REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2008 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 6 marzo 2008, n. 4.
Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2007/2008 e bando per l'assegnazione delle borse di studio.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL TRAMITE DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOL. REG. PER LA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE - PALAZZO D'ORLEANS 

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI ED DELLE AUTONOMIE LOCALI
ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL'A.N.C.I. - SICILIA
Si formula la presente per trasmettere, in allegato, il "Bando" per l'assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2007/2008.
Al fine di consentire l'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso procedimentale affidato ai soggetti individuati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da concludersi nei termini nello stesso indicati:
1)  le province, all'atto del ricevimento della presente, informeranno tempestivamente e formalmente i comuni sui quali esercitano la propria competenza territoriale, che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte 1° - del giorno 14 marzo 2008 sarà pubblicata la presente circolare, il bando in oggetto ed il suo allegato. Gli atti citati potranno essere scaricati dal sito www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html dalla medesima data. Dallo stesso indirizzo potrà essere scaricata l'applicazione informatica per la compilazione degli elenchi degli aventi diritto;
2) i comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il bando in oggetto e potranno utilizzare il medesimo indirizzo www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html.
Avranno, anche, cura di affiggere copia del bando sul proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione, e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati, fornendo agli stessi il formulario allegato al bando, necessario ai fini della corretta partecipazione.
I comuni, inoltre:
a)cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 30 maggio 2008, procedendo all'istruzione delle stesse. Al fine di verificarne l'ammissibilità, sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
b)cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto distinto per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di I grado) ordinato in base alla progressione degli Indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di _ 10.632,94 fissato dal bando;
c) provvederanno all'affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.
Gli stessi, infine, cureranno la trasmissione in duplice copia su supporto informatico e in unica copia cartacea degli elenchi degli aventi diritto, unitamente al provvedimento di approvazione, entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2008 allo scrivente Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione - servizio VIII - U.O.B. XVII - diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU., via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo.
Le amministrazioni già in possesso di un applicativo in grado di eliminare i dati non coerenti con i requisiti richiesti dal bando, potranno inviare graduatorie ed elenchi utilizzando le stesse procedure degli anni precedenti. Le rimanenti amministrazioni dovranno avvalersi, per la compilazione degli elenchi e delle graduatorie, dell'applicativo di cui al punto 1). In caso contrario gli elenchi saranno restituiti e non si procederà all'attribuzione dei benefici previsti dal bando;
3)  le province trasmetteranno alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il bando in oggetto (ove ne ricorrano le condizioni, potranno utilizzare il medesimo percorso individuato al precedente punto 1).
Avranno, anche, cura di affiggere copia del bando al proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi il formulario allegato al bando necessario a consentirne la corretta partecipazione. Le stesse:
a)cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 30 maggio 2008, procedendo all'istruzione delle stesse. Al fine di verificarne l'ammissibilità, sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
b)cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto per le scuole secondarie di II grado ordinato in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di _ 10.632,94 fissato dal bando;
c)provvederanno all'affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti;
4)  le Province, infine, cureranno la redazione degli elenchi degli aventi diritto al beneficio e trasmetteranno gli stessi in duplice copia su supporto informatico e in unica copia cartacea, unitamente al provvedimento di approvazione, entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2008 allo scrivente Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione - servizio VIII - U.O.B. XVII - diritto allo studio ed E.R.S.U., via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo.
Le amministrazioni già in possesso di un applicativo in grado di eliminare i dati non coerenti con i requisiti richiesti dal bando, potranno inviare graduatorie ed elenchi utilizzando le stesse procedure degli anni precedenti. Le rimanenti amministrazioni dovranno avvalersi, per la compilazione degli elenchi e delle graduatorie, dell'applicativo di cui al punto 1). In caso contrario gli elenchi saranno restituiti e non si procederà all'attribuzione dei benefici previsti dal bando;
5) la collaborazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie è richiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, ed in particolare ai sensi dell'art. 9, il quale, tra l'altro, testualmente recita "l'Amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della Regione e del personale ivi in servizio...". Le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, utilizzare le procedure informatiche e le misure organizzative messe a disposizione dalle province regionali di riferimento, al fine di fornire una proficua collaborazione;
6)  lo scrivente dipartimento, sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi dalle province e dai comuni:
a)procederà alla redazione del piano di riparto, determinando l'importo individuale delle borse di studio, distinto per ogni ordine e grado di scuola;
b)accrediterà le somme a favore delle province e dei comuni che a loro volta provvederanno all'erogazione, agli aventi diritto, delle borse di studio oggetto dell'intervento.
Sarà cura delle amministrazioni destinatarie delle somme rendicontare lo scrivente dipartimento sulle erogazioni effettuate ai soggetti beneficiari entro e non oltre 180 giorni dalla data di accredito.
Si fa, infine, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da parte dello Stato.
Si confida nella collaborazione degli enti, degli uffici in indirizzo e delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, al fine di assicurare agli utenti un servizio sempre migliore e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
  L'Assessore: LEANZA 

Allegati
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE, STATALE E PARITARIA, DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008


Art. 1
Fonti normative

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente bando è costituita:
1) dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
2) dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione";
3) dal D.D. del Ministero dell'istruzione 24 luglio 2006, che approva il piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 2006.
Le modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normativa:
1)  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
2)  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 448";
3)  decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
4)  D.P.C.M. 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Oggetto dell'intervento

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di I e II grado) a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

Art. 3
Misura dell'intervento

La borsa di studio, oggetto dell'intervento, sarà erogata:
a)nella misura minima di E 51,64=, pari al tetto minimo di spesa sostenuta che consente l'ammissione al beneficio;
b)in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, se compresa tra detto importo minimo, ed i seguenti importi massimi:
1)  E  60,00 =  per le scuole primarie,
2)  E  80,00 =  per le scuole secondarie di I grado,
3)  E 110,00 =  per le scuole secondarie di II grado.
Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano di riparto di livello provinciale, riservandosi di determinare l'importo individuale da assegnare in rapporto al numero complessivo degli aventi diritto ed alle disponibilità di bilancio.
L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.

Art. 4
Tipologia delle spese ammissibili

Preliminarmente, si richiama l'art. 5, comma 2, del già citato D.P.C.M. n. 106/2001 per sottolineare che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, la spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore ad E 51,64, e dovrà essere stata sostenuta nel periodo compreso unicamente tra le date dell'1 settembre 2007 e del 18 aprile 2008, data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.
Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001 sono così di seguito descritte:
A)  spese connesse alla frequenza della scuola:
-  somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto;
-  corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
-  rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'ente locale) (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nell'ipotesi che per le stesse il richiedente non abbia avanzato istanza per l'ottenimento del buono scuola previsto dalla legge regionale n. 14/2002);
B)  spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'interno del comune di residenza;
C)  spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli enti locali o in esercizi interni alla scuola.
D)  spese per sussidi scolastici:
-  spese sostenute per l'acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbligatori.

Art. 5
Soggetti beneficiari

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad E 10.632,94.
Tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regione siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre regioni.

Art. 6
Modalità per la partecipazione

Ai fini della partecipazione, a pena d'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
1)  "domanda di borsa di studio", che dovrà essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dei seguenti allegati:
1.a)  fotocopia della "attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2006 e recante timbro e firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia. Tale attestazione, previa compilazione della "dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere resa dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti;
1.b)fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
1.c)fotocopia del codice fiscale.
Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva, per il tramite degli enti preposti alla realizzazione dell'intervento, di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".
L'istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del giorno 18 aprile 2008 e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.
Avverso tali elenchi potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all'albo degli enti in questione.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2008.10.720)088
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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