REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2008 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 20 febbraio 2008.
Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 24bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
Vista  la  legge regionale n. 38/84;
Vista  la  legge regionale n. 35/88;
Vista  la  legge regionale n. 19/2005;
Vista  la  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista  la  circolare assessoriale n. 48/522/em/aa gg del 30 luglio 1986;
Vista  la legge regionale n. 2 del 2008, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2008;
Visto  il proprio decreto n. 7/Gab.  del 2008, con il quale è stato emanato l'atto di programmazione per le attività in favore degli emigrati da realizzarsi nel 2008;
Considerata  la necessità di continuare a valorizzare tutti gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana presso le comunità dei siciliani residenti all'estero;
Ritenuto,  pertanto, di dovere adottare disposizioni e direttive applicative riguardanti le attività di cui al già citato art. 24-bis della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni anche per l'anno 2008;

Decreta:
Art. 1
Soggetti attuatori

Le attività a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero ed ancorché degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie, di cui all'art. 24-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sono organizzate dai seguenti organismi:
a)associazioni e patronati definiti dalla legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni;
b)enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione;
c)enti pubblici.
Art. 2
Attività culturali

Le attività culturali possono, tra l'altro, riguardare:
a)rappresentazioni teatrali;
b)rappresentazioni folkloristiche e musicali;
c)proiezioni cinematografiche;
d)mostre;
e)conferenze storico-culturali;
f)diffusione di libri, pubblicazioni, altro materiale a carattere culturale.
Tutte le superiori iniziative devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.
Art.  3
Presentazione delle istanze

1) I soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto presentano le domande per  l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2) Le domande dovranno pervenire secondo l'allegato schema (allegato A), in duplice copia, a firma autenticata del legale rappresentante dell'organismo proponente, indirizzata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - via Imperatore Federico n. 70b - 90143 Palermo.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
a)programma delle attività con l'indicazione della località, delle modalità di svolgimento e dei tempi ad essa relativi;
b)richiesta da parte dell'associazione di emigrati all'estero, avente sede nel luogo dell'iniziativa, contenente ogni elemento utile alla valutazione dell'iniziativa, nonché dell'interesse, della valenza e della possibile risonanza della stessa nella realtà sociale nel Paese ospitante (tale richiesta dovrà essere vistata dalla competente autorità consolare);
c)preventivo di massima dei costi stimati occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa, corredato da tutti gli elementi che possano servire alla valutazione dell'iniziativa;
d)(per gli enti diversi da quelli di cui all'art. 9 della legge regionale n. 55/80) statuto dell'ente, nonché curriculum riportante le attività svolte.
3) Possono partecipare alla manifestazione oltre al legale rappresentante dell'ente (o un suo delegato), i relatori ed i gruppi che realizzano l'iniziativa (per ognuno dei partecipanti è necessario indicare il ruolo da svolgere nell'iniziativa). E' inoltre necessario prevedere tra i partecipanti un rappresentante dell'ufficio di Gabinetto designato dall'Assessore, nonché un rappresentante del dipartimento regionale lavoro designato dal dirigente generale, le cui spese di partecipazione andranno previste in preventivo. I rappresentati dell'Assessorato produrranno a manifestazione avvenuta una dettagliata relazione di servizio.
4) Per gli enti pubblici la domanda, nonché i relativi allegati, andranno approvati con delibera dell'organo competente.
Art.  4
Istruttoria delle istanze

1) L'istruttoria delle pratiche relative alle iniziative è svolta dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - entro 45 giorni dal termine ultimo fissato dal bando per l'arrivo delle istanze.
2) Il risultato dell'istruttoria verrà rimesso, entro 10 giorni dal termine anzidetto, alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per consentire la predisposizione dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.
Art.  5
Atto di programmazione delle attività

1)  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione adotta con proprio decreto l'atto annuale di programmazione delle attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie entro 30 giorni dalla trasmissione delle risultanze istruttorie prodotte dal servizio XI.
2)  Il programma annuale così definito riguarderà il 70% delle risorse economiche disponibili  sul bilancio di previsione per l'anno di riferimento; il rimanente 30% delle risorse verrà ulteriormente programmato con successivi provvedimenti dell'Assessore, sulla scorta delle  esigenze che verranno a manifestarsi nel corso dell'anno.
3)  Ogni modifica all'atto di programmazione di cui al presente articolo deve essere adottato dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione con proprio decreto, previa presentazione di apposita istanza motivata da parte del soggetto e previa istruttoria compiuta dal competente servizio XI emigrazione e immigrazione del dipartimento regionale lavoro.
4)  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - comunicherà il programma annuale e le relative variazioni al Ministero degli affari esteri, direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie per eventuali indicazioni e per la diffusione alle strutture consolari alle quali andranno successivamente comunicati i programmi definitivi delle singole attività.
Art.  6
Finanziamento delle attività

1)  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - adotta il decreto di impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle iniziative dell'atto di programmazione in favore dei soggetti nello stesso individuati e nei limiti nello stesso indicati, entro 30 giorni dalla data di efficacia del decreto di programmazione.
2)  Il decreto di finanziamento verrà inoltrato per la registrazione alla competente ragioneria centrale per consentirne il relativo controllo.
Art.  7
Svolgimento delle attività

1) Per lo svolgimento delle attività contemplate nell'atto di programmazione annuale, i soggetti destinatari del finanziamento dovranno presentare (almeno 30 giorni prima della realizzazione delll'iniziativa) in duplice copia all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione la seguente documentazione:
a)  istanza a firma leggibile del legale rappresentante, accompagnata dal programma  esecutivo dettagliato, che dovrà comprendere tutte le informazioni atte ad identificare  l'evento, le sue fasi e modalità di svolgimento;
b)  bilancio preventivo definitivo dell'attività, riportante la causale dei costi che vengono ivi previsti, nonché la dichiarazione a firma leggibile del legale rappresentante,  in calce al preventivo con cui viene dichiarato che l'iniziativa beneficia (o meno) di altri  finanziamenti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
c)  preventivi di spesa analitici da parte di almeno tre agenzie di viaggio (anche operatori on line o direttamente compagnie aeree per via telematica) per biglietti di viaggio, per spese alberghiere e di soggiorno e per costi di trasporti locali; preventivi, sempre in numero di tre, relativi alle spese di pubblicità, stampa e spedizione di materiale occorrente. Sono ammessi, previa preventivazione, spese di noleggio, trasporti, movimentazioni, montaggi di strumenti e attrezzature (foniche e luci) ove siano effettivamente occorrenti, nonché affitto sala, accompagnamento in sala e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'iniziativa, avendo cura dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. I preventivi dovranno contenere tutte le informazioni necessariamente correlate al programma esecutivo dettagliato, alla composizione della delegazione, compresa l'indicazione dei luoghi ove viene effettuata l'iniziativa, nonché della categoria dell'albergo in cui la delegazione verrà ospitata e la località ove esso si trova. Non saranno presi in considerazione preventivi generici o non aderenti a quanto sopra richiesto. I preventivi acquisiti on line dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente che lo ha acquisito telematicamente;
d)  elenco di tutti partecipanti all'iniziativa con le rispettive competenze in relazione all'attività da svolgere (inclusi i rappresentanti dell'Assessorato). Il responsabile dell'iniziativa dovrà preventivamente dichiarare, nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti (allegato B);
e)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla circolare n. 28 dell'anno 2007 della ragioneria generale dello Stato (allegato C).
2)  Tutto il materiale prodotto per le iniziative, previa presentazione e approvazione di bozza o prototipo, da allegare alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà recare la dicitura: "materiale gratuito prodotto con il contributo della Regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione" in lingua italiana e nella lingua dell'eventuale Paese estero in cui l'iniziativa si svolge. Ove possibile dovrà essere stampigliato il logo della Regione siciliana. Nei luoghi ove si svolgeranno le attività, analogamente, dovrà essere predisposto all'ingresso un cartello di dimensioni non inferiori a cm. 80x60 riportante il logo della Regione con la sottostante dicitura: "iniziativa realizzata con il contributo della Regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione". Compete, inoltre, all'ente organizzatore, la conservazione e la fruizione del materiale di uso continuativo occorrente alla realizzazione delle iniziative.
3)  Con riferimento ai punti precedenti, in fase di rendicontazione dell'attività svolta, saranno ritenuti ammissibili scostamenti o variazioni compensative fra le voci del bilancio  preventivo dell'attività solo se essi risulteranno adeguatamente documentati e motivati in misura, di norma, non eccedente il 10% per ciascuna voce, nonché, ove necessario,  giustificati nel rapporto di servizio predisposto dai rappresentanti dell'Assessorato partecipanti all'iniziativa.
4)  Le iniziative dovranno essere svolte nell'anno di competenza salvo comprovate eccezioni  che verranno valutate volta per volta dal servizio XI. La presentazione della documentazione  relativa alla rendicontazione deve  essere effettuata entro 60 giorni dal  termine delle attività.
5)  Qualora le manifestazioni dovessero consistere in spettacoli di prosa, musicali e  folkloristici, è da tener presente che:
a)  nessun compenso, ad eccezione del rimborso e spese documentate strettamente  connesse alla manifestazione, è dovuto ai componenti di gruppi non professionistici;
b)  la congruità del compenso, per i gruppi professionistici, va comprovata mediante  dichiarazione a firma autenticata, del responsabile del gruppo, il quale, sotto la  propria responsabilità, deve garantire che il compenso richiesto per la prestazione artistica corrisponde a quello percepito, per la stessa prestazione, nel territorio  nazionale;
c)  il costo relativo alla preparazione dello spettacolo, ai costumi, e quanto altro  occorre all'allestimento dello spettacolo è a carico del gruppo che lo produce, ove questo percepisca compensi;
d)  nel caso di gruppi costituiti in cooperative, occorre produrre copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto.
6)  Per gli enti pubblici la domanda, nonché i relativi allegati, andranno approvati con delibera dell'organo competente.
Art.  8
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo per l'iniziativa a carico dell'Assessorato avverrà per quelle previste dal decreto di programmazione, secondo le seguenti misure e modalità:
-  70%, previa emissione del decreto di impegno di spesa da parte del servizio XI, sulla scorta della documentazione di cui all'art. 7;
-  30%, ad approvazione del rendiconto corredato e della documentazione di spesa, che dovrà essere prodotta a questo Assessorato, dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione ed immigrazione, via Imperatore Federico n. 70/b - Palermo, entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.
Art.  9
Controllo sullo svolgimento delle attività

Il controllo sullo svolgimento delle attività viene effettuato con le seguenti modalità:
1)  controllo in itinere, effettuato dai rappresentanti dell'Assessorato e del dipartimento,  mediante la stesura della relazione citata nell'art. 3 del presente decreto;
2)  controllo in itinere, effettuato all'estero dalle autorità consolari, che attesteranno, per come già in atto, l'avvenuta manifestazione (documento da allegare alla rendicontazione);
3)  controllo a consuntivo, effettuato dal dipartimento regionale lavoro, servizio XI, emigrazione ed  immigrazione, sulla scorta dei consuntivi di attività di con le modalità descritte nell'articolo  seguente.
Art.  10
Chiusura e rendicontazione delle attività

1)  La documentazione della spesa sostenuta che dovrà essere presentata per ottenere l'erogazione del saldo comprenderà:
a)  lettera di trasmissione del rendiconto a firma del legale rappresentante, con elencazione degli allegati;
b)  bilancio consuntivo dell'iniziativa con evidenziati scostamenti e variazioni;
c)  relazione sull'attività svolta, con riferimento al programma inizialmente previsto, che dovrà illustrare ogni dettaglio sulla modalità e sui tempi di svolgimento della manifestazione oltre ad ogni elemento utile a confermarne la validità ed il gradimento da parte delle famiglie siciliane all'estero;
d)  dichiarazione di avvenuto svolgimento della manifestazione, vistata dalla competente autorità consolare;
e)  elenco invitati all'iniziativa, elenco partecipanti effettivi, questionari di gradimento, registro ospiti dell'evento, fotografie panoramiche dell'evento, riprese su DVD e quant'altro viene solitamente prodotto a corredo, per mostrare il gradimento dei beneficiari ed il successo complessivo dell'evento;
f)  elenco ordinato e numerato della documentazione di spesa presentata per il rendiconto;
g)  biglietti di trasporto, fatture o ricevute in originale, debitamente quietanzate e in regola con le vigenti disposizioni fiscali; si precisa a tal fine che assumono valenza di quietanza gli scontrini fiscali nonché le ricevute elettroniche per i pagamenti effettuati con carte di credito o analoghe. Per tutti i pagamenti diversamente effettuati, dovrà essere dichiarata dal soggetto che presenta il rendiconto la modalità con cui essi sono avvenuti, con dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali errori di natura fiscale commessi;
h)  dichiarazione, nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti (allegato b) per  il soggetto responsabile dell'iniziativa.
2)  Oltre ai tradizionali biglietti di trasporto terrestre, marittimo e aereo riportanti l'importo pagato, muniti di carte di imbarco, sono alle stesse condizioni ammissibili i biglietti elettronici rilasciati "on line" purché riportanti la tariffa pagata e accompagnati dalla corrispondente ricevuta elettronica della carta di credito o dalla nota prodotta dal gestore dei servizi finanziari.
Le fatture emesse dagli erogatori dei servizi alberghieri, ristorativi, trasporti, prestazioni e servizi diversi, etc., oltre che in regola con le disposizioni fiscali vigenti e coerenti con il programma eseguito, dovranno riportare i servizi eseguiti per numero e quantità ed i nominativi dei relativi beneficiari (alberghi). Altresì, le fatture emesse da agenzie di viaggio dovranno esplicitare i nominativi dei soggetti per i quali sono stati commissionati i servizi ai terzi erogatori.
Non verranno ammesse al rendiconto:
-  spese non direttamente ascrivibili all'attività o per le quali non sia univoca la correlazione con l'iniziativa e comunque non preventivate;
-  quote di iscrizione di qualsivoglia natura;
-  spese fatturate da terzi non agenti o diretti erogatori dei servizi (trasporti, ricettività e servizi accessori);
-  biglietti di trasporto non riportanti la tariffa pagata;
-  biglietti di trasporto aereo privi di carte d'imbarco;
-  spese per la produzione di materiale non contenuto nel programma o non autorizzato.
La relazione stilata dai rappresentanti dell'Assessorato sarà acquisita agli atti per un giudizio sul valore assunto dell'iniziativa svolta.
3)  Esaminati gli atti,  il servizio XI, emigrazione ed immigrazione, ammetterà al rendiconto tutti gli atti in regola con le superiori disposizioni, provvedendo al recupero degli acconti erogati, qualora eccedenti il conto finale.
4)  Le superiori disposizioni, inerenti la rendicontazione, per analogia si applicano a tutte le iniziative realizzate in favore degli emigrati siciliani, con il contributo della Regione.
Art.  11
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dalla Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 febbraio 2008.
  FORMICA 



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(2008.9.597)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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