REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 13 dicembre 2007, n. 9.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, articolo 12, comma 2. Chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali. Corretta interpretazione e disposizioni attuative.

      AI COMUNI DELL'ISOLA 
  e, p.c. ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA 

Com'è noto, l'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 detta disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
In particolare, il comma 2 del suddetto articolo dispone che "Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitrè nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere".
Tuttavia, il suddetto comma 2 ha subito nel tempo le seguenti modifiche legislative:
-  art. 50, comma 3, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 - (Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "fatto salvo quanto disposto al comma 4", aggiungere le parole "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre".);
-  art. 62, comma 10, legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 - (Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, così come modificato dal comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole: "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre".);
-  art. 127, comma 80, legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - (Il comma 10 dell'art. 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.).
A parere della scrivente Amministrazione, con l'ultimo intervento legislativo (art. 127, comma 80, legge regionale n. 17/2004) ripristina l'efficacia del testo legislativo così come modificato dall'art. 50, comma 3, della legge regionale n. 20/2003, che risulta essere il seguente:
"Fatto salvo quanto disposto al comma 4, e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitrè nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.".
L'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, con parere n. 19875 del 27 novembre 2007, espressamente richiesto, ha confermato tale interpretazione.
Tuttavia, la superiore norma non risulta applicabile nei comuni che hanno avuto il riconoscimento assessoriale ex art. 13 della stessa legge. Ragion per cui resta nella disponibilità dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte e dei comuni interessati ai provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo di derogare a tale obbligo, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia.
  L'Assessore: BENINATI 

(2008.1.27)035
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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