REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2008 - N. 5
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 18 gennaio 2008.
Disposizioni sulla pesca professionale del rossetto.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 deI 1965, ed in particolare l'art. 126;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attività di pesca speciale del novellame da consumo e del rossetto:
Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 145, recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Preso atto delle decisioni del Consiglio dei ministri (UE), adottate nel corso della riunione del 21 dicembre 2006 relativamente alla fissazione di tac e quote, nonché misure tecniche di conservazione per il Mediterraneo per quanto si riferisce, tra l'altro, per le pesche tradizionali per la campagna 2007;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, che disciplina per l'anno 2007 la pesca professionale del rossetto (Aphia minuta),
Vista la comunicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 3 dicembre 2007, che autorizza la pesca del rossetto solo nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria;
Considerato che solo per il compartimento di Siracusa sussistono norme specifiche che disciplinano tale attività, quali il D.P.Reg. 7 gennaio 1972, n. 115, così come modificato dal decreto 26 luglio 1982, n. 351;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;

Decreta:


Art. 1

La pesca professionale del rossetto (Aphia minuta) è consentita esclusivamente nel compartimento marittimo di Siracusa a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2008, con esclusione dei giorni di sabato, domenica e dei festivi.
Nel periodo su indicato è consentita la detenzione a bordo ed il trasporto del rossetto, che dovrà essere sbarcato obbligatoriamente presso i porti di Siracusa e Portopalo di Capo Passero. Lo sbarco presso altri porti, anche da unità regolarmente autorizzate, dovrà essere considerato, dagli organi preposti al controllo sia a mare che a terra, come pesca illegale.
La commercializzazione, vendita e messa in vendita del rossetto è consentita esclusivamente presso i mercati ittici di Siracusa e Portopalo di Capo Passero. Ogni altra forma di commercializzazione è da considerarsi come proveniente da pesca illegale.

Art. 2

Potranno svolgere tale tipo di attività le imbarcazioni che non superano il tonnellaggio di stazza lorda di 10 TSL, con reti tipiche che non arino il fondo marino.
Detta autorizzazione dovrà essere richiesta dall'armatore del natante alla capitaneria di porto di Siracusa, previo pagamento della tassa di concessione per le pesche speciali.
La capitaneria di porto, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà appurare, presso i propri archivi o con documentazione presentata dall'armatore, se l'imbarcazione richiedente sia stata già autorizzata, nell'ultimo quinquennio, alla pesca speciale del rossetto (Aphia minuta).

Art. 3

La capitaneria di porto di Siracusa, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, deve comunicare all'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento pesca, entro dieci giorni, detta richiesta con l'elenco delle imbarcazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione. Detto elenco dovrà indicare il nome del M/P, il TSL, i sistemi di pesca autorizzati nella licenza.

Art. 4

Le modalità sul monitoraggio delle catture sono regolate dall'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1996.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna di pesca, gli armatori delle imbarcazioni dovranno produrre all'autorità marittima competente una dichiarazione dalla quale risultino: le quantità di rossetto prelevato per singola battuta di pesca e le coordinate geografiche, rilevate tramite GPS, delle zone di catture per singola giornata.
Nei successivi trenta giorni, sarà cura della capitaneria di porto di Siracusa di verificare se le comunicazioni degli armatori e le quantità transitate presso i mercati ittici siano corrispondenti ed inviare detti dati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento pesca.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2008.
  BENINATI 

(2008.5.322)100
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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