REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2008 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 febbraio 2008.
Disposizioni applicabili fino all'emanazione della disciplina regionale in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della direttiva n. 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" ed, in particolare, l'art. 23 "Consultazione della popolazione";
Visto l'art. 8 del decreto legislativo di cui sopra, che prevede, per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1 e parte 2, colonna 3, la redazione di un rapporto di sicurezza;
Visto l'art. 18 del decreto in parola, che prevede, tra l'altro, alla lett. a) del comma 1 che la "Regione individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative... prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento d'impatto ambientale";
Visto il comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo in questione, dove si prevede che "la Regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata...";
Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo in questione, dove viene previsto che "gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi" dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 19 agli organi competenti perché ne tengano conto ai fini delle istruttorie tecniche di competenza, tra le quali, al punto a), anche la valutazione d'impatto ambientale;
Viste le modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con il quale si dispone che i tempi nei quali si deve concludere il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale sono di centocinquanta giorni ove non si disponga con atto motivato il prolungamento per un massimo di altri sessanta giorni;
Visto il comma 3 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la chiusura dei tempi dell'istruttoria, per il rapporto preliminare di sicurezza, da rilasciarsi, da parte del comitato tecnico regionale, in quattro mesi dal suo ricevimento con un'eventuale disponibilità di massimo altri due mesi per l'acquisizione di informazioni supplementari;
Considerato che con le note prot. n. DSA-2005-0026741 del 24 ottobre 2005 e prot. n. DSA-2006-0032839 del 18 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente si è espresso nel senso di favorire comunque la consultazione da parte della popolazione interessata della documentazione disponibile relativa alla sicurezza, a partire dalla fase di ottenimento del nulla osta di fattibilità;
Considerato che vengono trasmessi da alcuni gestori al dipartimento territorio e ambiente (serv. 8) anche i rapporti di sicurezza redatti per il nulla osta di fattibilità, propedeutico alla realizzazione degli impianti;
Valutato che in tale fase procedurale sia più opportuno che i precitati atti vadano resi consultabili soprattutto dalle popolazioni interessate territorialmente, mentre il rapporto di sicurezza da detenersi da parte del dipartimento territorio e ambiente debba essere quello relativo alla fase di esercizio degli impianti, anche in funzione delle altre finalità di cui al decreto in questione;
Ritenuto opportuno che le procedure finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti o a modifiche di stabilimenti già in attività, rientranti nell'ambito dell'art. 8, per i quali sia prevista anche la valutazione d'impatto ambientale, vadano opportunamente raccordate con quella relativa all'istruttoria sui rapporti di sicurezza, di competenza del comitato tecnico regionale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Valutato che i tempi per il rilascio del nulla osta di fattibilità appaiono compatibili con quelli previsti dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 per il rilascio del provvedimento sulla valutazione d'impatto ambientale;
Considerato che nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, la popolazione interessata vada comunque messa nelle condizioni di potere prendere visione del rapporto di sicurezza e delle informazioni di sicurezza in esso contenute;
Considerato ancora che, ai fini di consentire alla popolazione interessata l'accesso alle informazioni sulle misure di sicurezza contenute nel rapporto di sicurezza, essendo previsti già dai commi 4 e 5 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 334/99 (come modificato dal decreto legislativo n. 238/05) alcuni adempimenti da parte del comune a seguito delle informazioni trasmesse dai gestori, appare opportuno che tale accesso possa avvenire anche nella sede del comune ove è localizzato lo stabilimento;
Rilevata l'importanza dell'informazione alla popolazione interessata sin dalla fase iniziale delle procedure autorizzative degli impianti di cui alla direttiva n. 96/ 82/CEE e la necessità di una maggiore divulgazione delle misure di sicurezza tesa a favorire ed incentivare la partecipazione;
Considerato ancora che la Regione non è dotata di normativa di settore;
Ritenuto, per quanto sopra riportato e nelle more che la Regione si doti di una disciplina di settore, che occorre comunque raccordare, così come previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 334/99, anche l'aspetto procedurale in materia di impatto ambientale con gli aspetti relativi al decreto legislativo n. 334/99, al fine di evitare sovrapposizioni di pareri sulla stessa tematica o che gli stessi siano in disaccordo, di fare chiarezza su alcuni aspetti procedurali inerenti le competenze del dipartimento territorio e ambiente per quanto riguarda le industrie a rischio di incidente rilevante, derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo n. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni e di favorire la diffusione delle informazioni sulle misure di sicurezza per la popolazione interessata;

Decreta:


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Al fine di facilitare la consultazione del rapporto preliminare di sicurezza già in fase di richiesta di nulla osta di fattibilità per nuovi stabilimenti, ovvero di richiesta di riesame del rapporto di sicurezza nei casi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 334/99, i gestori degli stabilimenti per i quali è prevista la redazione del rapporto di sicurezza trasmettono al comune ove è localizzato lo stabilimento copia di tale documento e delle relative integrazioni con le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 334/99. Il comune provvede affinché il rapporto preliminare di sicurezza e le relative integrazioni siano consultabili dalla popolazione interessata anche per l'eventuale partecipazione ai relativi procedimenti.

Art. 3

Laddove la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 comporti l'emissione di un provvedimento di valutazione d'impatto ambientale ex decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo procedimento va attivato dopo l'avvio di quello di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 334/99. Il comitato tecnico regionale, competente del procedimento di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, qualora si avvalga degli ulteriori sessanta giorni previsti dall'art. 21 del decreto legislativo medesimo e successive modifiche ed integrazioni per l'istruttoria di competenza, ne dà comunicazione all'ufficio del dipartimento regionale territorio e ambiente competente all'emissione del provvedimento sulla valutazione d'impatto ambientale.

Art. 4

Al fine di agevolare la divulgazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 334/99 adottate dal gestore per la popolazione direttamente interessata, i rapporti di sicurezza definitivi e le relative integrazioni, anche a seguito del riesame nei casi di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, redatti con le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 334/99, vanno trasmessi, anche su supporto informatico, al dipartimento territorio e ambiente ed al comune interessato, a conclusione della relativa procedura di valutazione e, nei casi previsti, prima dell'inizio dell'attività, al fine di renderli consultabili dalla popolazione.

Art. 5

Le disposizioni stabilite dal presente atto si applicano fino all'emanazione della disciplina regionale in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2008.
  TOLOMEO 

(2008.8.543)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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