REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2008 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 20 febbraio 2008.
Direttive per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 12 e 12-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
Vista  la  legge regionale n. 38/84;
Vista  la  legge regionale n. 35/88;
Vista  la  legge regionale n. 19/2005;
Vista  la  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista  la  circolare assessoriale n. 12/450 del 29 marzo 1985;
Vista  la  circolare assessoriale n. 8 del 23 giugno 2003;
Vista  la circolare assessoriale n. 1 del 21 aprile 2006;
Considerato necessario valorizzare tutti gli aspetti tipici della storia, della cultura, delle tradizioni, delle produzioni, dell'artigianato, dell'ospitalità, del gusto, del "made in Sicily";
Considerato necessario far conoscere ai discendenti dei siciliani all'estero la Sicilia e i suoi valori;
Considerato necessario procedere all'emissione di disposizioni e direttive applicative inerenti il nuovo indirizzo in materia di siciliani residenti all'estero, contenuto nel programma di governo di cui alla direttiva presidenziale n. 2/rep spcs del 18 dicembre 2006;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare disposizioni e direttive applicative riguardanti le attività trattate dal servizio emigrazione ed immigrazione del dipartimento regionale lavoro con particolare riferimento alle iniziative colonie e campeggi in favore dei figli dei siciliani all'estero per l'anno 2008;

Decreta:
Art. 1
Soggetti attuatori

Le attività di cui agli artt. 12 e 12-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, consistenti in iniziative di colonie marine e montane ed altresì in campeggi in favore dei figli degli emigrati, sono organizzate dai seguenti organismi:
a)associazioni degli emigrati di cui all'art. 9 della legge regionale n. 55/80, modificato con gli artt. 1 e 11 della legge regionale n. 38/84;
b)i patronati che svolgono attività promozionale nel settore;
c)comuni della Sicilia.
Art. 2
Contenuto delle attività e destinatari

Le attività di cui al presente articolo in favore delle famiglie siciliane emigrate consistono in iniziative aventi per oggetto la permanenza in Sicilia per colonie e campeggi.
I destinatari delle iniziative sono i figli di lavoratori emigrati e immigrati, minori, che alla data dell'1 luglio dell'anno di riferimento abbiano, per le colonie un'età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, per i campeggi un'età compresa fra i 12 e i 18 anni, figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'estero o in altra parte del territorio nazionale, e di immigrati in Sicilia da Paesi esteri o da altre regioni italiane.
Art. 3
Presentazione delle istanze

1)  I soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto presentano le domande per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio emigrazione ed immigrazione - di avviso pubblico contenente l'atto di indirizzo per le attività da svolgere, secondo i contenuti del programma di governo e la conseguente direttiva presidenziale.
2)  Le domande, inoltrate dagli organismi di cui all'art. 1, dovranno pervenire secondo l'allegato schema (allegato A), in duplice copia, a firma autenticata del legale rappresentante dell'organismo proponente, indirizzata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione - via Imperatore Federico n. 70-b - Palermo, unitamente al programma di massima di ciascuna delle attività di cui all'art. 2, per le quali richiedono il contributo, con l'indicazione delle località di svolgimento dell'iniziativa, delle modalità di svolgimento e dei tempi ad esse relativi, nonché con la specificazione dei contenuti culturali e sociali che verranno svolti in favore dei destinatari.
3)  Alla richiesta deve essere allegato un preventivo di massima dei costi stimati occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa, corredato di elementi che possano servire alla valutazione dell'iniziativa proposta, secondo lo schema riportato nel mod. a) allegato;
Art. 4
Istruttoria delle istanze

1)  L'istruttoria delle pratiche relative alle iniziative di cui all'articolo 3 è svolta dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione - entro 45 giorni dal termine ultimo fissato dal bando per l'arrivo delle istanze.
2)  Il risultato dell'istruttoria verrà rimesso, entro 10 giorni dal termine anzidetto, alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per consentire la predisposizione dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.
Art. 5
Atto di programmazione delle attività

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione adotta con proprio decreto l'atto annuale di programmazione delle iniziative, previste dall'art. 2 del presente decreto, in favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie, entro 30 giorni dalla trasmissione delle risultanze istruttorie.
2) Il programma annuale, così definito, riguarderà la totalità delle risorse economiche destinate alle iniziative di colonie e campeggi, sulla scorta di quelle disponibili sul bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
3) Ogni modifica agli atti di programmazione, di cui al presente articolo, deve essere adottata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione con proprio decreto, previa presentazione di apposita istanza motivata da parte del soggetto inserito nell'atto di programmazione ed istruttoria da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione - che lo inoltra, nei tempi di cui all'articolo 4, alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per consentire la predisposizione dell'atto di modifica dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.
4)  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione - comunicherà il programma annuale delle attività di cui all'art. 2 al Ministero degli affari esteri, direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie, per eventuali indicazioni rivolte alle strutture consolari per gli adempimenti ad esse richiesti.
Art. 6
Finanziamento delle attività

1)  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione - adotta il decreto di impegno delle somme da erogare quale contributo per la realizzazione delle iniziative contemplate nell'atto di programmazione in favore dei soggetti nello stesso individuati e nei limiti nello stesso indicati, entro 15 giorni dalla data di efficacia del decreto di programmazione.
2)  Il decreto di finanziamento di cui al precedente comma verrà inoltrato per la registrazione alla competente ragioneria centrale per consentirne il relativo controllo. L'erogazione dei contributi è subordinata alla registrazione del relativo decreto.
Art. 7
Svolgimento delle attività

1)  Per lo svolgimento delle attività contemplate nell'atto di programmazione annuale, i soggetti destinatari del contributo dovranno presentare in duplice copia all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione ed immigrazione - che esercita la funzione di spesa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, che di norma andrà svolta durante i mesi di luglio e agosto, anche in relazione alle vacanze scolastiche fruibili dai giovani:
a)istanza a firma leggibile del legale rappresentante, accompagnata dal programma esecutivo dettagliato, che dovrà comprendere tutte le informazioni atte ad identificare l'iniziativa, le sue fasi e modalità di svolgimento, con particolare riferimento ai contenuti culturali e sociali dell'iniziativa. I dettagli forniti nel programma dovranno trovare riscontro nella documentazione contabile che verrà allegata per il rendiconto analitico relativo all'iniziativa di colonie e campeggi;
b)bilancio preventivo analitico dell'attività, riportante la causale dei costi che vengono ivi previsti, nonché la dichiarazione a firma leggibile del legale rappresentante, in calce al preventivo con cui viene dichiarato che l'iniziativa beneficia o meno di altri finanziamenti da parte terzi.
Le voci ammissibili nel predetto bilancio sono spese di viaggio, spese di soggiorno (secondo convenzione), spese per escursioni, spese per materiali didattici e divulgativi, per accesso a musei, siti archeologici e gallerie d'arte, luoghi e siti di interesse culturale, artistico e storico in genere, spese per polizza assicurativa per i minori, spese per polizza assicurativa sanitaria per i servizi non coperti dal servizio sanitario nazionale, spese di animazione per l'ottimale svolgimento dell'iniziativa, avendo cura dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza; eventuali spese documentate di organizzazione della specifica iniziativa, per le attività svolte dall'ente organizzatore, saranno ammissibili nella misura massima del 3% del contributo concesso dall'Assessorato;
c)  autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'ente nelle modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che i minori partecipanti sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985;
d)preventivi di spesa analitici da parte di almeno tre agenzie di viaggio (anche operatori on line o direttamente compagnie aeree per via telematica) per biglietti di viaggio, per costi di trasporti locali nonché servizi da parte di accompagnatori e guide abilitate; preventivi, sempre in numero di tre, relativi alle spese per materiale divulgativo occorrente. Non saranno presi in considerazione preventivi generici o non aderenti a quanto sopra richiesto. Per i preventivi acquisiti on line, il timbro e firma previsti per l'esercente che ha formulato il preventivo saranno sostituiti da quello del legale rappresentante dell'ente che lo ha acquisito telematicamente;
e)elenco dei partecipanti all'iniziativa con i relativi dati anagrafici in dettaglio, per i quali il relativo costo verrà sostenuto dalla Regione; verranno altresì indicati gli accompagnatori che avranno anche la specifica funzione di raccogliere ed inviare all'organismo che presenta il rendiconto tutte le eventuali ricevute, matrici di biglietti, carte di imbarco, nonché ogni altra documentazione obbligatoria di supporto per la certificazione delle spese sostenute;
f)regolamento per lo svolgimento dell'iniziativa, a cui i partecipanti dovranno attenersi;
g)copia della convenzione stipulata con la struttura ricettiva in cui i giovani effettueranno il soggiorno, nella quale vengono precisati i servizi (programma settimanale nutrizionale e ove occorrente dietetico, in favore degli ospiti - programma settimanale dei cambi di biancheria - programma dei servizi generali).
Restano quindi confermati tutti gli adempimenti preliminari a carico degli organizzatori, nonché quelli conseguenziali nei confronti dei destinatari di cui all'art. 2, contemplati nella circolare in data 29 marzo 1985, n. 12/450, pubblicata il 6 luglio 1985 nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Verificandosi un'improvvisa variazione nella composizione di un gruppo, la documentazione relativa ai subentranti in tutto o in parte ai rinunciatari sarà prodotta in sede di rendicontazione.
La permanenza in colonia non potrà superare, complessivamente per ogni unità, n. 28 giornate di effettiva presenza, salvo i casi di forza maggiore indicati nello schema tipo di convenzione.
La documentazione relativa ai minori resterà agli atti degli enti organizzatori per un periodo non inferiore ad anni 10 a disposizione di eventuali ispezioni da parte dell'Amministrazione;
h)dichiarazione, nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti (allegato B) per il legale rappresentante dell'ente o per la persona responsabile della gestione dei fondi in favore della quale sarà accreditato il contributo per l'iniziativa;
2) con riferimento ai punti precedenti, in fase di rendicontazione della attività svolta, saranno ritenuti ammissibili scostamenti o variazioni compensativi fra le voci del bilancio preventivo dell'attività solo se essi risulteranno adeguatamente documentati e motivati, in misura di norma non eccedente il 10% per ciascuna voce; solo per eventi imprevedibili ed eccezionali ed altresì tempestivamente comunicati, potrà essere ratificata a rendiconto una variazione difforme da quella sopra commisurata;
3) le iniziative dovranno essere svolte nell'anno di competenza. La presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione deve essere effettuata tempestivamente (entro 60 giorni dal termine delle attività) e per le iniziative da svolgere in corrispondenza alla fine dell'esercizio annuale, tale adempimento potrà essere differito all'anno successivo e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla conclusione delle attività.
Art. 8
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo, per la quota parte a carico dell'Assessorato, avverrà per le iniziative previste dal decreto assessoriale di programmazione, secondo le seguenti misure e modalità:
-  80%, previa emissione del decreto di impegno di spesa da parte del servizio XI, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente, mediante ordine di accreditamento intestato (che assume la veste di funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) al legale rappresentante;
-  20%, ad approvazione del rendiconto corredato e della documentazione di spesa, che dovrà essere prodotta a questo Assessorato - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione, via Imperatore Federico n. 70-b - Palermo, entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.
Art. 9
Controllo sullo svolgimento delle attività

Il controllo sullo svolgimento delle attività viene effettuato con le seguenti modalità:
1)  controllo in itinere, a campione, da parte delle strutture periferiche del dipartimento regionale lavoro;
2)  controllo a posteriori, effettuato dal dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione ed immigrazione, sulla scorta dei consuntivi di attività con le modalità descritte nell'articolo seguente.
Art.10
Chiusura e rendicontazione delle attività

1)  La documentazione della spesa sostenuta che dovrà essere presentata per ottenere l'erogazione del saldo comprenderà:
a)lettera di trasmissione del rendiconto a firma del legale rappresentante, con elencazione degli allegati;
b)  bilancio consuntivo dell'iniziativa con evidenziati scostamenti e variazioni;
c)relazione sull'attività svolta, con riferimento al programma inizialmente previsto, che dovrà illustrare ogni dettaglio sulla modalità e sui tempi di svolgimento, oltre ad ogni elemento utile a confermarne la validità ed il gradimento da parte delle famiglie siciliane all'estero; in essa si farà riferimento alle conseguenti voci di spesa che sono state riportate al rendiconto;
d)dichiarazione di avvenuto svolgimento dell'iniziativa secondo il programma;
e)elenco eventuali invitati all'iniziativa, questionari di gradimento, fotografie panoramiche dell'evento, riprese su DVD e quant'altro viene solitamente prodotto a corredo, per mostrare il gradimento dei beneficiari ed il successo complessivo dell'iniziativa;
f)  dichiarazione di assunzione di responsabilità, a firma autenticata del legale rappresentante, per i rilievi e gli addebiti che eventualmente verranno mossi dai superiori organismi di controllo;
g)elenco ordinato e numerato della documentazione di spesa presentata per il rendiconto;
h)biglietti di trasporto, fatture o ricevute in originale, debitamente quietanzate e in regola con le vigenti disposizioni fiscali; si precisa a tal fine che assumono valenza di quietanza gli scontrini fiscali analitici, nonché le ricevute elettroniche per i pagamenti effettuati con carte di credito o analoghe. Per tutti i pagamenti diversamente effettuati, dovrà essere dichiarata dal soggetto che presenta il rendiconto la modalità con cui essi sono avvenuti, con dichiarazione di assunzione di responsabilità, per eventuali errori di natura fiscale commessi;
i) dichiarazione, nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti per il legale rappresentante dell'ente o per la persona responsabile della gestione dei fondi in favore della quale sarà accreditato il contributo per l'iniziativa;
2)  oltre ai tradizionali biglietti di trasporto terrestre, marittimo e aereo riportanti l'importo pagato, muniti di carte di imbarco, sono alle stesse condizioni ammissibili i biglietti elettronici rilasciati on line purché riportanti la tariffa pagata e accompagnati dalla corrispondente ricevuta elettronica della carta di credito o dalla nota prodotta dal gestore dei servizi finanziari, accompagnati dalle carte di imbarco.
Le fatture emesse dagli erogatori dei servizi (ristorativi, trasporti, prestazioni e servizi diversi, etc.), oltre che in regola con le disposizioni fiscali vigenti e coerenti con il programma eseguito, dovranno riportare i servizi eseguiti per numero e quantità ed i nominativi dei relativi beneficiari (alberghi). Altresì, le fatture emesse da agenzie di viaggio dovranno esplicitare i nominativi dei soggetti per i quali sono stati commissionati i servizi ai terzi erogatori.
Non verranno ammesse al rendiconto:
-  spese non direttamente ascrivibili all'attività o per le quali non sia univoca la correlazione con l'iniziativa;
-  quote di iscrizione di qualsivoglia natura;
-  spese fatturate da terzi non agenti o diretti erogatori dei servizi (trasporti, ricettività e servizi accessori);
-  biglietti di trasporto non riportanti la tariffa pagata;
-  biglietti aerei privi di carte di imbarco;
-  spese per la produzione di materiale non contenuto nel programma o non autorizzato;
3)  esaminati gli atti proposti, laddove non emergano circostanze impeditive, il servizio XI emigrazione ed immigrazione ammetterà al rendiconto tutti gli atti in regola con le superiori disposizioni, provvedendo al recupero degli acconti erogati, qualora eccedenti il conto finale;
4)  le superiori disposizioni, inerenti la rendicontazione, per analogia si applicano a tutte le iniziative realizzate in favore degli emigrati siciliani, con il contributo della Regione;
5)  il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 febbraio 2008.
  FORMICA 



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(2008.9.596)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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