REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1
PALERMO - VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2008 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO n.1



LEGGE 6 febbraio 2008, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.
Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2008 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art.  2.
Stato di previsione della spesa

1.  Sono autorizzati, nei limiti imposti dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il rispetto del Patto di stabilità sottoscritto dalla Regione ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art.  3.
Elenchi

1.  Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2.  Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art.  4.
Oneri del personale

1.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 1.670 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di euro annui, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009.
2.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, quantificati con il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 4.768 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 36.094 migliaia di euro annui.
3.  Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 687 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 687 migliaia di euro annui; gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 2.416 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 2.416 migliaia di euro annui.

Art.  5.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2007, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.
2.  Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3.  Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art.  6.
Totale generale del bilancio annuale

1.  E' approvato in 24.875.250 migliaia di euro in termini di competenza ed in 19.314.053 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008.

Art.  7.
Allegati

1.  Per l'anno finanziario 2008 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art.  8.
Bilancio pluriennale

1.  E' approvato in 54.310.736 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D allegate alla presente legge.
2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2008-2010 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art.  9.
Quadri

1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2008.

Art.  10.
Azienda delle foreste demaniali

1.  E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010.

Art.  11.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2008.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2008.
  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1:
Il comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così dispone:
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695..
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. – Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio..
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
Fondo di riserva per le spese impreviste. – Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo..
Nota all'art. 3, commi 3 e 4:
L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
Assegnazioni di bilancio. – Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo..
Note all'art. 4, commi 1 e 2:
—  L'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.", così dispone:
Oneri del personale. – 1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 10.283 migliaia di euro annui.
2.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in 31.326 migliaia di euro annui.
3.  Gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 721 migliaia di euro; gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 510 migliaia di euro annui..
—  L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
Trattamento economico. – 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2.  Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3.  Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
4.  Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestane, servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza..
Nota all'art. 4, comma 3:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
Finalità ed àmbito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato (3).
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004..
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana.", così dispone:
Attribuzioni della Giunta regionale. – La Giunta regionale delibera:
1)  sull'indirizzo politico amministrativo, economico e sociale del Governo;
2)  sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti istituti ed aziende regionali;
3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
4)  sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende;
5)  sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
6) sui pareri che, in ordine allo proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
9) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
10) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.
Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.
E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.
La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.
La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;
b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dall'Unione europea;
c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 666
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) l'1 ottobre 2007.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 15 novembre 2007.
D.D.L. n. 722
Nota di variazioni al disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 10 gennaio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 10 gennaio 2008.
D.D.L. n. 723
II nota di variazioni al disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 10 gennaio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 10 gennaio 2008.
Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 97 del 10 gennaio 2008.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 97 del 10 gennaio 2008; n. 98 del 14 gennaio 2008; n. 99 del 15 gennaio 2008; n. 100 del 16 gennaio 2008.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 100 del 16 gennaio 2008.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Ortisi.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 114 del 17 gennaio 2008; n. 116 del 23 gennaio 2008 e n. 118 del 25 gennaio 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 120 del 26 gennaio 2008.


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(2008.5.336)017



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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