REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2008 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 febbraio 2008, n. 1.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Risultati differenziali e ricorso al mercato

1.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2008 è determinato in termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2009 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l'anno 2010 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893 migliaia di euro.
3.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 774.720 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 e 241.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
4.  Per l'esercizio finanziario 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. l.
Art.  2.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2006 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2007, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.
3.  Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art.  3.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1997, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.
3.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2006 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2005, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2007 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5.  Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.
6.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1 e 3, sussista ancora l'obbligazione della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7.  Le disposizioni contenute nell'articolo 2 e nel presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Art.  4.
Accantonamento negativo

1.  In relazione all'accertamento delle entrate destinate al finanziamento del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori, della frazione dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della Regione, è disposto uno specifico accantonamento negativo previsto nella Tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
Art.  5.
Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali

1.  Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, discendenti dalla definizione del contenzioso instaurato con lo Stato per l'applicazione del medesimo comma, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale della Regione, al finanziamento della maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"3.  Con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione".
Art.  6.
Assegnazioni in favore delle autonomie locali

1.  Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
4.  Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, transitato alla Regione e l'importo relativo alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente a quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati comunicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al dipartimento regionale delle finanze e del credito da ciascuna provincia regionale, in base alle risultanze dei rendiconti, la Ragioneria generale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a spese d'investimento una quota pari ad almeno il 7,5% con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
5.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Dopo il comma 11 dell'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002, è aggiunto il seguente comma:
"12.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni".
7.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale.
8.  Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002.
9.  Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, è destinata alle finalità previste dallo stesso articolo 76, comma 1ter, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.
10.  A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l'esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.
11.  Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"3.  Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".
12.  Per gli interventi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.
13.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004, le parole "del 2,5%" sono soppresse ed è aggiunto, dopo il medesimo comma 1, il seguente comma:
"2.  Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro".
14.  Nell'ambito delle disponibilità dei fondi di cui all'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, destinati dalla Conferenza di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall'ente locale interessato alla gestione del servizio.
Art.  7.
Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF

1.  In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 10% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni a carico del bilancio regionale. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
2.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, per ciascun comune sul fondo ordinario è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva di cui al comma 1 ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2009, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative tali da garantire, comunque, la dotazione ordinaria relativa ai singoli Enti e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
Art.  8.
Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia

1.  Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2008". Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2007, fatta salva l'incidenza del parametro di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 17/2004, secondo modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, in favore dei comuni che hanno adottato gli adempimenti ivi previsti entro il 31 dicembre 2007.
Art.  9.
Trattamento economico accessorio dei dirigenti regionali

1.  Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il trattamento economico accessorio dei contratti in essere stipulati dai dirigenti regionali con i responsabili delle strutture di massima dimensione della Regione deve essere rinegoziato, tenendo conto degli importi assegnati a ciascun dipartimento, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o dell'Assessore ed ufficio speciale, a seguito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Art.  10.
Oneri salario accessorio

1.  Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono inseriti i seguenti periodi: "A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario.".
Art.  11.
Cittadini disabili

1.  Le province regionali e i comuni della Regione devono assicurare locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili, di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiamati a cariche elettive o a incarichi presso organi istituzionali. All'onere del presente articolo si provvede mediante parte delle disponibilità, sino alla misura dell'1%, del fondo in favore degli enti locali.
Art.  12.
Consigli di amministrazione Centro regionale Helen Keller e Stamperia Braille

1.  All'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, sono abrogate le parole "una sola volta".
Art.  13.
Agenzia regionale per i rifiuti e le acque

1.  All'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole "ente strumentale della Regione e";
b) al comma 2 le parole da "ed è posta" sino a "indirizzi programmatici" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività.";
c) al comma 9, lettera b), dopo le parole "del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono aggiunte le seguenti ", sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia.";
d) al comma 11 le parole ", salve le disposizioni di cui al presente articolo," sono sostituite dalle parole "ed alle competenze dei suoi organi collegiali";
e) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo "A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione.".
Art.  14.
Programmazione fondi europei 2007-2013

1.  Per ciascun obiettivo e per ciascun asse degli interventi previsti nel Programma operativo-Sicilia 2007-2013, il Governo regionale annualmente pubblica e relaziona all'Assemblea regionale siciliana, congiuntamente all'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria, in ordine allo stato degli impegni di spesa pubblica e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, ai beneficiari dei fondi erogati e alla tipologia degli interventi attivati, nonché in merito ad ogni altro elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo del programma.
Art.  15.
Associazionismo di impresa

1.  Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, la parola "venti" è sostituita con la parola "cinque".
Art.  16.
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1.  All'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera a) del comma 3, aggiungere le seguenti: "la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti";
b) al comma 6 dopo le parole "funzionamento dell'ufficio" aggiungere le seguenti "e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste,".
2.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, relativamente alla presentazione delle istanze e delle istruttorie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, si avvale dell'ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
3.  Per le finalità di cui alla legge regionale 19 settembre 1999, n. 16, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, la spesa annua di 500 migliaia di euro.
4.  Al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, si applica, per il trattamento accessorio, l'articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
Art.  17.
Revoca contributi

1.  I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva.
Art.  18.
Costituzione parte civile

1.  Fermo restando il diritto della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di costituirsi parte civile nei confronti di qualunque cittadino imputato di reati connessi all'associazione mafiosa, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui sopra di promuovere azioni civili di risarcimento di danni quando sia intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato riguardante pubblici amministratori o dipendenti delle amministrazioni medesime.
Art.  19.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione

1.  Il termine per la presentazione delle istanze per accedere alla definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione in materia di beni demaniali e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2008.
Art.  20.
Modifica scadenza - limite di impegno

1.  Alla Tabella L allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, l'anno terminale "2019" del limite di impegno di 4.067 migliaia di euro autorizzato per le finalità del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, converito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche, U.P.B. 2.2.2.6.6, capitolo 542946, è sostituito con l'anno "2013".
Art.  21.
Tabella H – Modifica denominazione

1.  All'U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 148102, dopo le parole "Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario" aggiungere le parole "e specificatamente per il Consorzio agrario di Palermo per le finalità dell'articolo 29 del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)".
Art.  22.
Enoteca regionale della Sicilia

1.  Nell'ambito del programma annuale di attività istituzionale, l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad erogare un contributo annuo da destinare alle sedi Enoteca regionale della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, a valere sulla disposizione finanziaria assegnata all'Istituto per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5.
Art.  23.
Programmazione di opere pubbliche

1.  In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2008 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2008.
Art.  24.
Piano regionale dell'offerta formativa

1.  Per il finanziamento del "Piano regionale dell'offerta formativa" di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa annua di 225.000 migliaia di euro.
Art.  25.
Recupero degli edifici situati nei centri storici

1.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni finalizzate alla concessione di mutui ventennali contratti dai proprietari di unità immobiliari da adibire a residenza principale o secondaria del richiedente ubicati nei centri storici e nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia, finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ponendo a carico del bilancio regionale il costo totale dei relativi interessi ovvero per la rinegoziazione o nuova stipula dei mutui contratti entro i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dai soggetti utilmente ivi inseriti che non hanno ottenuto il beneficio alla data di scadenza della graduatoria stessa.
2.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, un limite d'impegno ventennale dell'importo di 1000 migliaia di euro, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art.  26.
Riscatto di alloggi popolari

1.  Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:
"3.  Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.".
Art.  27.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37

1.  Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, alla normativa di cui all'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 37/1994, dopo le parole "Enti pubblici finanziatori" sono aggiunte le parole "e da società abilitate all'esercizio del credito, secondo la vigente normativa in materia".
2.  Relativamente alle garanzie assunte a carico del bilancio della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 37/1994, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concludere transazioni con i creditori, nella misura del 60% dei debiti garantiti, con contestuale liberazione integrale dei garanti.
3.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si procede con decreto assessoriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.  28.
Reiscrizione di economie in materia di artigianato

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione sulle somme perenti agli effetti amministrativi, eliminate dalle scritture contabili della Regione nell'esercizio finanziario 2007, relative ad impegni assunti per le finalità previste dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 344107 e U.P.B. 8.2.1.3.4, capitolo 343305) che possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed al pagamento dei contributi in conto interessi alle imprese artigiane e commerciali erogati tramite i consorzi fidi, così come previsto dall'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, relativi agli anni pregressi 2004, 2005 e 2006.
Art.  29.
Trasferimento immobili al comune di Altofonte

1.  Al fine di consentire la ristrutturazione e il ripristino degli immobili in stato di abbandono del "collegio di Maria" ricadenti nel territorio del comune di Altofonte, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione assume idonee iniziative finalizzate a trasferire gli immobili al patrimonio dello stesso comune.
Art.  30.
Contributo al centro studi "Pio La Torre"

1.  A decorrere dall'anno 2008, è concesso al centro studi "Pio La Torre" un contributo di 180 migliaia di euro.
Art.  31.
Trasporto pubblico locale

1.  Dopo il comma 6-bis dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è aggiunto il seguente:
"6 ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.".
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Al numero 2 del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, dopo le parole "di competenza comunale" aggiungere le seguenti "comprese le linee tranviali sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l'impatto ambientale o migliorare il servizio,".
Art.  32.
Abrogazione di norme

1.  L'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato istituito il Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari e assicurativi, è abrogato.
2.  L'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, istitutivo dell'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio, è abrogato.
Art.  33.
Assicurazione infortuni correlati all'attività venatoria

1.  Il comma 7-bis dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è così sostituito:
"7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato.".
Art.  34.
Fondi globali e tabelle

1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2008, nell'allegata tabella "C".
3.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella F sono abrogate.
6.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella G.
7.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 10/1999, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell'allegata Tabella H.
8.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata Tabella I.
9.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella L.
Art.  35.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1.  Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato.
2.  Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2008.
Art.  36.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2008.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  BENINATI 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  COLIANNI 
Assessore regionale per i lavori pubblici  CONSOLI 
Assessore regionale per la sanità  LAGALLA 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  MISURACA 



Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF





NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
«Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.».
Nota all'art. 1, comma 3:
Il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).", così dispone:
«18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.».
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
«Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto. – 1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.».
Note all'art. 3, comma 6:
Gli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così, rispettivamente, dispongono:
«7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. – Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
«8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. – Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".».
Note all'art. 5, comma 1:
I commi 830, 831 e 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così dispongono:
«830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.
831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.».
Nota all'art. 5, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Destinazione dell'avanzo finanziario. – 1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente, è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15.
2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione.».
Note all'art. 6, comma 1:
— I commi da 189 a 193 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così, rispettivamente, dispongono:
«189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.».
«190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.».
«191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.».
«192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.».
«193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.».
—  L'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.
2. Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per il triennio 2006-2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
4. Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.
5. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.
6. Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.».
Nota all'art. 6, commi 2, 5, 6, 8, 9, 12 e 14:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma 6 che pure si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. – 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.
1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. (Abrogato).
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.
12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25 per cento delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.».
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
«Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. – 1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con D.M. 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.".
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7. All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine dell'articolo dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei comuni in convenzione".
8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".
Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.".
15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".
19. (Abrogato).
20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33. Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunge le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».
Nota all'art. 6, comma 3:
L'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
«Assegnazioni autonomie locali. – 1. Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono erogate in quattro trimestralità posticipate.
2. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.».
Note all'art. 6, comma 4:
—  Gli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", così, rispettivamente, dispongono:
«Art. 5 - Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. – 1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal D.P.Reg. 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:
a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
b) il sindaco del comune capoluogo;
c) due sindaci dei comuni della provincia;
d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
f) due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.».
"Art. 10 - Oneri finanziari. – 1. Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:

Articolo  Esercizio finanziario 2006 Esercizio finanziario 2007 
100 100 
3, lett. a)  1.000 – 
3, lett. f)  200 – 
Totale  1.300 100 

2. Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
2-bis. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
2-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.
2-quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».
—  L'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
«Imposta sulle assicurazioni. – 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.
3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge."
Nota all'art. 6, comma 7 e 14:
L'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
«Conferenza Regione - Autonomie locali. – 1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle Province.
2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.
4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.
6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato."
Note all'art. 6, comma 10:
Gli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, recante: "Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.", così, rispettivamente, dispongono:
«Art. 1 - Disposizioni generali. – In conformità alle disposizioni di principio e di indirizzo di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138, i posti in organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, sono attribuiti, con effetto dal 1 giugno 1985, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla pubblicazione delle graduatorie effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 15, se posteriore, agli idonei negli esami espletati ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, che prestano servizio presso ogni singolo ente, per qualifiche uguali o equiparabili. »
"Art. 2 - Contingente unico regionale. – Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, risultano ancora disponibili nella Regione, nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili presso i consorzi di comuni e di province, le aziende municipalizzate, gli istituti autonomi case popolari, l'ente di sviluppo agricolo, le opere universitarie, le aree di sviluppo industriale ed i relativi consorzi ed ogni altra amministrazione od ente sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o di enti locali territoriali, compresi quelli individuati nell'allegato A della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, sono attribuiti, con effetto dal 1 giugno 1985, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda. A tal fine sarà individuato, a cura dell'Amministrazione regionale, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dai predetti idonei, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente articolo. Nelle more della collocazione in ruolo, i soggetti di cui al presente comma continuano a prestare servizio presso gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge li utilizzano.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad emanare gli occorrenti provvedimenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»
«Art. 5 - Soprannumero. – Espletate le procedure di cui agli articoli 1 e 2, gli idonei non ancora immessi nei ruoli organici per mancanza di posti disponibili sono collocati in soprannumero, con effetto dal 1 giugno 1985, nei ruoli organici del personale di qualifica iniziale eguale o equiparabile degli enti medesimi presso i quali prestano servizio.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad emanare i conseguenti provvedimenti.
Nel caso in cui in una stessa provincia risultino enti che hanno ruoli di personale con qualifiche eguali o equiparabili a quelle di cui al primo comma e i cui posti in organico risultino vacanti, gli idonei non ancora immessi nei ruoli organici o non collocati in soprannumero sono inquadrati nei posti disponibili. Alla attuazione del presente comma provvede il Presidente della Regione su domanda degli interessati sentite le amministrazioni competenti e in ogni caso per le esigenze dell'Amministrazione centrale della Regione.»
Nota all'art. 6, comma 11:
L'art. 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni. – 1. Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento dell'attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, è autorizzato, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, a provvedere, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, mediante decreto, a:
a) definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l'istituzione di nuovi comuni;
b) individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza;
c) quantificare l'ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;
d) assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.
2. Con l'accredito ai comuni di nuova istituzione del primo incremento di risorse finanziarie da parte dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si intende cessata la materia del contendere fra il comune originario e quello di nuova istituzione.
3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali."
Nota all'art. 6, comma 13:
L'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. - 1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro.".
Note all'art. 6, comma 14:
Gli articoli 1 e 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, recante: "Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1 - 1. Le Province regionali ed i comuni costieri ricadenti nel loro territorio provvedono, a mezzo di conferenza di servizi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni stessi da adibire alla balneazione fra quelle ritenute idonee a tale scopo dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
2. Lungo le spiagge di cui al comma 1 i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l'incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
4. Il servizio di vigilanza predisposto dai comuni deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.".
"Art. 5 - 1. L'Assessore per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio. Un contributo annuo pari alla metà del restante 50 per cento sarà erogato a ciascun comune costiero dalla Provincia regionale competente per territorio.
2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni provvedono a far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali apposita istanza documentata. L'Assessore provvede ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno.".
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Definizione delle pratiche per il condono edilizio. - 1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
2.  In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.
3.  Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.
4.  La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2008, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.".
Note all'art. 9, comma 1:
-  L'art. 66 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, così dispone:
"Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.  -  1. Per l'anno 2006 il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è determinato in misura pari alle somme definitivamente stanziate allo stesso titolo nel bilancio dell'anno 2005.
2.  Al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede con la dotazione finanziaria da prevedere in bilancio in misura pari alla spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2006, aumentata:
a)  della eventuale maggiorazione concordata in sede di rinnovo contrattuale tra ARAN e sindacati nell'ambito delle percentuali di incremento stabilite per i vari bienni;
b) delle somme derivanti dalle sponsorizzazioni dell'art. 43 della legge n. 449/97 per la parte imputabile alla dirigenza;
c) dell'importo annuo delle retribuzioni d'anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio 2006 con esclusione dell'importo relativo alle risoluzioni consensuali di cui all'art. 53.
d)  dagli importi non attribuiti ai dirigenti per effetto della graduazione dell'indennità di risultato nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali utilizzazioni ai sensi del precedente art. 43.
3.  Le somme di cui alla lettera d) del precedente comma sono assegnate al dipartimento o altra struttura equiparata che abbia realizzato quelle economie.
4. In caso di attivazione di nuove strutture di massima dimensione o intermedie, autorizzate con legge e/o atti deliberativi di Giunta, conseguenti all'attribuzione di nuove competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza e con incremento stabile delle relative dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura, con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
5.  Alla ripartizione del fondo per la Regione siciliana provvede il dipartimento bilancio e tesoro sulla base di tre parametri corrispondenti a:
a)  spesa storica;
b) strutture esistenti al 30 novembre dell'anno precedente;
c) dirigenti assegnati alla stessa data.
Sono in ogni caso possibili successive variazioni conseguenti all'attuazione di norme e/o di atti deliberativi di Giunta che prevedano redistribuzione o attribuzione di nuove competenze fra strutture di massima dimensione ed uffici speciali, fermo restando che in caso di cessazione di competenze i fondi sino ad allora utilizzati sono assegnati alle strutture presso cui i dirigenti interessati stipulano gli atti di incarico equivalenti, secondo le norme e nei limiti di cui agli artt. 41 e 42.
6.  Con gli stessi criteri si determina l'analogo fondo negli enti regionali che applicano il contratto.
7.  Sono a carico del fondo anche gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 36, 40, 41 e 42.
8. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che a consuntivo risultassero ancora disponibili, sono destinate al fondo di cui al presente articolo nell'anno successivo.".
-  L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 , recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 , recante: "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Garanzie occupazionali. - 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del progetto n. 67, già finanziato con decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto ministeriali 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.
4.  I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
5.  In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", così dispone:
"Soggetti aventi diritto. -  1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3.  Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
Note all'art. 12, comma 1:
Gli articoli 2 e 6 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 , recante: "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro 'Helen Keller' di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, così risultano:
"Art. 2  - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'articolo 1.
2.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.
3. [abrogato].
4. La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali. I componenti del consiglio d'amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
5.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.".
"Art. 6 - 1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, che può servire per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista.
2.  La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dall'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. I componenti del consiglio d'amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità della stamperia regionale Braille sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente e due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.".
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 , recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. - 1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività.
3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a)  a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
p) [soppressa];
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il registro italiano dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere.
4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c)  definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f)  verifica i costi di recupero e smaltimento;
g)  controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti (7):
-  la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3;
-  l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) ad n) del comma 3;
-  infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
-  osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da ad) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali.
6-bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma.
7.  Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'ufficio del commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli enti ed uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.
8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale.
9. Sono organi dell'Agenzia:
a)  il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
a-bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13, dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia.
10. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora i direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.
11.  L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ragioneria generale della Regione.
11-bis.  Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.
12.  Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.
13.  Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. 28 giugno 2002, n. 3224, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.
13-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.
16.  Il ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 , recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Associazionismo di impresa - 1. Al fine di favorire e consolidare i processi di aggregazione tra soggetti che esercitano un'attività economica sotto qualsiasi forma giuridica è autorizzata la concessione di un contributo per la costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che associno almeno cinque imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo, comprese le attività di bed and breakfast, dei servizi, ivi incluse le attività nel campo culturale, artistico e dello spettacolo. Dei consorzi possono fare parte anche liberi professionisti.
2.  I contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nei limiti del regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 sugli aiuti de minimis nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L10 del 13 gennaio 2001, per le spese di costituzione e per le spese di gestione dei servizi comuni alle imprese consorziate per i primi tre anni di avviamento. Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per le spese di gestione ai consorzi esistenti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa relativa alla costituzione e sono pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.".
Nota all'art. 16, comma 1:
L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 , recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. - 1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.
2.  Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Il Garante:
a)  pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale o nel caso in cui essi abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti;
b)  vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle Aziende unità sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
c)  promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
d)  promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;
e)  esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
4.  Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.
5.  Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con D.P.Reg., nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio. Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi é collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste, e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.
7.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.".
Nota all'art. 16, commi 2 e 3:
La legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 reca "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 agosto 1999, n. 40.
Nota all'art. 16, comma 4:
L'articolo 88 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, così dispone:
"Utilizzazione del fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni - 1. Le risorse che compongono il fondo sono prioritariamente utilizzate per:
- incentivare la realizzazione di turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro;
-  compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegate a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione;
-  incentivare la produzione collettiva per il miglioramento dei servizi;
-  finanziare le progressioni economiche di categoria destinando a tale scopo quote di risorse aventi carattere di certezza e stabilità;
-  corrispondere compensi correlati al merito, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale, in modo selettivo.
2.  L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento di produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati anche in funzione di quanto rilevato dai sistemi interni di controllo di gestione.
3.  Per la Regione siciliana la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3, individua preliminarmente, nell'ambito del fondo, le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche di categoria, nella misura massima del 30%.
4.  La contrattazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera "A", individua nell'ambito del fondo le risorse da destinare al finanziamento:
a)  delle progressioni economiche orizzontali di categoria, limitatamente agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000;
b)  delle posizioni organizzative;
c) dei piani di lavoro;
d)  dei progetti obiettivo;
e) del compenso per la qualità della prestazione professionale individuale.
Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità di cui al comma precedente e di cui alla lettera a) del presente comma, il fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito.
5.  Le contrattazioni di cui all'art. 4, individuano nell'ambito del Fondo le risorse assegnate alla struttura da destinare al finanziamento:
a)  nella misura massima del 5% a remunerare la retribuzione di posizione correlata alle posizioni organizzative nella misura prevista dall'art. 29, ivi compresa l'indennità di risultato;
b)  nella misura massima del 10% per progetti obiettivo;
c)  delle indennità di cui all'allegato "M" nelle misure ivi previste;
d)  nella misura massima del 20% per lavoro straordinario;
e)  nella misura minima del 70% a remunerare la partecipazione ai piani di lavoro di cui all'art. 92;
f)  nella misura massima del 20% delle risorse di cui alla precedente lettera e), a remunerare il compenso per la qualità della prestazione professionale individuale.
6. Le modalità, i criteri ed i termini di utilizzazione del fondo appositamente inserito nel bilancio regionale per l'anno 2005, destinato al trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, saranno determinate con la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3. Fino alla stipulazione del predetto accordo ai soggetti sopra individuati continuerà ad essere erogato il salario accessorio secondo i criteri fino a tutt'oggi applicati.
7.  Con effetto dall'1 gennaio 2005, la maggiorazione del 30% dell'indennità per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'accordo sulla "retribuzione accessoria per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali" recepito con il D.P.R.S. n. 10 del 22 giugno 2001, si applica anche al personale adibito alla guida delle auto di servizio assegnate al Presidente, agli assessori e ai capi di gabinetto. La stessa indennità e la relativa maggiorazione sono attribuite, con analoga decorrenza, all'autista addetto alla guida dell'auto di servizio dell'ufficio di rappresentanza di Roma.
8.  Le risorse per il finanziamento di quanto previsto ai commi 6 e 7, sono assicurate dal Governo regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio della Regione siciliana.".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 , recante: "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:
"1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
1-bis.  La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
2.  La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.".
Nota all'art. 19, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 , recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a)  le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall'attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;
c)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
d)  definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;
e)  conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all'attività ed ai compiti da quest'ultimo espletati .
5-bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l'oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell'istanza stessa. La commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.
6.  Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l'esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso a decorrere dall'1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta Commissione di conciliazione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.
8. La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni. La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.
9-bis.  La Commissione di conciliazione esercita, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d'uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l'eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.
10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. [Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7].
12.  I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14. La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17.  Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
Note all'art. 20, comma 1:
-  La tabella "L" allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", concerne: "Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2005-2007".
-  La legge 8 agosto 2002, n. 178, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate".
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante: "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.", così dispone:
"Art. 5 - Enoteca regionale della Sicilia.
1. È istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
c) organizzare corsi e stage formativi;
d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enoteche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.".
Nota all'art. 23, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", che, limitatamente alla Regione Sicilia, sostituisce l'art. 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca:
"Art. 14. - Programmazione dei lavori pubblici. - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno 60 giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.
11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della Provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18. È, altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente; purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.".
Nota all'art. 24, comma 1:
La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, reca: "Addestramento professionale dei lavoratori.".
Note all'art. 25, comma 1:
-  L'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.", così dispone:
"Art. 20 - Definizione degli interventi. - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.".
-  L'art. 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"Art. 137. - Interventi per il conseguimento della proprietà della prima casa. - 1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130.
2. Il limite di superficie consentito è aumentato del 30 per cento in caso di acquisto di alloggio già occupato dal soggetto avente diritto da oltre un biennio o di acquisto da parte del comproprietario di un appartamento delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare, nonché nel caso di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo stesso limite è aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati anteriormente al 1950.
3. La costruzione della prima abitazione deve essere realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero in terreno di proprietà del richiedente ricadente in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.
4. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.
5. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per alloggio nei Comuni capoluoghi di Provincia, in lire 150 milioni nei Comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti Comuni.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati altresì in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate, e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.
7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del Tesoro. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento. A tutti gli aventi diritto che hanno precedentemente già stipulato l'atto di erogazione e quietanza di mutuo sarà rideterminato il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari secondo quanto previsto dal presente articolo a far data dall'entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 25, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Art. 3 - Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 26, comma 1:
L'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti e agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti.
2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.
3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
7. E' consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.
8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.
9. Gli alloggi acquistati ai sensi integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".".
Note all'art. 27, commi 1 e 2:
-  L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante: "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo che si annota risulta il seguente:
"Art. 2 - 1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2.  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori e da società abilitate all'esercizio del credito, secondo la vigente normativa in materia.
3.  Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4.  Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5.  Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.".
-  L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia.", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, così dispone:
"Art. 1. - Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola - 1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante: interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".
1-bis.  Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
2.  Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.
3.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.".
Note all'art. 28, comma 1:
-  L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Art. 8. - Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2.  Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3.  La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4.  La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6.  Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7.  Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.".
-  Gli artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante: "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.", così dispongono:
"Art. 27 - 1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2.  Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3.  Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi.
4.  Soppresso.
5.  Soppresso.
6.  Soppresso".
"Art. 28 - I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
-  L'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Art. 72 - Finanziamento commesse e contributi in conto interessi - 1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
a)  contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b)  finanziamento alle commesse di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali;
d)  finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7.".
-  L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", così dispone:
"Art. 11 - Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi - 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.
2.  A decorrere dall'1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.".
Nota all'art. 31, comma 1:
L'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Art. 27 - Disposizioni relative al turismo - 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".
4.  Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a)  tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi E 370.000;
2) unità di rete Eolie E 660.000;
3) unità di rete Pantelleria - E 40.000;
4) unità di rete Pelagie E 180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie E 250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre I.V.A., ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati I.S.T.A.T. relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale I.S.T.A.T. relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile alldei costi di esercizio. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel decreto n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre I.V.A.; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel decreto n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (U.P.B. 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti I.S.T.A.T. di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.
6bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.
6ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.
7.  Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.".
All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".
12.  Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
"1.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate alldei contributi relativi all'anno 2004.".
13.  Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14.  Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione".
Nota all'art. 31, comma 3:
L'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante: "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Art. 5. - I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:
1)  le autolinee extraurbane in concessione di competenza regionale, gestite da aziende pubbliche, private e loro consorzi;
2)  le autolinee urbane ed extraurbane di competenza comunale comprese le linee tranviali sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l'impatto ambientale o migliorare il servizio gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private o gestite direttamente, in economia o a mezzo di azienda speciale, dagli enti locali o dai loro consorzi;
3)  le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575;
4)  gli impianti di funivia dei comuni di Erice e di Taormina.".
Nota all'art. 33, comma 1:
L'art. 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Art. 17. - Esercizio dell'attività venatoria. - 1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2.  Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3.  E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4.  Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
5.  La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6.  Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'articolo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate.
7.  L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.
7bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato.
8.  I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9.  Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.
10.  In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.".
Nota all'art. 34, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Art. 10. - Fondi globali - 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2.  Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
4.  I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.".
Nota all'art. 34, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Art. 3. - Legge finanziaria - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 34, comma 8:
L'art. 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." così dispone:
"Art. 200. - Disposizioni finali - 1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2.  Con l'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni di spesa.
3.  Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 665
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) l'1 ottobre 2007.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 15 novembre 2007.
D.D.L. n. 721
Nota di variazioni al disegno di legge "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 10 gennaio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 10 gennaio 2008.
D.D.L. n. 724
II nota di variazione al disegno di legge "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008" e tabelle aggiornate.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 10 gennaio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 10 gennaio 2008.
Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 97 del 10 gennaio 2008.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 97 del 10 gennaio 2008; n. 98 del 14 gennaio 2008; n. 99 del 15 gennaio 2008; n. 100 del 16 gennaio 2008.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 100 del 16 gennaio 2008.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Ortisi.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 114 del 17 gennaio 2008; n. 116 del 23 gennaio 2008; n. 119 del 25 gennaio 2008 e n. 120 del 26 gennaio 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 120 del 26 gennaio 2008.
(2008.5.335)083
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 76 -  64 -  31 -  21 -  80 -  77 -