REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2008 - N. 5
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 15 gennaio 2008.
Modifiche al decreto 24 febbraio 2006, concernente modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 19, comma 12 bis, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005;
Visto l'art. 1, comma 13, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, che prevede: "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 del presente articolo";
Visto il decreto 24 febbraio 2006 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici pro-tempore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 12, del 10 marzo 2006, con il quale sono state approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come vigente in Sicilia;
Visto il verbale della riunione, corredato del relativo allegato, tenuta il 19 luglio 2007 con l'INPS, l'INAIL e le casse edili, dove sono state previste le modifiche da apportare alle suddette modalità attuative, allegate al decreto 24 febbraio 2006;
Vista la nota 2 agosto 2007, n. 53306, con la quale il suddetto verbale è stato notificato sia ai soggetti assenti che ai partecipanti alla riunione del 19 luglio 2007, assegnando un termine di trenta giorni per l'invio di eventuali osservazioni con riferimento a quanto convenuto nella predetta riunione;
Considerato che nessuna osservazione è pervenuta a questo Assessorato;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 451 del 13 novembre 2007, con la quale sono state condivise le modifiche delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come vigente in Sicilia nel testo rimesso dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Decreta:


Art. 1

All'art.  2 delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come vigente in Sicilia, allegate al decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici pro-tempore 24 febbraio 2006, sono aggiunti i seguenti periodi: "Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di autocertificazione". "All'atto della presentazione del documento unico di regolarità contributiva al medesimo deve essere allegata copia del codice identificativo pratica (C.I.P.) da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto".

Art. 2

All'art. 8 delle suddette modalità attuative allegate al decreto 24 febbraio 2006, dopo le parole "regolarità contributiva" sono aggiunte le seguenti parole "nella fase di partecipazione alla gara".

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.
Palermo, 15 gennaio 2008.
  CONSOLI 

Allegato
NOTA:  Al fine di facilitarne la lettura, restando invariati il valore e l'efficacia degli atti trascritti, secondo le relative fonti, si riporta il testo delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come vigente inSicilia, allegate al decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici pro-tempore 24 febbraio 2006, contenente le modifiche agli artt. 2 e 8 approvate con il presente decreto:

Art. 1

La produzione di certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla cassa edile, dimostrante la "regolarità contributiva", costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento (aperte, negoziate e ristrette) di appalti e di concessioni di lavori pubblici.

Art. 2

La regolarità contributiva è certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).
Ai fini di cui all'art. 19, comma 12bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti. "Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di autocertificazione".
"All'atto della presentazione del documento unico di regolarità contributiva al medesimo deve essere allegata copia del codice identificativo pratica (C.I.P.) da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto".

Art. 3

La certificazione o attestazione deve riferirsi a tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi.

Art. 4

E' consentita la dimostrazione del requisito della regolarità contributiva anche attraverso la produzione di copia autenticata conforme alla documentazione originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di data non anteriore a giorni 120 dal rilascio.

Art. 5

E' ammissibile alla procedura di affidamento il concorrente che, in conformità alle normative di settore, e in assenza delle certificazioni di cui ai superiori artt. 1 e 2, dimostri la formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il medesimo non è stato rilasciato.
Il procedimento di formazione del silenzio assenso, previsto dall'I.N.P.S., si considera analogicamente applicabile anche alle casse edili.
Parimenti è ammissibile il concorrente che, in difetto della certificazione di cui ai superiori artt. 1 e 2 e della dichiarazione di cui al comma 1, alleghi alla propria offerta, nell'ipotesi di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.

Art. 6

Qualora il concorrente opti, in luogo della certificazione prevista ai superiori artt. 1 e 2, per la produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il documento da redigersi sulla base di apposito modulo predisposto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, da parte delle stazioni appaltanti, deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a)  numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, cassa edile;
b)  che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c)  che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
d)  ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.
Nell'ipotesi dell'opzione predetta, prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei confronti di tutti i soggetti che si sono avvalsi della facoltà come sopra prevista.
Eguale verifica va effettuata nelle ipotesi di cui al precedente art. 5.

Art. 7

E' inibita alla stazione appaltante, ai fini della sussistenza del requisito, qualsiasi valutazione di merito sulla portata quantitativa e/o qualitativa dell'eventuale irregolarità contributiva, fatta salva la valutazione in ordine alla congruità della documentazione e dichiarazione di cui al superiore art. 6; altrettanto dicasi per il seggio di gara.

Art. 8

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dimostrare la regolarità contributiva nella fase di partecipazione alla gara, nella fase di stipulazione del contratto e nella fase di esecuzione del contratto medesimo, secondo le norme vigenti.

Art. 9

La dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 75 del D.P.R. n. 554/99, in ordine al punto c) dell'art. 1 della stessa legge, non assorbe né sostituisce gli adempimenti previsti dalle superiori disposizioni.

Art. 10

L'eventuale esclusione da una procedura di selezione, a causa della mancata dimostrazione del requisito della regolarità contributiva, non impedisce la partecipazione ad altra procedura di affidamento.
(2008.3.162)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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