REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2008 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 gennaio 2008.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto nell'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica diSanta Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che ha sostituito e abrogato il testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo, tra l'altro, all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica";
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale, con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;
Vista la circolare prot. n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;
Visto il decreto n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. n.490/99, l'area comprendente "Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini", ricadente anche nel territorio comunale di Acicatena;
Visto il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, con il quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Vista l'ordinanza n. 881/06 del 25 maggio 2006, con la quale il T.A.R. di Catania ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del sopracitato decreto n. 5007 del 16 gennaio 2007, impugnato con il ricorso n. 1119/2006, proposto dalla società Costruzioni Spampinato s.r.l.;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo di immodificabilità come sopra specificato;
Considerato che il Piano territoriale paesistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), in cui ricade l'area in questione, è stato consegnato dai consulenti incaricati della redazione entro il termine previsto del 31 dicembre 2006 e trasmesso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota prot. n. 3562 del 14 maggio 2007, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per l'avvio delle procedure di approvazione;
Vista la nota prot. n. 452 dell'11 gennaio 2008, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) al fine di evitare, con la decadenza del vincolo in questione, la mancanza di un'opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);
Considerato che ad oggi non si è potuto provvedere all'approvazione dell'Ambito 13 perché "in fase di verifica degli elaborati consegnati è stata riconosciuta la complessità e l'articolazione del territorio compreso nell'Ambito 13 per cui questa Soprintendenza ha chiesto ulteriori approfondimenti soprattutto per la parte attinente l'apparato normativo.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato, per quanto sopra espresso, che, nelle more dell'approvazione dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per prorogare per ulteriori 12 mesi (1 anno) e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area contermine alla Torre Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo e meglio individuate nel decreto n.5007 del 16 gennaio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del piano territoriale paesistico - Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);
Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta


Art. 1

E' prorogato per un periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza - salvo quanto disposto al successivo art. 2 - giusta decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, per effetto del decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, secondo le disposizioni e le modalità contenute nel sopracitato provvedimento, che si intendono tutte richiamate e confermate.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi (1 anno) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, facente parte del comune di Acicatena, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006, e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Acicatena, perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Acicatena.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2008.
  LEANZA 

(2008.4.290)016
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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