REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2008 - N. 8
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 24 gennaio 2008.
Direttive per il riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;
Visto,  in particolare, l'articolo 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
Considerato che detto riconoscimento è avvenuto sulla base di istanze motivate dei comuni e sulla base di criteri fissati dall'Osservatorio;
Ritenuto necessario, al fine di rendere più razionale l'applicazione delle norme contenute nella legge regionale n. 28/99 relative al riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, emanare nuove direttive per i comuni alle quali attenersi;
Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta del 28 novembre 2007;
Sentite le Province regionali nella riunione dell'8 gennaio 2008;
Ritenuto che occorre provvedere nel merito;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono approvate le disposizioni di cui all'allegato avviso, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2008.
  BENINATI 

Allegato
AVVISO

Premessa
Com'è noto, l'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 detta norme dirette a consentire nei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di derogare agli orari ordinari previsti dal precedente articolo 12 della stessa legge per l'apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Il comma 5 del medesimo articolo dispone, altresì, che "Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1".
Questa Amministrazione e l'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 28/99 hanno ritenuto di non considerare perentorio il termine ricordato, ragion per cui si è proceduto al riconoscimento di cui all'articolo in questione anche dopo la scadenza prevista.
Detto riconoscimento è avvenuto, altresì, sulla base di istanze motivate dei comuni e sulla base di criteri fissati dall'Osservatorio.
Tuttavia, si è dovuto constatare il dilatarsi delle motivazioni apportate dai comuni per ottenere il riconoscimento richiesto, ragion per cui, anche alla luce dell'esperienza acquisita, si ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione della materia di che trattasi, al fine di rendere più razionale l'applicazione delle norme in questione e contenute nella legge regionale n. 28/99 relative al riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
A tal fine, pertanto, acquisito il parere sia dell'Osservatorio regionale per il commercio, espresso nella seduta del 28 novembre 2007, che delle Province regionali, reso nella riunione dell'8 gennaio 2008, con il presente avviso si emanano le seguenti direttive alle quali attenersi per il riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
Direttive
A) A partire dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente avviso, i comuni siciliani che desiderano, per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, essere riconosciuti dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte devono inoltrare istanza firmata dal sindaco, motivata e accompagnata dalla delibera del consiglio comunale, così come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 36, comma 3, Ordinamento delle autonomie locali.
B)  Sulla delibera del consiglio comunale dovrà essere acquisito preventivamente l'obbligatorio ma non vincolante parere delle associazioni di categoria, dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori che operano a livello locale o, in assenza, a livello provinciale.
C)  La motivazione dell'istanza deve mirare a mettere in evidenza tutte le componenti che caratterizzano il comune interessato sia come comune a prevalente economia turistica, sia come città d'arte, in mancanza dei quali il riconoscimento non può essere concesso, quali:
1)  beni culturali o ambientali o zone balneari;
2)  operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistiche, culturali, ricreative o di svago, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevante afflusso di visitatori;
3)  quota del bilancio comunale destinata all'attività turistica.
D)  Nell'istanza e nella delibera del consiglio comunale devono essere indicati e motivati sia l'arco temporale e sia l'ambito territoriale per cui si chiede il riconoscimento.
E)  L'istanza del comune è esaminata in via preliminare dal competente servizio commercio dell'Assessorato per la verifica della regolarità formale della stessa. In caso di carenza, il servizio invita per una sola volta il comune a integrare la documentazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni l'istanza viene archiviata. In questo caso il comune può sempre ripresentare una nuova istanza.
F)  L'istanza così preliminarmente istruita, viene esaminata dall'Osservatorio regionale per il commercio, il quale propone all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca l'emanazione del decreto di riconoscimento, sulla base delle valutazioni operate in ordine ai seguenti elementi caratterizzanti il territorio interessato:
1)  immobili o aree soggette a vincolo di tutela;
2)  provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali;
3)  menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale od internazionale, come centro di interesse storico culturale;
4)  presenza sul territorio di strutture ricettive significative;
5)  zone territorialmente interessate da seconde case;
6)  presenza di un ufficio di informazioni turistiche sul territorio comunale;
7)  presenza di monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, monumenti nazionali, musei di rilievo regionale o nazionale, beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico aperti per almeno 100 giorni all'anno;
8)  presenza di santuari o altri centri religiosi che comportano importante afflusso turistico comunque attestato dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero nel caso di libero ingresso da dati statistici pubblici relativi agli ultimi 3 anni;
9)  presenza di centri congressi di rilevanza extracomunale, regionale o nazionale;
10)  comuni sede di fiere o manifestazioni di valenza provinciale, nazionale o regionale che comportano notevole afflusso turistico e/o forestiero attestato dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero nel caso di libero ingresso da dati statistici pubblici relativi agli ultimi 3 anni;
11)  comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale o regionale che comportano notevole afflusso turistico caratterizzato dalla partecipazione di numerosi visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi 3 anni;
12)  comuni sede di attrattive naturalistiche di valenza nazionale o regionale che comportano notevole afflusso turistico caratterizzato dalla partecipazione di numerosi visitatori nel corso dell'anno attestato dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi 3 anni;
13)  comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo di iniziativa privata;
14)  comuni caratterizzati dalla presenza di un prodotto tipico siciliano;
15)  comuni compresi in aree D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata), D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), I.G.P. (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti;
16)  presenza delle seguenti attrattive enogastronomiche: cantine sociali, botteghe del vino, caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano visite dell'azienda per i turisti;
17)  presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristici tipici di acclarata qualità e notorietà.
G)  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, preso atto del parere comunque espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio, e sentita la Provincia regionale competente per territorio, emana il decreto di riconoscimento o di diniego.
H)  Contro il decreto dell'Assessore di concessione o diniego del riconoscimento è possibile richiedere un riesame che può essere disposto dall'Assessore attraverso l'espressione di un nuovo parere dell'Osservatorio regionale per il commercio. La richiesta di riesame è preclusa dall'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria.
I)  I provvedimenti di riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte emanati sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento decadono automaticamente a partire dall'1 gennaio 2009.
(2008.6.365)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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