REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 FEBBRAIO 2008 - N. 10
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 febbraio 2008.
Approvazione di variante al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista la nota sindacale prot. n. 15643 del 22 ottobre 2007, con la quale il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso la delibera C.C. n. 8 del 20 marzo 2007 di adozione della variante al vigente P.R.G. approvato con decreto n. 104/D.R.U. del 12 gennaio 2005, relativa alla modifica della composizione della commissione edilizia comunale ed alcuni punti delle norme tecniche di attuazione;
Visto il parere n. 4 del 17 gennaio 2008 dell'U.O.4.1 del servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica, che di seguito si trascrive:
"Omissis ...
Rilevato che:
-  il comune di Villafranca Tirrena è in atto dotato di un piano regolatore generale ed annesso R.E. approvato con decreto n. 104 del 21 maggio 2005;
-  per quanto desumibile dall'atto deliberativo, la variante proposta ed adottata, con emendamenti, dal consiglio comunale con proprio atto n. 8 del 20 marzo 2007, può considerarsi di tipo regolamentare in quanto introduce alcune modifiche alle norme di attuazione, discendenti dall'esigenza di inserire alcuni chiarimenti che si sono resi necessari, a seguito dell'attuazione dello strumento urbanistico vigente, atti a rendere più agevole l'applicazione delle norme tecniche di attuazione, prevedendo in particolare di riformulare il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 al punto 1) DC, in particolare: distanza minima dai confini per gli aggetti dei fabbricati, la fruizione dei terrazzi, la regolamentazione della copertura dei medesimi, procedendo ad inserire alcune norme riguardanti la realizzazione delle tettoie, in conformità alla previsione normativa discendente dalla legge regionale n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
-  le modifiche al regolamento edilizio attengono alla riformulazione dell'art. 4 riguardante la composizione della commissione edilizia comunale secondo le indicazioni scaturite dall'applicazione dell'art. 4 del comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 che, attraverso i principi fissati dal decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce, tra l'altro, la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione amministrativa;
-  sotto il profilo procedurale, in merito alla variante adottata con delibera consiliare n. 8 del 20 marzo 2007, non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, giusta certificazione in data 8 agosto 2007 da parte del segretario generale;
-  le modifiche ed integrazioni, oggetto dell'atto deliberativo di cui sopra, non incidono sui criteri informa tori dello strumento urbanistico vigente.
Considerato che:
-  la proposta di variante, mirata ad adeguare il regolamento edilizio alla vigente normativa, nonché a migliorare modesti aspetti delle norme tecniche di attuazione là dove interessano distacchi degli aggetti e la disciplina relativa alla realizzazione di tettoie in coerenza alla legge regionale n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni, da ritenersi di tipo regolamentare, possa essere approvata a condizione che:
-  deve escludersi, dal proposto punto n. 8 dell'art. 8 delle vigenti N. di A., la possibilità di realizzare "volumi pertinenziali" che non siano quelli destinati a "volumi tecnici", così come individuati con la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973, emanata a seguito del parere del Consiglio superiore dei LL.PP. n. 214 del 14 marzo 1972. In quanto, in caso contrario, potrebbero costituire un incontrollato ampliamento dei volumi sottostanti;
-  per gli stessi motivi non si ritiene assentibile la previsione della modifica all'art. 37, lett. b), che prevede l'aumento dell'altezza netta al colmo portandola da ml. 2,60 a ml. 3.50, in quanto la previsione dell'utilizzo consentito dei sottotetti a "depositi occasionali" si pone in contrasto con la norma che consente soltanto un uso quale "locale tecnico" (vedi la definizione della circolare LL.PP.), risultando detta previsione a "deposito" da assoggettare ad altro titolo abilitativo, concessione o D.I.A., in relazione ad una loro incidenza sia sotto il profilo volumetrico che quale aumento della superficie utile, diverso dalla semplice autorizzazione, prevista per i locali tecnici;
-  in ordine alla definizione di struttura precaria, vedi comma 4, art. 20, legge regionale n. 4/03, si dovrà tenere conto di quanto chiarito in merito con il parere n. 245/2003 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana che differenzia le operazioni di "chiusura" da quelle di "copertura", consultabile sul sito dell'Ufficio legislativo e legale della Regione all'indirizzo http://www. gurs.regione.sicilia.it/pareri.htm;
-  venga modificata la formulazione relativa alla durata in carica della commissione edilizia in quanto la stessa è espressamente regolata dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78, non potendosi prevedere altrimenti.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena, adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 20 marzo 2007, alle condizioni riportate nei sopra citati rilevato ed a condizione che dovrà procedersi adeguando dette modifiche nelle parti che si pongono in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003, modificata dall'art. 12 della legge regionale n. 15/2006";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 4 del 17 gennaio 2008;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Villafranca Tirrena con nota sindacale prot. n. 15643 del 22 ottobre 2007 e in conformità al parere n. 4 del 17 gennaio 2008, reso dall'U.O.4.1/D.R.U. di questo Assessorato, è approvata la variante al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena, adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 20 marzo 2007.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati:
1)  la delibera consiliare n. 8 del 20 marzo 2007;
2)  parere n. 4 del 17 gennaio 2008;
3)  relazione tecnica (modificata con le indicazioni delle sedute del 2 febbraio 2007 e 9 marzo 2007 e della commissione edilizia, inserite in grassetto).

Art. 3

Il comune di Villafranca Tirrena dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto che, unitamente agli allegati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2008.
  LIBASSI 

(2008.6.422)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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