REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2008 - N. 9
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 gennaio 2008.
Integrazione del decreto 5 settembre 2006, concernente interventi di risanamento della qualità dell'aria nell'ambito del piano di risanamento ambientale dell'area a rischio del comprensorio del Mela.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 50/GAB del 4 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale il territorio del comprensorio del Mela costituito dai comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 306 del 29 giugno 2005, con la quale viene istituito l'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/2000, al fine di consentire ad un'unica struttura di coordinare la realizzazione di programmi e progetti di rilevante entità nelle aree dichiarate a rischio ambientale;
Viste la nota di coordinamento n. 33 del 28 ottobre 2005 e la circolare n. 1/2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 "Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
Visto l'art. 271, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006, secondo il quale "i piani e i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria";
Visto il documento dell'1 agosto 2006 predisposto dalla Commissione provinciale tutela ambiente di Messina in adempimento a quanto disposto con decreto n. 48/GAB del 23 febbraio 2005;
Visto il D.D.U.S. n. 19 del 5 settembre 2006, con cui è stato approvato il sopra citato documento della C.P.T.A.;
Vista la legge n. 243 del 19 dicembre 2007 di conversione del decreto legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie";
Considerato che il risanamento del comprensorio del Mela non può attendere la definizione della procedura AIA delle aziende dell'area;
Considerato che l'Edipower ha, come altre aziende operanti nel territorio, come obiettivo il miglioramento delle prestazioni ambientali avendo anche acquisito le relative certificazioni riconosciute a livello comunitario;
Considerata la difficile situazione ambientale dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela testimoniata dalle continue lamentele e segnalazioni di problematiche ambientali da parte della popolazione ivi residente;
Ritenuto di dover procedere, nella qualità di autorità preposta al risanamento ambientale dell'area a rischio in oggetto, nelle more dell'emanazione dei piani d'azione di cui al decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 e della definizione della procedura A.I.A.;

Decreta:


Articolo unico

Fino alla conclusione della procedura dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine del contenimento delle emissioni di SO2, l'esercizio dei quattro gruppi da 160 MW della centrale termoelettrica Edipower di San Filippo del Mela potrà proseguire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-  dovrà essere utilizzato olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore a 0,5%;
-  non si potrà tener conto di valutazioni di flussi di massa per eventuali correzioni (nessuna compensazione tra i diversi gruppi) delle concentrazioni massime consentite all'emissione.
Ad integrazione del decreto n. 19 del 5 settembre 2006, nell'esercizio dei sopra citati gruppi Edpower dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
- ogni qualvolta i valori istantanei di SO2 delle immissioni superino i limiti di preallarme si dovrà prestare attenzione alla tendenza dei valori successivi, valutare la congruità della segnalazione con le condizioni meteorologiche, proiettare i valori per l'ora interessata al fine di calcolare possibili superamenti del valore orario di immissione per la postazione in esame e, qualora vengano costatati tali possibili superamenti, dovrà essere utilizzato esclusivamente olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore a 0,23% ovvero olio vegetale;
-  il gestore dovrà adoperarsi affinché, nei limiti del possibile, il funzionamento si svolga in condizioni meteorologiche e/o in ore del giorno in cui è meno probabile la ricaduta delle emissioni sui centri abitati;
-  si dovrà garantire, compatibilmente con le esigenze della rete elettrica nazionale di trasporto, il funzionamento a coppia e non separatamente dei gruppi che convogliano i fumi allo stesso camino al fine di non ridurre la velocità degli effluenti e di conseguenza la sopraelevazione del pennacchio.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 gennaio 2008.
  CUSPILICI 

(2008.4.268)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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