REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2008 - N. 7
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 dicembre 2007.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Cerda.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 84 del 10 maggio 1979, con il quale è stato approvato il piano di fabbricazione del comune di Cerda;
Vista la deliberazione della commissione straordinaria n. 35 del 26 giugno 2007, avente come oggetto "Modifica artt. 3, 4 e 5 del regolamento edilizio comunale - Costituzione della commissione edilizia";
Visti gli artt. 3, 4 e 5 del regolamento edilizio vigente del comune di Cerda;
Visto il parere espresso dall'unità operativa 3.2 del servizio III del 3 dicembre 2007, n. 16;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere che costituisce allegato al presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è approvata la modifica agli artt. 3, 4 e 5 del vigente regolamento edilizio del comune di Cerda, adottata con deliberazione della commissione straordinaria n. 35 del 26 giugno 2007, così come segue:
Art. 3 - Attribuzione della commissione edilizia - La commissione edilizia dà parere al dirigente dell'area tecnica:
a)  su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale, comprese quelle all'art. 9 della legge 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche;
b)  sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui al successivo art. 6;
c)  sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui al successivo art. 17, qualora il responsabile del procedimento lo ritenga necessario;
d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
e)  su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
f)  sui progetti per i quali il responsabile del procedimento ritiene, che per la loro complessità, necessitano di parere preventivo da parte della commissione stessa.
Al fine della regolare attuazione del programma di fabbricazione, degli eventuali piani particolareggiati e di lottizzazione, per la salvaguardia degli ambienti monumentali, delle caratteristiche ambientali e del paesaggio, nonché per garantire sia in sede di progettazione che in esecuzione il rispetto delle norme edilizie, dei regolamenti e la razionale ed armonica edificazione della città.
Art. 4 - Composizione della commissione edilizia - La composizione edilizia si compone di:
a) membri di diritto:
-  tecnico comunale incaricato dal dirigente dell'area tecnica che svolgerà funzione di presidente;
-  capo servizio di igiene pubblica o funzionario medico suo delegato, con diritto di voto;
-  dipendente comunale incaricato dal dirigente dell'area tecnica con funzione di segretario, senza diritto di voto;
b)  membri nominati dal sindaco con diritto di voto:
-  un ingegnere, designato fra una terna proposta dal relativo ordine professionale competente;
-  un architetto, designato fra una terna proposta dal relativo ordine professionale competente;
-  un geometra, designato fra una terna proposta dal relativo ordine professionale competente;
-  un legale esperto in materia di urbanistica;
-  eventualmente un geologo, un agronomo o perito agrario.
Nel caso di istanze di concessioni riguardanti edilizia residenziale pubblica, la commissione edilizia dovrà essere integrata con un perito industriale.
I commissari nominati dal sindaco durano in carica cinque anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e comunque decadono alla fine e/o cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati.
Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.
Art. 5 - Funzionamento della commissione edilizia - La commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del sindaco.
Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, oltre il tecnico comunale presidente.
I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.
Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.
I componenti della commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia", completata della data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti:
1)  parere dell'unità operativa 3.2, servizio III, del 3 dicembre 2007, n. 16;
2)  deliberazione commissione straordinaria n. 35 del 26 giugno 2007 del comune di Cerda.

Art. 3

Il comune di Cerda è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2007.
  LIBASSI 

(2008.3.192)116
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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