REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2008 - N. 8
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 31 gennaio 2008.
Attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi. Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Riconoscimento statuti consorzi fidi per gli anni successivi al 2006.

Nelle more della predisposizione di apposite direttive, resesi necessarie in seguito alle modifiche intervenute nel quadro normativo, in materia di confidi, si comunica che le modalità ed i requisiti per il riconoscimento degli statuti dei consorzi fidi, per gli anni successivi al 2006, sono quelli previsti dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, che di seguito si riportano.
L'approvazione dello statuto è propedeutica all'ammissione dei benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di accedere ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, gli statuti dei confidi interessati devono essere approvati con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito.
L'istanza in bollo, a firma del legale rappresentante del confidi interessato, deve essere presentata al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia, dipartimento finanze e credito, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo.
Lo statuto - pena la non approvazione - deve espressamente prevedere:
a)  la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo rischi;
b)  nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
c)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
d)  l'obbligo di sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
e)  l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale;
f)  l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.
L'Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso.
Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.
Rimane inteso che per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, i confidi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei singoli bandi che ne disciplinano l'accesso.
Documentazione da allegare:
-  allegato SA - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
-  allegato SB - dichiarazione, resa dal rappresentante legale del consorzio, attestante:
-  di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'iscrizione nel registro delle imprese del consorzio;
-  il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
-  l'ammontare dell'eventuale apporto regionale per integrazione fondo rischi già in precedenza concesso e la sua attuale consistenza anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra confidi;
-  che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
-  allegato SC - eventuale decreto di approvazione del precedente statuto nel caso di consorzio già precedentemente accreditato dall'Amministrazione regionale.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito: MINEO 

(2008.6.364)039
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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