PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
Trattato istitutivo della Comunità europea | L'art. 12 della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea (ex art. 6) prevede il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Contemporaneamente, l'art. 141 (ex art. 119) sottolinea il principio di non discriminazione fra uomini e donne, ma solo per quanto riguarda la parità di retribuzione |
Trattato di Amsterdam | Art. 2 "La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli artt. 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri". Art. 3 "...L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne". Art. 13 "Fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". Art. 118 "...La Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: - parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro". Art. 119 "Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore". |
Carta europea dei diritti fondamentali della Unione europea | Art. 21 - Non discriminazione 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull'Unione europea. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Art. 23 - Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. |
a) | promozione di progetti di azioni positive; | |
b) | sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; | |
c) | promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; | |
d) | collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali; | |
e) | vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità; | |
f) | individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro; | |
g) | eventuale promozione e sostegno di azioni in giudizio; (individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; | |
h) | la partecipazione all'attività della rete nazionale. |
Il Presidente: CUFFARO |
MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |