REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2008 - N. 8
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 31 dicembre 2007.
Criteri e modalità di partecipazione mediante patrocinio dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ad iniziative meritevoli di sostegno in quanto miranti alla promozione del nuovo sistema di welfare sorto in Sicilia in attuazione della legge n. 328/2000.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Viste le "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", approvate con D.P.Reg. 4 novembre 2002, dalle quali emerge l'opportunità di avviare un'attività volta a promuovere la conoscenza del sistema integrato di governo delle politiche socio-sanitarie, mediante l'attuazione di azioni di comunicazione ed informazione rivolte a tutte le fasce sociali potenzialmente interessate;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto n. 3888 del 23 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 dicembre 2005;
Ritenuto, nel quadro di una migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini beneficiari, e nell'ambito dei sistemi avviati per l'attuazione della legge n. 328/2000 in Sicilia, di provvedere alla più ampia diffusione delle notizie circa gli strumenti e processi attuati a livello regionale, provinciale e locale per la valorizzazione del ruolo attivo di tutti gli attori sociali con un'adeguata azione di informazione e comunicazione in favore degli stessi;
Ritenuto di raggiungere l'obiettivo sopra riportato, oltre che con azioni di informazione e comunicazione di carattere prettamente pubblicitario, anche attraverso la partecipazione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ad eventi ed iniziative ritenute meritevoli di sostegno promosse da enti pubblici e privati e ritenuti in linea con le strategie adottate a livello regionale, in attuazione della riforma del welfare;
Vista la propria disposizione n. 2408/Gab dell'11 giugno 2007, nella quale si evidenzia l'opportunità di apportare modifiche alle prescrizioni contenute nell'allegato "A" al decreto n. 3888 del 23 novembre 2005;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle prescrizioni di cui al decreto n. 3888/2005, nonché, ai sensi della sopra richiamata legge regionale n. 10/91, alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di ogni genere in favore di enti pubblici e privati;

Decreta:


Art.  1

Sono approvati i criteri e le modalità contenuti nell'allegato "A", da ritenere parte integrante del presente decreto, per la concessione del patrocinio, anche con somministrazione di ausili finanziari, da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, in favore di soggetti pubblici e privati, finalizzato alla partecipazione dello stesso a convegni, congressi, mostre, incontri, la cui tematica sia rigorosamente collegata alle attività poste in essere dall'Amministrazione concedente, rivolte al mondo del sociale e del socio-sanitario con particolare riferimento alle innovazioni apportate al sistema di governo delle politiche sociali dalla legge n. 328/2000 e, in attuazione della stessa, alle metodologie afferenti la trattazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza nell'ambito delle macro aree tematiche, individuate dai provvedimenti adottati in sede territoriale. Potranno essere oggetto di attenzione e quindi di apposita concessione di patrocinio, altresì, iniziative sperimentali delle medesime fattispecie precedentemente citate, di particolare rilevanza ad elevata efficacia comunicazionale e informativa sulle attività dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per le quali la stessa Amministrazione, curerà mediante il patrocinio, la diretta promozione.

Art.  2

Il presente decreto si applica ai procedimenti ancora pendenti, per i quali non sia già intervenuta formale determinazione assessoriale di condivisione delle finalità oggetto delle iniziative proposte, in quanto attinenti alle tematiche richiamate all'art. 1 e per la definizione istruttoria delle quali si procederà ai sensi dell'allegato "A" del richiamato decreto n. 3888 del 23 novembre 2005.

Art.  3

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 3888 del 23 novembre 2005.

Art.  4

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2007.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 8 febbraio 2008 al n. 1.
Allegato A
CRITERI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE PATROCINIO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI AD INIZIATIVE MERITEVOLI DI SOSTEGNO IN QUANTO MIRANTI ALLA PROMOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI WELFARE SORTO IN SICILIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000


Art.  1
Definizioni

1.  Si intende per "patrocinio" il sostegno concesso dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali di seguito denominato "Amministrazione concedente", a soggetti pubblici e privati di seguito denominati "enti organizzatori" di convegni, congressi, mostre, incontri e la promozione di iniziative sperimentali delle medesime fattispecie, di particolare rilevanza ed elevata efficacia comunicazionale ed informativa sulle attività dell'Amministrazione concedente di seguito indicati come "iniziative meritevoli di sostegno". Tali iniziative dovranno perseguire finalità rigorosamente connesse alle attività poste in essere da istituzioni pubbliche e del privato, rivolte al mondo del sociale e del socio-sanitario, con particolare riferimento alle innovazioni apportate al sistema di governo delle politiche sociali dalla legge n. 328/2000 e, in attuazione della stessa, alle metodologie afferenti la trattazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza nell'ambito delle macroaree tematiche, individuate dai provvedimenti adottati in sede territoriale.
L'Amministrazione potrà curare altresì la diretta promozione, adottando gli idonei percorsi normativi, di iniziative sperimentali di particolare rilevanza ad elevata efficacia comunicazionale e informativa sulle attività dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. In tal caso l'Assessore determina le modalità di partecipazione e di erogazione delle provvidenze e l'attivazione della fideiussione.

Art.  2
Soggetti beneficiari dei patrocini

1.  I soggetti che possono produrre istanza per il patrocinio di iniziative rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 del decreto di approvazione del presente regolamento sono:
-  enti pubblici;
-  associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
-  strutture universitarie;
-  altri enti no profit operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario;
-  aziende sanitarie locali operanti nel territorio regionale;
-  società di capitali o di persone per iniziative divulgative di carattere non lucrativo.

Art.  3
Benefici derivanti dalla concessione del patrocinio a titolo gratuito

1.  L'Amministrazione potrà concedere, con apposito provvedimento assessoriale, il patrocinio, a titolo gratuito, ad iniziative ritenute meritevoli, che comporterà:
-  l'autorizzazione all'uso del logo dell'Amministrazione in tutti i supporti adottati per l'attività di comunicazione e sui materiali divulgativi e pubblicitari realizzati per l'evento;
-  l'eventuale partecipazione all'evento di rappresentanti dell'Amministrazione, nella qualità di relatori;
-  la possibilità di pubblicizzare l'evento sui siti istituzionali di competenza dell'Amministrazione.

Art.  4
Concessione patrocinio con intervento economico

1.  L'Amministrazione potrà concedere, qualora l'istanza prodotta contenga anche la richiesta di un intervento economico per l'iniziativa, contestualmente al patrocinio nelle forme di cui al precedente art. 3, anche un contributo finanziario nelle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa che dovrà altresì essere quantificato e proposto dall'ente organizzatore.
2.  Il contributo non potrà superare il tetto massimo di E 10.000,00 sul costo totale preventivato.
3.  Il tetto massimo di cui al precedente comma potrà essere superato per giustificati motivi, per iniziative di particolare interesse regionale, nazionale, internazionale, da svolgersi nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 1. La partecipazione dell'Assessorato dovrà essere commisurata alla qualità dell'iniziativa ed all'entità del costo complessivo da sostenere.

Art.  5
Spese ammissibili al contributo

1.  Possono essere oggetto di partecipazione da parte dell'Amministrazione concedente le spese assimilabili alle tipologie di seguito elencate:
-  spese per il viaggio e soggiorno di relatori o esperti partecipanti all'iniziativa;
-  spese di comunicazione ed informazione;
-  spese strettamente riferibili all'organizzazione logistica dell'evento: 1. amplificazione, 2. accoglienza, 3. kit congressuali;
-  spese per i buffet collegati all'evento, il cui costo non potrà essere superiore al 30% del costo complessivo dell'iniziativa.

Art.  6
Procedure

1.  Le istanze, redatte a firma del legale rappresentante degli enti organizzatori come individuati all'art. 2, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34 - 90100 Palermo, entro il termine di 60 giorni antecedenti la data prevista per l'evento, corredate dalla documentazione elencata al punto 3 in triplice copia, a tal proposito farà fede il timbro di entrata apposto dall'Assessorato.
2.  Per eventi di particolare rilevanza, su precisa indicazione assessoriale, il superiore termine potrà subire variazioni, compatibilmente con il regolare svolgimento dell'azione amministrativa.
3.  Le istanze dovranno essere corredate da:
a)  atto costitutivo e statuto dell'ente proponente, qualora privato;
b)  delibera o verbale di nomina del rappresentante legale, qualora privato;
c)  individuazione del responsabile dell'iniziativa;
d)  relazione riportante notizie dettagliate sull'iniziativa, con l'individuazione delle date previste per la realizzazione, della motivazione che la rende di pubblico interesse, dell'impatto potenziale previsto sulla comunità e delle modalità previste per la sua pubblicizzazione;
e)  piano finanziario preventivo dei costi di organizzazione dell'iniziativa, redatto a seguito di indagine di mercato, con l'indicazione di eventuali altri contributi percepiti o da percepire da altri soggetti pubblici o privati ed in caso di cofinanziamento da parte di altri enti, la definizione della quota di spesa e delle relative voci di costo che si intendono coprire con il contributo richiesto;
f)  un preventivo, completo di intestazione, codice fiscale/partita I.V.A., numero telefonico e numero fax delle ditte contattate, relativo alle voci di costo rappresentate nel piano finanziario di cui al precedente punto e) afferenti beni, servizi e pubblicità, con specifico riferimento ai costi che si intendono coprire con il contributo richiesto;
g)  dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente proponente si impegna a realizzare la manifestazione nel rispetto della proposta presentata e ad apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario dell'iniziativa il logo istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
4.  A termine della fase istruttoria di competenza dell'ufficio dipartimentale ed a seguito di apposita determinazione assessoriale, si procederà alla relativa assunzione dell'impegno di spesa, con specifico provvedimento in favore dell'ente organizzatore.
5.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a campione, ispezioni amministrativo-contabili sulle iniziative finanziate.

Art.  7
Modalità di erogazione

L'erogazione del contributo eventualmente concesso avrà luogo ad avvenuta presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire, pena la revoca del finanziamento, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla chiusura dell'iniziativa, risultante dalla relazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. d):
a)  relazione conclusiva, resa a firma del legale rappresentante dell'ente organizzatore, descrittiva dell'evento;
b)  bilancio consuntivo, corredato da elenco firmato di tutti i documenti contabili prodotti a giustificazione dei costi, riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione dello stesso, approvato dagli organi competenti dell'ente organizzatore, con apposita delibera qualora prevista, da allegare;
c)  adeguata documentazione giustificativa, fiscalmente valida e resa in originale, di tutte le spese sostenute per la copertura delle quali si intende utilizzare il contributo regionale;
d)  in caso di cofinanziamento dell'iniziativa da parte di altri enti, dovranno essere prodotte copie conformi all'originale dei documenti giustificativi occorrenti per accedere alle altre fonti di finanziamento come da quadro economico riepilogativo;
e)  dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 e nelle modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario dichiari che:
-  per l'ottenimento di altri contributi, percepiti per la realizzazione dell'iniziativa da altri enti pubblici o privati, non è stata utilizzata la medesima documentazione giustificativa, prodotta ai fini del conseguimento del contributo regionale;
-  la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di tutti i documenti contabili elencati nel bilancio consuntivo;
-  l'assolvimento di ogni onere fiscale, assistenziale, previdenziale e contributivo;
f)  nel caso di enti beneficiari no profit, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 e nelle modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dichiari la posizione dell'ente in merito alla detrazione I.V.A. prevista dall'art. 19ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art.  8
Casi di esclusione

Si procederà all'immediata esclusione delle istanze presentate qualora rientrino nelle fattispecie sotto elencate:
a)  istanze per il patrocinio di iniziative, non strettamente riferibili alle tematiche del sociale e del socio-sanitario;
b)  istanze inviate in difformità al termine prescritto al comma 1, art. 6, in assenza di apposita deroga come da comma 2, art. 6.
(2008.2.105)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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