REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDĖ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 dicembre 2007.
Recepimento delle intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di sicurezza alimentare.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanitā veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regolamento n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autoritā europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformitā alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalitā di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004, deroga al regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004;
Visto il regolamento CE n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
Visto il regolamento CE n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 853/2004, CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004;
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovi-caprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna (repertorio n. 2673 del 16 novembre 2006);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la regolamentazione comunitaria (repertorio n. 2674 del 16 novembre 2006);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe per i prodotti tradizionali, ai sensi dei regolamenti CE n. 852 e n. 853 del 2004 (repertorio n. 4/CSR del 25 gennaio 2007);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (repertorio n. 5/CSR del 25 gennaio 2007);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria (repertorio n. 7/CSR del 25 gennaio 2007);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su "Linee guida relative all'applicazione del regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005, che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari" (repertorio n. 93/CSR del 10 maggio 2007);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Linee guida per la corretta applicazione del regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni" (repertorio n. 94/CSR del 10 maggio 2007);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione (repertorio n. 115/CSR del 31 maggio 2007);
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati (repertorio n. 250/CSR del 15 novembre 2007);
Considerato che il contenuto delle intese appena elencate č stato giā portato a conoscenza dei servizi veterinari delle aziende unitā sanitarie locali della Regione e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento che in forma vincolante sancisca la definitiva, piena ed univoca applicazione delle stesse intese nel territorio regionale al fine di dare concreta applicazione a quanto convenuto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, sono recepite ai fini di una armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio regionale, le intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui agli allegati acclusi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti:
-  allegato A: adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovi-caprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna (intesa del 16 novembre 2006 - repertorio n. 2673);
-  allegato B: linee guida sui prodotti della pesca e la regolamentazione comunitaria (intesa del 16 novembre 2006 - repertorio n. 2674);
-  allegato C: deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei regolamenti CE n. 852 e n. 853 del 2004 (intesa del 25 gennaio 2007 - repertorio n. 4/CSR);
-  allegato D: la vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (intesa del 25 gennaio 2007 - repertorio n. 5/CSR);
-  allegato E: linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria (intesa del 25 gennaio 2007 - repertorio n. 7/CSR);
-  allegato F: linee guida relative all'applicazione del regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005, che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (intesa del 10 maggio 2007 - repertorio n. 93/CSR);
-  allegato G: linee guida per la corretta applicazione del regolamento CE n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni (intesa del 10 maggio 2007 - repertorio n. 94/CSR);
-  allegato H: una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione (intesa del 31 maggio 2007 - repertorio n. 115/CSR);
-  allegato I: deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati (intesa del 15 novembre 2007 - repertorio n. 250/CSR).

Art. 2

Il presente decreto sarā trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 dicembre 2007.
  LAGALLA 



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(2008.3.143)102


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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