REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2008 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DIRETTIVA PRESIDENZIALE 21 dicembre 2007.
Direttiva in materia di pari opportunità per l'anno 2008.

PREMESSA
La Commissione europea ha più volte sollecitato i diversi livelli istituzionali degli Stati membri all'attuazione dei principi contenuti nei trattati e nella Carta dei principi fondamentali dell'Unione in materia di pari opportunità, il Governo nazionale ha tracciato il percorso con atti normativi e di indirizzo esprimendosi con forza soprattutto nell'anno appena trascorso, dichiarato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti".
Le istituzioni comunitarie hanno ribadito la necessità di assicurare l'uguaglianza di genere (ossia tra uomo e donna) chiarendo che la discriminazione tra sessi attraversa e può combinarsi con tutte le altre forme di discriminazione.
In vero la parità tra uomo e donna e la non discriminazione per motivi di razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale, malgrado il riconoscimento formale ed i progressi compiuti, non è ancora una realtà. Nella pratica locale persistono disparità politiche, sociali, economiche e soprattutto culturali. Ciò emerge anche dalle analisi di contesto dei documenti programmatici regionali dei fondi strutturali.
Vigono ancora stereotipi nell'educazione, nel mondo del lavoro, nell'organizzazione della società.
Dunque occorre agire in tutti gli ambiti, operando cambiamenti strutturali.
A tal fine la Regione siciliana ha, di recente, sottoscritto la Carta europea per l'uguaglianza tra uomo e donna nella vita locale, a cui intende dare compiuta attuazione, tenendo, altresì, presente la direttiva 23 maggio 2007, n. 173 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" dei Ministri Nicolais e Pollastrini, con l'obiettivo di andare oltre i contenuti di quest'ultima e facendo propri gli orientamenti previsti a livello comunitario e nazionale, inclusi gli indirizzi della strategia di Lisbona.
I vertici politici ed amministrativi della Regione siciliana risultano pertanto chiamati, ciascuno nel proprio specifico ruolo, ad operare al fine di contrastare il persistere o il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa, in stretta sinergia con gli attori locali ed in coerenza con le iniziative comunitarie e nazionali.
La presente direttiva ha origine proprio dal riconoscere come prioritario il contrasto delle disuguaglianze e di ogni forma di discriminazione, prima tra tutte quella di genere, delineando una nuova strategia politica ed amministrativa che preveda da un lato interventi specifici per promuovere attivamente condizioni di pari opportunità e dall'altro azioni trasversali di integrazione sistematica della dimensione di genere in tutte le politiche e le azioni di carattere generale, secondo l'approccio "duale" proposto dall'Unione europea.
OBIETTIVI
La presente direttiva mira a sollecitare l'Amministrazione regionale nel suo complesso all'integrazione del principio di pari opportunità nelle politiche di sviluppo della Regione, ed in genere nella propria attività, individuando specifiche azioni chiave trasversali da porre in essere, fermi restando gli interventi già previsti in settori individuati a tutela del principio di pari opportunità.
Obiettivo prioritario è il cambiamento culturale, il superamento degli stereotipi, la conoscenza del principio di parità e non discriminazione, la comprensione del ruolo determinante che esso riveste per la crescita della comunità. Ciò sia in chi esercita la governance politica o amministrativa, sia nella cittadinanza e negli attori economici e sociali.
A tal fine, si appalesa necessario e primario intervenire all'interno della Pubblica Amministrazione regionale nel suo complesso, mediante un incremento del grado di consapevolezza e di strutturazione, facendo in modo che l'azione amministrativa della stessa Regione sia nel contempo garanzia e motore propulsivo per la società civile nell'attuazione del principio di pari opportunità nel significato più ampio sopra illustrato.
Nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi, si reputa opportuno richiamare all'attenzione dei destinatari della presente i principali riferimenti normativi in materia, ed evidenziare gli attori principali che già operano nell'ambito dell'Amministrazione regionale per la tutela e la diffusione dei principi delle pari opportunità.


Normativa comunitaria in materia di pari opportunità - Principi fondamentali


Trattato istitutivo della Comunità europea  L'art. 12 della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea (ex art. 6) prevede il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Contemporaneamente, l'art. 141 (ex art. 119) sottolinea il principio di non discriminazione fra uomini e donne, ma solo per quanto riguarda la parità di retribuzione 
Trattato di Amsterdam  Art. 2 "La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli artt. 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri".
Art. 3 "...L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne".
Art. 13 "Fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".
Art. 118 "...La Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
-  parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro".
Art. 119 "Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore". 
Carta europea dei diritti fondamentali della Unione europea  Art. 21 - Non discriminazione
1.  E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2.  Nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull'Unione europea. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Art. 23 - Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 



Normativa nazionale di carattere generale in materia di pari opportunità



Costituzione art. 51 (come modificato dall'art. 1, legge costituzionale n. 1/2003)
Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.
Decreto legislativo n. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Direttiva dei Ministri Nicolais - Pollastrini del 23 maggio 2007 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2007.

Legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, art. 16
Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 giugno 2005, n. 25. La presente legge è stata promulgata dal Presidente della Regione in seguito all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana e al referendum indetto ai sensi dell'art. 17-bis dello Statuto regionale in data 15 maggio 2005 che ha dato risultato favorevole.
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 108
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 dicembre 2004, n. 56.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20
Norme sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 61.
Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, artt. 1, 2-bis e 23
Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
Legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, art. 12
Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 febbraio 2000, n. 9.
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 9, comma 5 (consigliere di parità)
Disposizioni finanziarie.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 1999.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 28 (consigliere di parità)
Disposizioni varie.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 agosto 1997.
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, art. 56
Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al testo unico approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 settembre 1993, n. 42.

Accanto ai riferimenti normativi sopra specificati, va tenuto presente quanto contenuto nei documenti relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013 per quanto riguarda la Regione siciliana, che vede il principio e la tutela delle pari opportunità affermarsi, come richiesto dall'Unione europea, quale elemento qualificante trasversale nei relativi programmi operativi (v. al riguardo il P.O. FESR 2007-2013).
In ambito regionale, inoltre, il principio delle pari opportunità risulta trovare espressa previsione e tutela nell'ambito della vigente contrattazione del personale regionale, dirigenziale e del comparto.
In termini di programmazione strategica, lo scrivente, con propria direttiva del 18 dicembre 2006, recante "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per gli anni 2007-2011", ha individuato l'obiettivo strategico 39 di seguito riportato:






Tale punto della direttiva esplicita gli obiettivi strategici che la Regione si è posta nella materia e che vengono tenuti fermi dalla presente direttiva.
STRUTTURAZIONE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
Referente regionale e referenti dipartimentali per le pari opportunità
In atto, in attesa di una disciplina regionale organica in materia di pari opportunità, le competenze relative di carattere generale sono esercitate dalla segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana ove risulta istituita un'apposita unità operativa.
L'unità operativa per le pari opportunità svolge attività di coordinamento per la realizzazione degli interventi in favore delle politiche di pari opportunità e costituisce il fulcro di un sistema integrato per l'implementazione, nelle politiche e negli indirizzi strategici regionali, del mainstreaming di genere, inteso come porre il punto di vista delle donne e degli uomini al centro di tutte le politiche ed azioni.
Relativamente ai fondi strutturali, l'unità, responsabile della priorità trasversale per le pari opportunità, esercita i propri compiti istituzionali in stretto raccordo con l'autorità di gestione, e con i diversi dipartimenti regionali; partecipando, altresì, alle riunioni dei tavoli di lavoro per asse.
I dipartimenti regionali hanno nominato propri referenti di pari opportunità e sono state avviate iniziative volte alla creazione di una rete operativa tra i funzionari individuati.
Le referenti costituiscono un punto di riferimento per l'unità operativa, per l'analisi dei bandi attuativi delle misure del P.O.R. Sicilia, l'elaborazione di proposte per l'inserimento di linee di intervento e premialità a favore della popolazione femminile, con un'attenzione specifica agli strumenti di conciliazione vita professionale/vita privata e allo sviluppo di un'economia sensibile ai bisogni differenziati per genere.
Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l'unità operativa si avvale dell'assistenza tecnica della task force locale del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominata nel 2003 ed operante presso l'autorità di gestione per implementare l'attenzione alla dimensione di genere nei documenti programmatici regionali e nei relativi strumenti di attuazione.
Gruppo tecnico di valutazione
Con decreto prog. n. 182/SVII - D.P.R. del 23 novembre 2003, è stato istituito il gruppo tecnico di valutazione dell'impatto degli interventi del P.O.R. Sicilia sulle pari opportunità, a supporto dell'autorità di gestione nell'attività di promozione ed integrazione nel programma della priorità trasversale pari opportunità. Al gruppo tecnico di valutazione - composto da dirigenti del dipartimento programmazione e del dipartimento formazione professionale, dal referente regionale per le pari opportunità, dall'assistenza tecnica del P.O.R., dalla task force del dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da rappresentanti dell'associazionismo impegnato nel contesto politico e sociale siciliano nel promuovere il rispetto del principio di pari opportunità - sono assegnati compiti di monitoraggio degli interventi attivati, di valutazione dei risultati conseguiti, di formulazione di proposte per una migliore efficacia delle attività avviate.
Consigliere di parità (legge regionale n. 4/99, art. 9 e legge regionale n. 30/97, art. 28 e seguenti)
Le consigliere di parità svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro:
  a) promozione di progetti di azioni positive; 
  b) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; 
  c) promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; 
  d) collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali; 
  e) vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità; 
  f) individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro; 
  g) eventuale promozione e sostegno di azioni in giudizio; (individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; 
  h) la partecipazione all'attività della rete nazionale. 

*  *  *

Quanto sopra illustrato ed evidenziato in termini di normativa di carattere generale e soggetti centrali operanti a tutela delle pari opportunità in ambito regionale, si declinano qui di seguito le azioni chiave trasversali che si reputano necessarie al fine di implementare ulteriormente la cultura di genere, nel senso ampio sopra illustrato, nell'ambito della Regione siciliana e creare le condizioni indefettibili per un'effettiva tutela delle pari opportunità.
L'attuazione di tali azioni chiave coinvolgerà trasversalmente tutti i dipartimenti regionali, coordinati dall'apposita unità operativa operante presso la Segreteria generale.
1  -  Rafforzare la rete dei referenti per le pari opportunità
Nella consapevolezza degli sforzi fin qui profusi per la creazione della rete di referenti, si reputa opportuno un momento di monitoraggio e di valutazione per l'eventuale implementazione della stessa rete.
A tal fine la Segreteria generale attiverà nel primo trimestre del 2008 un monitoraggio relativo all'esistenza di referenti presso ogni ramo di Amministrazione regionale, il suo incardinamento nella struttura, nonché la relativa dotazione in termini di risorse professionali e strumentali.
Sulla scorta di tale monitoraggio verrà operata una valutazione circa i requisiti e dotazioni minimali che ogni referente dovrà possedere, coinvolgendo i dirigenti generali nelle conseguenti implementazioni.
2  -  Monitoraggio dell'azione amministrativa in termini di pari opportunità
I rami dell'Amministrazione regionale verranno chiamati ad un'attività di rilevazione circa i settori e le azioni specifiche della propria attività per i quali la differenza di genere assume peculiare rilevanza e sussistono potenziali rischi di discriminazione o non inclusione. Nella sostanza si procederà ad un'analisi di genere delle politiche, procedure, prassi e modelli vigenti per verificare se si basano su stereotipi o se rispondono in modo appropriato alle necessità di donne ed uomini.
Al riguardo andrà, altresì, essere verificata la sussistenza o meno di procedure e/o organismi deputati a monitorare e/o vigilare su fenomeni di discriminazione.
La Segreteria generale provvederà a diramare modelli di prospetti per l'esplicitazione dei dati e delle informazioni al riguardo, coinvolgendo i dipartimenti interessati.
3  -  Promozione della cultura di genere e delle best practises
Tutti i rami dell'Amministrazione regionale verranno chiamati ad evidenziare e a partecipare con propri provvedimenti o, comunque, con iniziative dagli stessi posti in essere, che si siano rivelati idonei, anche in potenza, alla riduzione della discriminazione, nel significato più ampio qui assunto, ed altresì a favorire le politiche di conciliazione lavoro-famiglia.
La Segreteria generale provvederà a guidare tale processo di comunicazione fornendo modulistica appropriata per la comunicazione dei dati e delle informazioni al riguardo, attivando i dipartimenti interessati.
4  -  Workshop 2008 sulle pari opportunità
I dati, le valutazioni, le iniziative e le best practises che emergeranno nel corso dell'anno 2008 dall'attività relativa alle azioni chiave sopra descritte, costituiranno argomenti di confronto nell'ambito della rete dei/delle referenti per le pari opportunità in un incontro finale che verrà organizzato dall'unità operativa della Segreteria generale.
Tale momento di confronto consentirà una riflessione congiunta sulle varie problematiche ed occasione di diffusione delle iniziative più rilevanti in materia, agevolando la diffusione della cultura di genere e dei principi di pari opportunità nell'ambito dell'Amministrazione regionale, anche in vista della diffusione di idonei modelli di azione in altri ambiti istituzionali del territorio regionale.
*  *  *

Le Amministrazioni in indirizzo sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione della presente direttiva.
Agli Assessori, per la propria attività di indirizzo settoriale, si sottolinea la necessità di un'adeguata considerazione degli obiettivi strategici di cui al punto 39, sopra riportato, della direttiva presidenziale del 18 dicembre 2006, recante "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per gli anni 2007-2011".
Palermo, 21 dicembre 2007
  Il Presidente: CUFFARO 

(2008.3.217)008
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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