 del 19 dicembre 2007;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le previsioni dello strumento urbanistico generale del comune di Villafranca Tirrena, approvato con decreto n. 104 del 21 febbraio 2005, nelle parti oggetto di annullamento a seguito delle sentenze del TAR sezione di Catania n. 166/07, n. 312/07 e n. 701/07, sono determinate in conformità a quanto espresso nel voto n. 25 del 19 dicembre 2007 assunto, in condivisione della proposta n. 36 del 16 novembre 2007 dell'U.Op. 4.1/D.R.U., dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 36 del 16 novembre 2007 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 25 del 19 dicembre 2007 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

Il comune di Villafranca Tirrena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2008.
  LIBASSI 

(2008.8.542)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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