REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2008 - N. 9
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 febbraio 2008.
Disposizioni relative alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2008.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965, ed in particolare l'art. 126;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attività di pesca speciale del novellame;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 145, recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Preso atto delle decisioni della commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 14 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2008;
Considerato che con il decreto ministeriale 4 gennaio 2008 è stata autorizzata la pesca professionale del novellame di sardina anche per l'anno in corso in tutti i compartimenti marittimi;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che consente la pesca del novellame di sardina ai fini del consumo umano;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
Ritenuto di dover regolamentare, per l'anno 2008, la pesca del novellame di sardina, tenendo conto anche del numero delle imbarcazioni operanti nel tratto di mare tra Capo San Marco e Capo Bianco;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2008 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta) è consentita, in tutti i compartimenti marittimi della Sicilia, per 60 giorni a decorrere dal 28 gennaio con esclusione dei festivi.
L'attività di pesca sarà interrotta dal 7 marzo nel tratto di mare compreso tra Capo San Marco e Capo Bianco per consentire agli uffici delle capitanerie di porto di Sciacca, Licata e Porto Empedocle di comunicare tempestivamente il numero delle imbarcazioni operanti nel su citato tratto di mare nel periodo compreso tra il 28 gennaio 2008 e il 6 marzo 2008.
A seguito dell'acquisizione dei predetti dati, il dipartimento della pesca entro il 12 marzo stabilirà, con propria circolare, se escludere o autorizzare, nell'ulteriore periodo, la pesca professionale del novellame nel tratto di mare compreso tra Capo San Marco e Capo Bianco.
Nei periodi su indicati sono consentite la detenzione, il trasporto, lo sbarco, la vendita e la messa in vendita del predetto novellame.

Art. 2

Potranno svolgere tale tipo di attività imbarcazioni che non superino le 10 TSL, purché siano autorizzate, come da licenza, all'uso dell'attrezzo denominato: "Sciabica e/o Circuizione", non sarà consentito l'utilizzo di nessun altro attrezzo, salvo che non sia riconducibile a quelli prescritti anche se localmente denominati diversamente.
L'armatore del natante comunicherà alla capitaneria di porto competente per territorio, previo pagamento della tassa di concessione per le pesche speciali, l'inizio dell'attività.
La capitaneria di porto appurerà, presso i propri archivi o con documentazione presentata dall'armatore, che l'imbarcazione richiedente sia già stata autorizzata, nell'ultimo quinquennio, alla pesca speciale del novellame (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta).

Art. 3

La capitaneria di porto competente per territorio, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, deve comunicare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento pesca - entro 10 giorni l'elenco delle imbarcazioni che hanno intrapreso tale attività di pesca. In detto elenco dovranno essere indicati: l'armatore, il nome del M/P, il TSL, l'abilitazione ed i sistemi di pesca autorizzati nella licenza.

Art. 4

Le modalità sul monitoraggio delle catture sono regolate dall'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1996.

Art. 5

Entro 30 giorni dalla chiusura della campagna di pesca, gli armatori delle imbarcazioni dovranno produrre all'autorità marittima competente la dichiarazione dell'avvenuta partecipazione e una dichiarazione dalla quale risultino: le quantità di novellame (Sardina pilchardus) e di rossetto (Aphia minuta) prelevato per singola battuta di pesca e le coordinate geografiche, rilevate tramite GPS, delle zone di catture per singola giornata.
Nei successivi 30 giorni, sarà cura delle capitanerie di porto competenti per territorio, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, di inviare detti dati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento pesca.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2008.
  BENINATI 

(2008.7.487)100
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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