REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 FEBBRAIO 2008 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 14 gennaio 2008.
Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, dell'Ufficio legislativo e legale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visti gli artt. 1, comma 1 e 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 59 dell'11 luglio 2005, recante la disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 10 del 6 febbraio 2006;
Visto il D.P.Reg. 7 febbraio 2006, n. 7;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3;
Vista la delibera di Giunta n. 57 del 27 febbraio 2007;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", ritenuto immediatamente applicabile nella Regione siciliana per ciò che concerne le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, come condiviso dal parere n. 198 prot. n. 13583 del 4 agosto 2006 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana;
Ritenuto di dover individuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 i beni ed i servizi, con i relativi limiti d'importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, dell'Ufficio legislativo e legale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, nel rispetto delle procedure applicabili previste e dei limiti di spesa fissati dai successivi artt. 2 e 3;
Vista la circolare dell'Assessorato dei lavori pubblici 30 marzo 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 13 aprile 2007, parte I;
Visto il decreto presidenziale 17 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 settembre 2007, parte I;
Ritenuta l'opportunità di individuare in uno stesso provvedimento anche i lavori da eseguirsi in economia, secondo le previsioni dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Su proposta del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali;

Decreta:
Art. 1
Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, dell'Ufficio legislativo e legale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
Il presente provvedimento individua, altresì, i lavori da eseguirsi in economia, da parte dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.
Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1.  L'esecuzione in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con i materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o con personale proprio.
3.  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad operatori economici esterni all'Amministrazione.
4.  Le forniture di beni e di servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi previsti dal comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, con esclusione dell'I.V.A.
Art. 3
Ambito di applicazione

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi con riguardo alle esigenze degli uffici di cui all'art. 1, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.:
1) spese per l'acquisto di mobili e arredi anche di valore storico-artistico, nonché complementi di arredo, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
2)  spese per l'acquisto di fotocopiatrici, climatizzatori, macchine ed attrezzature varie comprese le opere di installazione e collocazione, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
3)  spese per l'acquisto di apparecchiature anche di tipo informatico, nonché di programmi software ed accessori informatici di importo inferiore a 211.000,00 euro;
4)  spese connesse all'igiene, alla prevenzione, alla sicurezza, anche antincendio, ed agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626/94 nei luoghi di lavoro, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
5)  spese per il mantenimento del Parco d'Orleans e acquisto di materiale vario, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
6)  spese per l'acquisto di beni di facile consumo anche di tipo informatico per il funzionamento degli uffici, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
7)  spese per la riparazione, manutenzione e restauro di mobili e arredi anche di valore storico-artistico, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
8)  spese per la manutenzione ed assistenza tecnica di macchine ed apparecchiature anche di tipo informatico nonché spese per servizi informatici e impiantistica collegata, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
9)  spese per uniformi e divise, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
10) spese per l'acquisto di libri, stampe, opuscoli e simili, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione anche su supporto informatico, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia inerenti ai compiti d'istituto, spese per rilegature comprese quelle occorrenti per le Gazzette Ufficiali, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
11)  spese per servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per servizi ausiliari e per la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
12)  spese per traslochi e/o facchinaggio, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e trasporto di opere d'arte, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
13)  spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
14)  spese per servizi di manutenzione di impianti idrico-sanitari, elettrici, telefonici, di riscaldamento, di condizionamento, di sollevamento ed antincendio, telesorveglianza, insonorizzazione, antintrusione e cablaggio anche provvisori, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
15)  spese per servizi assicurativi, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
16)  spese per servizi di noleggio o leasing di macchine, automezzi ed attrezzature di importo inferiore a 211.000,00 euro;
17)  spese per la telefonia mobile, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
18)  spese per acquisti di medaglie, targhe, crest ed altro materiale da utilizzare ai fini della rappresentanza, di importo inferiore a 50.000,00 euro;
19)  spese per i servizi di ricerca, indagini e rilevazioni, consulenza, studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo di importo inferiore a 100.000,00 euro;
20)  spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
21)  spese per servizi di noleggio di tendoni, palchi e tribune ed attrezzature varie per manifestazioni e spettacoli di importo inferiore a 100.000,00 euro;
22)  spese per la divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, di importo inferiore a 50.000,00 euro;
23)  spese per lavori di traduzione, interpretariato ed eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, di importo inferiore a 50.000,00 euro;
24)  spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica e materiali vari anche occorrenti per il servizio della Gazzetta Ufficiale della Regione, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
25)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
26)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
27)  acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza o già scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di importo inferiore a 211.000,00 euro;
28)  acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale di importo inferiore a 211.000,00 euro;
29)  spese per l'acquisizione di servizi di raccolta differenziata e di smaltimento di rifiuti speciali, di importo inferiore a 211.000,00 euro.
Con riferimento alle forniture ed ai servizi di cui ai precedenti punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 i limiti di importi saranno automaticamente adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 relativamente al ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi.
Art. 4
Divieto di frazionamento

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, aventi carattere di unitarietà, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente provvedimento di spese in economia, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
Art. 5
Organi responsabili

1.  L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia è disposto dal dirigente responsabile della spesa nell'ambito degli obiettivi e dei "budget" ad esso assegnati.
2.  Per ogni acquisizione in economia si provvederà attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale n. 10/91, nonché ai sensi dell'art. 125, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, incaricato dal dirigente responsabile della spesa.
3.  Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro i limiti di importo predeterminati ed in ogni caso non superiori a euro 5.000,00 (oltre I.V.A.).
4.  Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di beni e servizi in economia assume a tutti gli effetti la figura del responsabile del procedimento di cui al precedente comma 2.
5.  L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura nonché relative ad attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo è di competenza, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 28, comma 4 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del Presidente della Regione.
6.L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a)  gli elementi essenziali del contratto;
b) i criteri di selezione degli operatori;
c)  il nominativo del responsabile del procedimento;
d)  l'importo presunto della spesa;
e)  il capitolo di imputazione e la tipologia della spesa nel rispetto dell'art. 3;
f)  dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4;
g)  la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3.
Art. 6
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1.L'acquisizione dei beni o servizi in economia è effettuata in via ordinaria sulla base di una scheda tecnica che individua l'esigenza da soddisfare, l'importo stimato o presunto, nonché il nominativo del responsabile del procedimento incaricato, corredata altresì da capitolato speciale d'appalto o d'oneri elaborati dagli uffici tecnici preposti ovvero sulla base di preventive indagini di mercato idoneamente documentate.
2.  Per la determinazione degli importi presunti della spesa da porre a base di gara si fa riferimento a listini e prezziari ufficiali.
3.  L'acquisizione dei beni e servizi in economia per importi pari o superiori a 20.000,00 euro e fino alla soglia di cui al comma 3, con esclusione dell'I.V.A. è effettuata tramite cottimo fiduciario mediante affidamento ad operatori economici. La scelta del soggetto affidatario, presso cui effettuare l'acquisizione, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite gli elenchi di operatori economici, distinti per categorie merceologiche, predisposti dall'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, ovvero dalla Presidenza della Regione, dipartimento del personale e dei SS.GG., che con decreto del 6 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 settembre 2007, parte I, ha istituito l'albo unico dei fornitori di beni e di prestatori di servizi e di lavori di piccola manutenzione.
4.  Per l'acquisizione di beni e servizi è consentito l'affidamento diretto qualora l'importo complessivo presunto è inferiore a 20.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A., ovvero nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di mercato, fermo restando la negoziazione dell'offerta direttamente con l'operatore economico.
5.L'acquisizione di prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura nonché relative ad attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a 20.000,00 euro I.V.A. esclusa, può essere effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e della circolare dell'Assessorato dei lavori pubblici del 30 marzo 2007, ed in vigenza delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 e dell'art. 28, comma 4, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Per gli importi pari o superiori a 20.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 e 57 del decreto legislativo n. 163/2006.
7.Per l'affidamento di incarichi di cui ai precedenti commi 5 e 6 di importo fino ad euro 100.000,00 I.V.A. esclusa si potrà fare ricorso al decreto della Presidenza della Regione del 17 agosto 2007 relativo alla costituzione dell'albo dei professionisti, predisposto dall'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.
8.La richiesta dei preventivi/offerte, che possono essere corredate da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, da inoltrare agli operatori economici mediante lettera o con altro mezzo (telefax, posta elettronica) deve contenere almeno i seguenti requisiti:
a)  l'oggetto della prestazione;
b)  le caratteristiche tecniche;
c)  le qualità e le modalità di esecuzione evidenziando la possibilità di affidamento e/o la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
d)  le eventuali garanzie richieste;
e)  i criteri di scelta del contraente;
f)  il prezzo complessivo, i prezzi unitari e le quantità delle singole voci che compongono la spesa;
g)  modalità di gara ed aggiudicazione (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
h)  in caso di procedura di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta deve precisare gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. Gli elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della fornitura o prestazioni richieste, ed a titolo esemplificativo sono: la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche funzionali ed estetiche; le caratteristiche ambientali; il costo di gestione e manutenzione; gli elementi migliorativi dell'offerta; il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita; il termine di consegna o di esecuzione; l'impegno sul reperimento e montaggio dei pezzi di ricambio;
i)  le modalità di pagamento;
j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
k)  la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte;
l)  l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
m)  il termine massimo di ricevimento delle offerte, normalmente non inferiore a giorni 10 dalla data di invio della lettera d'invito;
n)  ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
9.  Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso si può prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 così come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del medesimo decreto. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero di offerte è inferiore a cinque.
10. I preventivi sono esaminati da una commissione composta dal titolare del potere di spesa o da un suo delegato, da due funzionari all'uopo individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di gara, individuando l'operatore economico a cui è aggiudicata l'acquisizione e nei casi previsti dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
11.  Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionato:
a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A.;
b) mediante atto negoziale negli altri casi.
12.  I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a)  la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b)  la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c)  la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d)  gli estremi contabili (capitolo);
e)  la forma di pagamento;
f)  le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g)  l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
h)  le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.
13.  Nel caso in cui non è stabilito un importo presunto della spesa da porre a base di gara il preventivo presentato dall'operatore economico, risultato aggiudicatario, deve essere vistato prima dell'atto dispositivo di cui al precedente comma 11, per la congruità dei prezzi da parte degli uffici tecnici preposti.
14.  Nel caso di lettera di ordinazione, il soggetto affidatario deve esprimere per iscritto la propria accettazione, anche con apposito fax oppure con la sottoscrizione in calce all'ordinativo.
Art. 7
Verifica della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi - pagamenti

1.  La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 20 giorni dall'acquisizione, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.
2.  Il responsabile del procedimento e il consegnatario hanno l'obbligo della verifica di rispondenza del bene e/o del servizio alla consegna e in corso d'opera.
3.  Il consegnatario provvede altresì all'immediata presa in carico della fornitura e, ove prescritta, alla successiva inventariazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
4.  Per le spese di importo inferiore ad euro 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A., si procederà alla verifica di regolare esecuzione la cui attestazione è apposta direttamente sulla fattura a cura del responsabile del procedimento.
5.  Il collaudo per le spese di importo superiore ad euro 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A., può essere eseguito da una commissione nominata annualmente o da funzionari appositamente incaricati dal sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali che non abbiano partecipato, in maniera attiva, al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
6.  Le fatture dei beni e dei servizi non potranno essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile della spesa previo collaudo o verifica di regolare esecuzione, nonché l'avvenuta inventariazione ove prevista, nel rispetto delle altre norme di contratto; e nel caso di spesa delegata il visto di liquidazione dovrà essere apposto sulle fatture dal funzionario delegato alla relativa spesa.
7.  I pagamenti sono disposti dal dirigente responsabile della spesa entro sessanta giorni dalla data del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
Art. 8
Garanzie

Le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria per gli appalti di importo inferiore a 10.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Art. 9
Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o delle forniture dei beni e servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa (inadempiente), salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 10
Individuazione dei lavori in economia

Sono eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, i seguenti lavori:
a)  lavori di manutenzione ordinari e straordinari e di adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, dell'Ufficio legislativo e legale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
b)  lavori di manutenzione ordinari e straordinari e di adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi, dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, dell'Ufficio legislativo e legale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
c)  lavori di manutenzione ordinari e straordinari, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti e reti informatiche, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19, 20 e 24bis del testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  interventi non programmabili per la sicurezza nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
e)  lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
f)  lavori necessari per la compilazione di progetti;
g)  completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
Per le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori individuati al precedente comma 1, si procederà ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.
Art. 11
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. Il conto finale dei lavori fino a 20.000,00 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.
Art. 12
Collaudo dei lavori in economia

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13
Rinvio

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", nonché alle disposizioni contenute nella legge di contabilità di Stato ed alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
Disposizioni abrogate

1. E' abrogato il decreto presidenziale n. 59 dell'11 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I n. 37 del 2 settembre 2005.
Art. 15
Pubblicità

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet www.regione.sicilia.it/ufficiodelsovrintendente.
Palermo, 14 gennaio 2008.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 12 febbraio 2008 al n. 8.
(2008.8.540)008
Torna al Sommariohome


*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 2 -  28 -  15 -  79 -  50 -  88 -