REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 dicembre 2007.
Approvazione di variante al piano particolareggiato del comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il foglio prot. n. 103255 del 24 luglio 2007, pervenuto a questo Assessorato il 31 luglio 2007 ed assunto al protocollo in data 2 agosto 2007 con il n. 57949, con il quale il comune di Gela ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante all'art. 10 delle N.T.A. del P.P. A1-2/A2, adottata con le delibere consiliari n. 110/2005 e n. 31/2007;
Vista la delibera consiliare n. 110 del 2 novembre 2005, avente per oggetto: "Disciplina dell'attività edilizia nelle aree di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato delle zone A1-2/A2";
Vista la delibera consiliare n. 31 del 6 marzo 2007, avente per oggetto: "Osservazioni della delibera di C.C. n. 110 del 2 novembre 2005 avente per oggetto: Disciplina dell'attività edilizia nelle aree di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato delle zone A1-2/A2. Scioglimento seduta per mancanza di numero legale";
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 70923 del 3 ottobre 2007, con la quale questo Assessorato ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla proposta variante per le controdeduzioni da parte del comune di Gela, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11bis della legge n. 10/91;
Vista la nota del comune di Gela, prot. n. 140179 del 12 ottobre 2007, di controdeduzioni alle valutazioni rese da questo Assessorato con nota prot. n. 70923 del 3 ottobre 2007;
Visto il parere n. 14 del 23 novembre 2007, formulato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.2/CL del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, che di seguito integralmente si trascrive:
Premesso che:
Con nota prot. n. 103255 del 24 luglio 2007, il dirigente del settore urbanistica ed ispettorato tecnico del comune di Gela ha trasmesso a questo Assessorato, ai fini dell'approvazione di propria competenza, la variante all'art. 10 delle N.T.A del P.P. A1-2 /A2, adottata con le delibere consiliari indicate in oggetto, composta da alcuni atti, così di seguito elencati:
Copia conforme deliberazione del consiglio comunale n. 110 del 2 novembre 2005, avente per oggetto "Disciplina dell'attività edilizia nelle aree di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato delle zone A1-2/A2. Scioglimento seduta per mancanza di numero legale";
Copia conforme della deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 6 marzo 2007, avente per oggetto: Osservazioni della delibera di C.C. n. 110 del 2 novembre 2005 avente per oggetto: disciplina dell'attività edilizia nelle aree di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato delle zone A1-2 /A2";
Stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, parte II, del 3 febbraio 2006 relativo all'avviso di pubblicazione della deliberazione di consiglio comunale n. 110 del 2 novembre 2005;
Copia del certificato di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune di Gela, dal 7 febbraio 2006 all'8 marzo 2006, dell'avviso di deposito "Atti di delibera di C.C. n. 110 del 2 novembre 2005";
Copia del certificato di pubblicazione, dal 7 febbraio 2006 al 23 febbraio 2006, del manifesto murale relativo all'avviso di deposito "Atti di delibera di C.C. n. 110 del 2 novembre 2005";
Attestazione del segretario generale del comune di Gela, relativa alla procedura di pubblicazione, del 23 luglio 2007.
Ciò premesso, si rileva che il comune di Gela risulta dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 171 del 18 luglio 1971 e di un piano particolareggiato delle zone A1-2/A2, approvato con decreto n. 29 del 26 gennaio 1982.
Con D.P.R.S dell'8 maggio 1985, di modifica del P.P. delle zone A1-2/A2, in ordine al contenuto dell'art. 10 delle N.T.A., è stato posto a carico dell'amministrazione comunale, l'onere di predisporre un'apposita normativa per la disciplina dell'attività edilizia nelle zone non interessate da comparti e da interventi e con l'esclusione tuttavia dell'aumento delle cubature esistenti e comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa di piano regolatore generale.
Con delibere del C.C. n. 110 del 2 novembre 2005 e n. 31 del 6 marzo 2007, il comune di Gela ha adottato la variante relativa alla disciplina dell'attività edilizia nelle aree di cui all'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato delle zone A1-2/A2. In particolare, ha previsto come già detto, quale disciplina delle attività edilizie consentite nelle aree specificate nel medesimo articolo, gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Per quest'ultimo intervento (ristrutturazione edilizia), viene inoltre consentita la possibilità di comprendere anche la demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma planimetrica. In caso di immobili che presentino elementi di particolare pregio sotto il profilo storico-artistico e paesaggistico-ambientale, l'assenzo agli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di risanamento e restauro conservativo, dovrà essere preceduto da apposito parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Con nota prot. n. 70923 del 3 ottobre 2007, questo Assessorato, a seguito dell'esame della medesima variante, ha trasmesso al comune le proprie valutazioni in merito, per le eventuali controdeduzioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11/bis della legge n. 10/91.
In particolare, questo Assessorato, preliminarmente ha evidenziato che la variante proposta non risulta accompagnata da specifico riferimento normativo, in ordine al procedimento amministrativo intrapreso dall'amministrazione comunale e che i termini stabiliti per l'esecuzione del P.P. oggetto di variante, risultavano decorsi, rimanendo pertanto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 1150/42, la possibilità di edificazione solo nelle modalità previste dalla medesima norma. In merito al contenuto della variante alle N.T.A. del P.P. della zona A1-2/A2, veniva rappresentato, altresì, quanto segue:
-  l'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1976, n.70, stabilisce che i centri storici della Regione debbano essere salvaguardati, conservati e recuperati mediante "interventi di risanamento conservativo";
-  che, con parere n. 490/95, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha stabilito che "Nei centri storici, in via tendenziale e di principio, sono consentiti solo interventi di risanamento e trasformazione conservativi.
Tuttavia, nell'esclusivo ambito dei piani di recupero ex legge n. 457/1978, con riguardo ai centri storici, potranno prevedersi - in via eccezionale dato il carattere prevalentemente e tendenzialmente conservativo dei detti piani - interventi di ristrutturazione urbanistica. All'interno di questi ultimi non potrà escludersi la ricostruzione previa demolizione di fabbricati";
b)  non poteva farsi riferimento all'art. 1, commi 6, 7, 9 e 10 della legge n. 443/01, in forza del quale il comune riteneva di poter contemplare nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, in quanto ciò può essere consentito laddove lo strumento urbanistico contiene tale previsione, che nella fattispecie e per i motivi sopracitati non risulta ammissibile;
c)  non è consentibile in generale e diffusamente la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, in mancanza di analisi, studi preliminari ed elaborati tali da individuare le unità edilizie suscettibili di tali interventi.
Il comune di Gela, con nota prot. n. 140179 del 12 ottobre 2007, nel formulare le proprie controdeduzioni e nel precisare che il riferimento normativo per la richiesta dell'approvazione della variante è l'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71/78, non ha condiviso le valutazioni di questo Assessorato superiormente sintetizzate ed in particolare:
1)  la scadenza, per decorso dei termini, dei piani attuativi riguarda solo le aree sottoposte a vincolo da specifiche previsioni urbanistiche per la cui attuazione, necessita attivare, nei termini di legge, procedura espropriativa;
2)  il comune ha provveduto a regolamentare l'attività edilizia esclusivamente e limitatamente alle aree già interessate da edificazione non sottoposte ad alcun vincolo, escludendo l'aumento delle cubature esistenti;
3)  sugli interventi ammissibili nel centro storico non condivide e contesta la necessità di un piano di recupero ex legge n. 457/78;
4)  la parte della ZTO "A", disciplinata dal P.P. A1-2/A2, non presenta caratteristiche tali da essere salvaguardata con interventi di recupero e risanamento conservativo;
5)  le zone in questione sono state già oggetto di studi ed analisi in sede di piano particolareggiato A1/2/A2 e, per tali zone, quest'ultimo non ha previsto alcuna particolare esigenza di salvaguardia e/o tutela di sorta ma si è limitato all'art. 10 delle N.T.A. a rimandare la disciplina della relativa attività edilizia ad apposita normativa da approntare con esclusione di qualsiasi aumento delle cubature esistenti.
Viste e valutate le controdeduzioni formulate dal comune di Gela;
Rilevato che nulla ha da osservarsi in ordine alle controdeduzioni formulate, laddove hanno a riferimento l'osservanza temporale derivante dalle leggi vigenti relative al P.P. A1-2/A2;
Nel merito degli interventi previsti dall'art. 10 delle N.T.A. oggetto di variante, tenuto conto che nelle suddette controdeduzioni il comune ha evidenziato che le zone interessate sono state oggetto di studi ed analisi in sede di redazione di P.P. per le quali non sono state previste alcune esigenze di salvaguardia o tutela, si ritiene gli stessi condivisibili ad eccezione nell'ambito della ristrutturazione edilizia, della possibilità di demolizione e ricostruzione in quanto tale tipologia d'intervento è prevista indifferentemente in tutte le zone interessate dalla variante.
Tuttavia il comune di Gela, dopo l'approvazione della variante in questione, potrà nell'ambito di tali zone, individuare di concerto con la competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, quei manufatti che presentano uno stato di elevato degrado ed assenza di valore storico-architettonico tali da potersi assoggettare all'eventuale demolizione e ricostruzione, nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei contenuti dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Per tutto quanto sopra precede, questa U.O. 4.2/Cl è del parere che la variante all'art. 10 delle N.T.A. del P.P. zone A1-2/A2., di cui all'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71/78, adottata dal comune di Gela con delibere consiliari n. 110 del 2 novembre 2005 e n. 31 del 6 marzo 2007, sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui sopra e nel rispetto di quanto contenuto dall'art. 17 della legge n. 1150/42.punti;
Ritenuto di poter condividere il predetto parere n. 14 del 23 novembre 2007;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 7, lett. a), dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 14 del 23 novembre 2007 dell'unità operativa 4.2/CL del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, è approvata, con prescrizioni e nel rispetto di quanto contenuto dall'art. 17 della legge n. 1150/42, la variante all'art. 10 delle N.T.A. del P.P. zone A1-2/A2, adottata con delibere consiliari n. 110 del 2 novembre 2005 e n. 31 del 6 marzo 2007.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 110 del 2 novembre 2005;
2)  delibera consiliare n. 31 del 6 marzo 2007.

Art. 3

Il comune di Gela dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto.

Art. 4

La variante all'art. 10 delle N.T.A. del P.P. zone A1-2/A2 approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2007.
  LIBASSI 

(2008.1.31)113
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*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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