REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO



Statuto del dell'Unione dei Nebrodi


Titolo  I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.  1

Oggetto: Il presente statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo, Unione, composta dai comuni di Sant'Agata di Militello, Capo d'Orlando, San Fratello.
È individuato quale Comune capofila il Comune di Sant'Agata di Militello.
L'Unione di comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata "Unione dei Nebrodi".
Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni, di norma con termini, che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio comunale richiedente, che approva anche il vigente statuto dell'Unione dei Nebrodi. La richiesta deve essere sottoposta, entro 60 giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 2
Obiettivi programmatici

1. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
-  promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio: mediante lo strumento della pianificazione urbanistica, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; mediante l'istituto della programmazione per gli interventi sovracomunali specie aggiunti; la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dei comuni e delle tradizioni culturali delle loro comunità;
-  migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
-  armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse.
-  ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
-  definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità sovracomunale;
-  favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
-  rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi dell'intero territorio;
-  promuovere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, del turismo e dell'artigianato, della sicurezza e della mobilità.
Art. 3
Durata

L'Unione ha una durata di 10 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà salvo diversa determinazione dei consigli comunali degli enti interessati.
All'uopo la giunta dell'Unione, 12 mesi prima della scadenza, con apposita relazione evidenzierà prospettive ed obiettivi, per la continuazione dell'attività dell'Unione dei Nebrodi, ai consigli comunali che si pronunceranno almeno 6 mesi prima della scadenza dei 10 anni.
Art. 4
Recesso e scioglimento

Ogni comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di 3 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata ai sensi del 2° comma dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000.
Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
Tale recesso non deve arrecare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continueranno ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
L'eventuale recesso prima del termine dei 3 anni di cui al comma 1, fatti salvi gli impegni finanziari assunti relativamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Unione, potrà essere sottoposto al consiglio dell'Unione che si pronuncerà mediante voto deliberato a maggioranza assoluta.
L'Unione si scioglie quando 2/3 dei consigli dei comuni partecipanti abbiano deliberato di recedere dall'Unione stessa. Ogni deliberazione di recesso, approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, dovrà essere portata a conoscenza del consiglio dell'Unione per la presa atto. Lo scioglimento ha efficacia 6 mesi dopo la presa atto della deliberazione che concreta la fattispecie del comma precedente.
In caso di scioglimento dell'Unione, il presidente pro- tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi. Mentre il personale dell'Unione viene trasferito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il presidente liquidatore.
Art. 5
Ambito territoriale, sede e stemma

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.
L'Unione ha la propria sede nel territorio del comune capofila.
I suoi organi e uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.
Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
L'Unione può dotarsi, con apposita deliberazione del consiglio, di un proprio simbolo e stemma, il cui uso e riproduzione sono consentiti, previa autorizzazione del presidente, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.
Art. 6
Funzioni e servizi

All'Unione possono essere affidate le funzioni, le competenze amministrative e i relativi servizi per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2.
Sono affidate all'Unione dei comuni le funzioni e le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria dei servizi sotto indicati:
-  studio e programmazione intercomunale per la gestione del territorio e dell'ambiente;
-  ufficio studi e programmazioni politiche comunitarie e fondi europei;
-  riqualificazione ambientale intercomunale;
-  servizi per la sicurezza del territorio e funzioni di polizia locale ed amministrativa;
-  servizi sovracomunali di protezione civile;
-  servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
-  servizi ed interventi integrativi socio-assistenziali (legge n. 328/2000);
-  servizi per la valutazione del personale e servizi di controlli interni;
-  contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali;
-  servizio gestione provvedimenti disciplinari;
-  servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
-  avvocatura, ufficio legale e ufficio contenzioso del lavoro;
-  gestione sistemi informatici integrati, C.E.D, portale e rete civica;
-  E-Government, innovazione organizzativa e nuove tecnologie;
-  marketing, servizi e promozione attività turistiche e culturali di carattere sovracomunale;
-  promozione e servizi sovracomunali per lo sviluppo dei settori commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  partecipazione ed organizzazione fiere, congressi, manifestazioni per promuovere il territorio dell'Unione e i prodotti locali;
-  studio e servizi dei sistemi produttivi locali, PMI e micro imprese;
-  gestione contratti elettrici e di telefonia fisso-mobile;
-  gestione dello sportello unico per le attività produttive;
-  anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
-  ufficio espropriazioni.
All'Unione possono essere attribuiti altri ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.
Il trasferimento e la gestione dei relativi servizi saranno regolati da apposita convenzione predisposta dalla giunta dell'Unione ed approvata dalle giunte dei comuni.
Il trasferimento delle competenze di cui al presente articolo verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole giunte comunali. In sede di prima applicazione, il completo trasferimento delle competenze, dei servizi e delle funzioni all'Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scaglionato nel tempo.
La giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.
In sede di prima applicazione del presente statuto è attribuito all'Unione l'esercizio dei seguenti servizi:
-  progetti per la fuoriuscita dal bacino del precariato dei lavoratori facenti capo ai comuni dell'Unione;
-  progetti di rafforzamento dei servizi dei distretti socio-sanitari;
-  studio, elaborazione ed attuazione di interventi di pianificazione, di programmazione e di promozione per azioni e progetti intercomunali;
-  randagismo e canili municipali;
-  servizio di protezione civile intercomunale;
-  servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
-  centro elaborazione dati;
-  ufficio unico appaltante per le procedure aperte.
Titolo  II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Art. 7
Organi

Sono organi dell'Unione:
-  il consiglio;
-  il presidente;
-  la giunta.
Art. 8
Consiglio dell'Unione

1. La composizione del consiglio dell'Unione viene rapportata alla consistenza anagrafica risultante dalla sommatoria degli abitanti dei comuni partecipanti e, di conseguenza, non può superare la previsione del D.L.P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 43 e successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso il consiglio è composto, nel suo complesso, dai componenti determinati ai sensi del seguente comma 2. Però nel caso in cui la partecipazione di altri comuni possa comportare il superamento di tale limite, la rappresentanza prevista dal seguente comma 2 è ridotta di una unità, salvaguardando sempre la rappresentanza della minoranza determinata al momento dell'elezione. Verificatosi il caso prefigurato nel precedente periodo, il consiglio dell'Unione si rinnova per intero e tutti i consigli comunali, entro 20 giorni dall'ammissione del nuovo comune, procedono alla designazione dei loro nuovi rappresentanti.
2. Ciascun comune è rappresentato nel consiglio dell'Unione come di seguito:
a) per i comuni a cui sono assegnati fino a n. 15 consiglieri: da 3 consiglieri, dei quali, 2 individuati tra i consiglieri della maggioranza e da 1 consigliere della minoranza;
b) per i comuni a cui sono assegnati n. 20 consiglieri: da 4 consiglieri, dei quali, 3 individuati tra i consiglieri della maggioranza e da 1 consigliere della minoranza.
3. I predetti rappresentanti sono nominati dal sindaco, previa designazione da parte del rispettivo consiglio comunale. All'uopo, in mancanza di accordo, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti é designato il più anziano di età. Qualora nella votazione non risulti designato alcun consigliere di minoranza, dovrà essere nominato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti; in mancanza verrà nominato il consigliere anziano per voti facente parte della minoranza eletta nelle elezioni. La designazione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi comunali o dalla data di ammissione del nuovo comune all'Unione.
4. I componenti del consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, e comunque sino all'assunzione della carica presso l'Unione da parte dei nuovi componenti.
5. Il consiglio dell'Unione viene integrato da nuovi rappresentanti a seguito di elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione del consiglio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale.
6. La presidenza del consiglio dell'Unione è attribuita ad uno dei suoi componenti, eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti espressi mediante votazione a scrutinio segreto. Dopo due elezioni infruttuose si procede al ballottaggio fra i due componenti più votati e viene eletto chi riceve il maggior numero di voti. Con le stesse modalità viene eletto un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Entrambi restano in carica 1 anno e non possono essere rieletti alla stessa carica per più di 2 volte consecutive.
7. La prima riunione del consiglio dell'Unione, dopo la sua costituzione, viene convocata dal sindaco del comune sede dell'Unione, successivamente dal presidente uscente.
Art. 9
Competenze

1. Il consiglio dell'Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Rientrano nelle competenze del consiglio dell'Unione l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dalle leggi, dal presente statuto e/o dai regolamenti. Il consiglio dell'Unione, in particolare:
a)  determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto;
b)  approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;
c)  adotta i regolamenti: per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e la definizione dei rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i comuni che la costituiscono;
d)  fissa i criteri generali per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla giunta;
e)  elegge i rappresentanti del consiglio dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;
f)  approva i programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti;
g)  approva gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e per la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
h)  adotta atti in materia di pianificazione urbanistica, di programmazione, di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile per gli interventi che abbiano valenza sovracomunale;
i)  adotta atti di indirizzo formalmente rivolti alla giunta.
Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio dell'Unione può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
Art. 10
Sessioni e convocazione

Il consiglio dell'Unione è convocato e presieduto dal suo presidente che ne formula l'ordine del giorno.
L'attività del consiglio dell'Unione si svolge in sessione ordinaria o straordinaria; ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie solo le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
Il presidente convoca il consiglio dell'Unione oltre che su sua iniziativa anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'assemblea o del presidente dell'Unione; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax o per mezzo dei messi dei singoli comuni, nel domicilio eletto nel territorio del comune. La proposta e la relativa documentazione sono depositati, a cura del responsabile del servizio interessato, nell'ufficio di presidenza del consiglio nei termini previsti dal precedente comma 3.
L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissone nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
Il consiglio dell'Unione si riunisce di norma nell'aula consiliare del comune di Sant'Agata di Militello. Eccezionalmente le sedute possono tenersi anche nei locali degli altri comuni facenti parte dell'Unione.
Le sedute del consiglio dell'Unione di regola sono pubbliche. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
Il consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. In questa seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno (1/3) dei componenti.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano una maggioranza diversa. Sono redatte, a cura del segretario, dall'addetto all'ufficio del presidente del consiglio e sottoscritte dal presidente del consiglio e dal segretario.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni del consiglio dell'Unione si applica la legislazione in materia vigente in Sicilia.
Art. 11
Componenti

Lo status giuridico dei componenti del consiglio dell'Unione è quello previsto dalla legislazione per i consiglieri dei comuni di analoghe dimensioni.
Ai componenti del consiglio dell'Unione sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del collegio, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione dei comuni.
Nel caso in cui un consigliere dell'Unione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio dell'Unione. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza dalla carica.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al consiglio dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio dell'Unione esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
Art. 12
Diritti e doveri

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, limitatamente ai servizi e le funzioni di cui l'Unione è titolare. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.
Art.  13
Presidente dell'Unione

Il presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione secondo una turnazione stabilita dalla giunta.
Dopo l'entrata in vigore del presente statuto le funzioni di presidente saranno assunte dal sindaco del comune capofila Sant'Agata di Militello.
Il presidente dell'Unione dura in carica 1 anno, e comunque sino all'elezione del nuovo presidente. Alla scadenza del mandato, o per qualsivoglia sospensione o decadenza, la giunta dell'Unione procederà alla nomina del nuovo presidente, con le modalità di cui al comma 1.
Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al segretario e/o direttore ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
Il presidente ha inoltre competenza e poteri di coordinamento sull'attività degli altri componenti la giunta.
Il presidente compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dallo statuto e dai regolamenti al consiglio dell'Unione e che non rientrano nelle competenze della giunta.
Il presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al sindaco dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legislazione regionale.
Il presidente può affidare ai singoli componenti la giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa.
Lo status giuridico del presidente dell'Unione è quello previsto dalla legislazione regionale per il sindaco.
Al presidente dell'Unione compete un'indennità massima di funzione calcolata in base alla media delle indennità previste dalla normativa regionale rispettivamente per i sindaci dei comuni aderenti all'Unione. Tale importo viene stabilito dalla giunta dell, al momento della predisposizione del bilancio.
Art.  14
Vice presidente

La carica di vice presidente è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione secondo una turnazione stabilita dalla giunta.
Il vice presidente dura in carica 1 anno e sostituisce il presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente della giunta più anziano d'età.
Lo status giuridico del vice presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.
L'indennità di funzione del vice presidente dell'Unione non può essere superiore al 45% dell'indennità di funzione stabilita per il presidente dell'Unione. Tale importo viene stabilito dalla giunta dell'Unione al momento della predisposizione del bilancio.
Art.  15
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento o in sede di presentazione del bilancio preventivo, sono presentate al consiglio dell'Unione, da parte del presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere componente il consiglio dell'Unione ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio dell'Unione.
Al termine del mandato politico-amministrativo o in sede di bilancio consuntivo, il presidente presenta all'assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio dell'Unione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art.  16
La giunta

La giunta è organo di impulso e di indirizzo, collabora col presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio dell'Unione. In particolare, esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; riferisce annualmente all'assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.
La giunta, in particolare:
-  approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale;
-  la relazione previsionale e programmatica;
-  lo schema di rendiconto della gestione;
-  approva gli schemi di regolamento;
-  approva il progetto di programma triennale di opere pubbliche;
-  approva i progetti preliminari e di massima;
-  decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
-  decide in ordine ad eventuali transazioni;
-  decide in ordine a consulenze legali, a collaborazioni esterne non riservate al presidente, determinandone il compenso e le condizioni;
-  rientra nelle competenze della giunta l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla legislazione regionale alla giunta municipale.
4.  La giunta dell'Unione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, sono redatte, a cura del segretario, dall'addetto all'ufficio dello stesso segretario e sono sottoscritte dal presidente dell'Unione e dal segretario partecipante.
Art.  17
Composizione della giunta

La giunta è composta dai sindaci dei comuni dell'Unione o loro delegati, scelti tra i componenti le giunte comunali fra gli assessori in carica. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o assessore nel comune di provenienza determina la cessazione d'ufficio della carica di assessore nella giunta dell'Unione.
In caso di commissariamento di un comune aderente all'Unione, le relative funzioni in seno alla giunta dell'Unione vengono rivestite, fino a nuova nomina, dal commissario delegato a reggere il comune medesimo.
Il numero dei componenti la giunta dell'Unione non può superare quello previsto per le giunte dei comuni con identica consistenza demografica.
Il presidente dell'Unione, in virtù della sua funzione rappresentativa dell'ente, non è considerato quale rappresentante del proprio comune ai fini della composizione della giunta dell'Unione.
La giunta si costituisce dopo la costituzione del consiglio dell'Unione, con atto di nomina del presidente dell'Unione, e dura in carica 1 anno.
Lo status giuridico dei componenti la giunta è quello previsto dalla legislazione per gli assessori comunali.
Il compenso per i componenti la giunta dell'Unione, che non siano presidente o vice presidente, non può essere superiore al 50% dell'indennità di funzione stabilita per il presidente dell'Unione.
Art.  18
Funzionamento della giunta

La giunta è convocata e presieduta dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti. Le sedute non sono pubbliche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni della giunta si applica la legislazione vigente in materia.
Titolo  III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art.  19
Partecipazione popolare

L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
Art.  20
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.  21
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio di tutti i comuni partecipanti all'Unione.
Art.  22
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al presidente istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita nei termini di legge.
Art.  23
Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all'apposito regolamento.
Art.  24
Rapporti con i comuni componenti l'Unione

L'Unione invia ai comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del consiglio, possono essere richiesti pareri consultivi ai singoli consigli comunali.
Art.  25
Forme associative

L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente per il raggiungimento dei fini statutari.
Art.  26
Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
Titolo  IV
ORGANIZZAZIONE
Art.  27
Principi strutturali e organizzativi

Gli organi dell'Unione, per quanto di rispettiva competenza, individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando, altresì, la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede, di norma, mediante conferenze di servizi nell'ambito dell'Unione e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il presidente avanza proposte sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure, anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:
-  ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
-  indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.
Art.  28
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni partecipanti.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3.  L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio, al presidente e alla giunta, e funzione di gestione attribuita al direttore/segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
Art.  29
Uffici e personale

La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
-  personale precario facente capo ai comuni dell'Unione, adottando le formule di stabilizzazione previste dalla normativa di riferimento;
-  personale comandato dai comuni;
-  personale convenzionato con i comuni;
-  personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa (a progetto);
-  personale proprio.
I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.
L'Unione si può avvalere dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale a tempo indeterminato solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
Art.  30
Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili dei servizi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nei documenti programmatici dell'amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e dalla giunta attraverso il direttore/segretario, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
I responsabili dei servizi sono individuati dalla giunta e nominati dal presidente, tra le figure apicali delle aree di attività individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
Art.  31
Segretario dell'Unione. Direzione

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente dell'Unione fra i segretari comunali dei comuni aderenti all'Unione aventi titolo e cessa dalle funzioni con la scadenza del mandato del presidente che lo ha nominato, in ogni caso svolge le sue funzioni fino a nuova nomina; in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono temporaneamente assunte da un vice segretario dell'Unione, se nominato, oppure da altro segretario dei comuni aderenti all'Unione.
Al segretario dell'Unione spetta un compenso economico pari ad una percentuale del 25% della retribuzione base spettante al segretario generale di II classe, ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Unione.
Il segretario inoltre:
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta dell'Unione e ne cura la verbalizzazione;
-  roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.
Art.  32
Il vice segretario

L'Unione può avere un vice segretario, nominato dal presidente dell'Unione tra i dirigenti e/o funzionari in servizio presso i comuni dell'Unione.
Il vice segretario coadiuva il segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Al vice segretario spetta, per il periodo di effettiva sostituzione e nel rispetto della normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti, un compenso economico pari al compenso spettante al segretario dell'Unione.
Il presidente, sentita la giunta, può nominare il vice segretario dell'Unione responsabile di servizi amministrativi dell'Unione.
Art.  33
Il direttore generale

La giunta dell'Unione può nominare, compatibilmente con le necessità organizzative dell'ente e le relative risorse finanziarie, un direttore generale.
Il rapporto è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato. I requisiti e le modalità per ricoprire l'incarico di direttore generale saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione. Ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del presidente; provvede ad elaborare le strategie di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza. Al direttore compete, altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
Il direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.
Il presidente può procedere alla revoca del direttore, sentita la giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati.
Art.  34
Collaborazioni esterne

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Le collaborazioni esterne potranno essere attivate solo nel caso in cui non siano presenti all'interno dei comuni aderenti all'Unione le relative professionalità.
Titolo  V
FINANZA E CONTABILITÀ
Art.  35
Attività finanziaria

1.  Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale all'Unione, si applicano le disposizioni dettate per gli enti locali. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3.  La finanza locale dell'Unione è costituita da:
-  contributi erogati dallo Stato;
-  contributi erogati dalla Regione;
-  trasferimenti operati dai comuni componenti;
-  tasse e diritti per servizi pubblici;
-  risorse per investimenti;
-  altre entrate.
Art.  36
Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1.  L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2.  L'eventuale contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.
3.  La spesa a carico di ogni singolo comune è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. Analogamente i trasferimenti di risorse umane all'Unione sono quantificati in ragione di un criterio proporzionale alla consistenza demografica dei singoli comuni.
4.  E' fatto obbligo all'Unione di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.
Art.  37
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  La giunta dell'Unione, previo accordo programmatico annuale con i sindaci dei comuni, sulla gestione dei servizi da parte dell'Unione e in relazione ai termini e alle modalità previsti dai comuni stessi, predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo, da sottoporre, assieme alla relazione revisionale e programmatica, all'approvazione del consiglio dell'Unione.
2.  L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3.  Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.
Art.  38
Conto consuntivo e controllo economico di gestione

1.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel conto consuntivo che viene deliberato dal consiglio dell'Unione nei termini di legge.
2.  Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
Art.  39
Revisione economica e finanziaria

1.  La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea.
2.  Al revisore si applicano le disposizioni di cui all'art. 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000.
Art.  40
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto bancario scelto ed individuato, con criteri di selezione ad evidenza pubblica, fra gli istituti di credito presenti sul territorio dell'Unione.
I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
Titolo  VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.  41
Costituzione

L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del comune in cui ha sede l'Unione.
Le funzioni/servizi di cui all'art. 6 del presente statuto continueranno ad essere gestiti direttamente dagli enti aderenti all'Unione fino a quando l'Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere adottati all'unanimità da parte dei componenti la giunta dell'Unione.
La giunta dell'Unione potrà, previa intesa con i sindaci dei comuni interessati, attivare la gestione dei servizi indicati nel comma 8 del precedente art. 6, in parte e con diversa temporalizzazione o nell'arco di più esercizi.
Art.  42
Norme finanziarie

L'Unione delibera, entro 120 giorni dal proprio insediamento, il bilancio di previsione.
Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione, entro 6 mesi da questa, è approvato un piano di spesa da suddividere tra i comuni in relazione al criterio di cui al precedente art. 35.
Nelle more dell'avvio di un proprio servizio di tesoreria, ogni riscossione e pagamento avvengono presso le singole tesorerie comunali per le loro spettanze.
Nelle more dell'avvio del servizio finanziario o del servizio di tesoreria, le spese di gestione dei servizi attivati possono essere anticipate dai comuni interessati, ai quali saranno rimborsate dalla giunta su apposito rendiconto.
Art.  43
Controversie

1.  La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni aderenti all'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente statuto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, anche per controversie sull'attribuzione e la gestione di servizi trasferiti.
2.  Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un'apposita commissione, presieduta dal segretario dell'Unione e composta da altri 3 arbitri:
-  uno nominato dal comune o comuni avanzanti o interessati da contestazioni;
-  un altro dalla giunta dell'Unione;
-  il terzo di comune accordo tra i comuni interessati e la giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, nominato dal presidente del tribunale di Patti.
3.  Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio e della ragionevolezza.
4.  La pronuncia della commissione è definitiva e inappellabile.
Art.  44
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto sono proposte al consiglio dell'Unione dalla giunta o dai singoli consiglieri dell'Unione. Le modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le modiche approvate sono comunicate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro presa atto.
Le modifiche relative a: obiettivi programmatici, durata dell'Unione, recesso e scioglimento dell'Unione, passaggio di nuovi servizi oltre quelli previsti dall'art. 6, comma 2, composizione degli organi entrano in vigore dopo la loro approvazione a maggioranza assoluta da parte dei 2/3 dei consigli dei comuni aderenti.
Art. 45
Rinvio

1.  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dai regolamenti di attuazione, si rinvia alla normativa statale di cui agli articoli del capo V "Forme associative" del decreto legislativo n. 267/2000 e alla normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali e dei contratti pubblici, applicando, in quanto compatibili ai diversi istituti, i principi previsti da dette norme.
Lo statuto dell'Unione dei Nebrodi è stato approvato:
1)  dal comune di Sant'Agata Militello con delibera n. 13 del 20 febbraio 2006;
2)  dal comune di Capo d'Orlando con delibera n. 16 del 16 febbraio 2006;
3)  dal comune di San Fratello con delibera n. 18 del 5 marzo 2006.
Lo statuto è stato poi modificato con delibera di consiglio dell'Unione n. 7 del 12 aprile 2007.
(2007.50.3632)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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