REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 dicembre 2007.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Saponara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 7160 del 9 agosto 2005, pervenuto il 10 agosto 2005 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 49953, con il quale il comune di Saponara ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale e all'annesso regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 582 del 18 gennaio 2006, pervenuto il 23 gennaio 2006 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 24 gennaio 2006 al n. 4695, con il quale il comune di Saponara ha riscontrato la nota di questo Assessorato, prot. n. 68531 del 15 novembre 2005, integrando la documentazione relativa al piano in argomento;
Vista la delibera n. 7 del 5 aprile 2005, con la quale il commissario ad acta, nominato presso il comune di Saponara, ha adottato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005;
Vista l'attestazione, a firma del sindaco del comune di Saponara, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché il libro di protocollo attestante l'acquisizione di n. 49 osservazioni, delle quali n. 4 pervenute fuori termine, avverso il piano adottato con la delibera n. 7/2005;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le deduzioni sulle stesse;
Visti i pareri n. 17488 del 28 settembre 2004 e n. 27671 del 18 gennaio 2005, con i quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, a condizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 73524 del 15 novembre 2004, con la quale il servizio 2 - V.A.S./V.I.A. di questo Assessorato ha rilasciato l'autorizzazione, a condizioni, relativa alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 32 del 13 aprile 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 11 del 30 marzo 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
Con voto n. 306 del 3 aprile 1996 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere di restituire per rielaborazione totale il piano regolatore generale adottato dal comune di Saponara con decisione comunale n. 30/94.
A seguito di tale provvedimento con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 15 maggio 1998, sono state impartite al progettista le direttive generali.
Con delibera del consiglio comunale del 19 giugno 2001 è stato approvato lo schema di massima.
Sul progetto di piano redatto dall'ing. Luciano Zirilli e consegnato al comune, sono stati acquisiti i pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 27671 del 18 gennaio 2005 e prot. n. 17488 del 28 settembre 2004;
Con deliberazione commissariale n. 7 del 5 aprile 2005 è stato adottato il piano regolatore generale, regolamento edilizio, divenuta esecutiva come da attestazione del segretario comunale in data 15 aprile 2005.
...Omissis...
Situazione urbanistica e caratteri del territorio
L'uso urbanistico ed edilizio del territorio di Saponara è in atto regolamentato da un piano regolatore generale approvato con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 1979.
Il territorio comunale di Saponara è esteso circa 2.602 ettari e confina a nord con il Mar Tirreno, a nord-est con il territorio di Villafranca Tirrena, a sud-est con il territorio di Messina, ad ovest con il territorio di Rometta.
Il territorio comunale comprende un centro urbano di 1.828 abitanti e le frazioni Saponara Marittima con 630 abitanti, Cavaliere con 584 abitanti, Scarcelli con 726 abitanti e S. Pietro con 180 abitanti; complessivamente 3.948 abitanti (dati ISTAT 1991).
Altimetricamente il territorio si estende tra le quote 0,001 e 1.200,00 m.s.l.m.; e più precisamente la frazione Saponara Marittima tra le quote 80,00 e 150,00, il centro urbano con le immediate zone limitrofe e la frazione di S. Pietro tra le quote 150,00 e 240,00; le quote più alte tra 1.000,00 e 1.200,00 metri sono quelle relative alla fascia sul confine col territorio comunale di Messina, in località Antinnamare.
Descrizione del progetto di piano
Indirizzi progettuali
Dalla relazione si evince che i criteri posti a base della redazione del piano, derivanti dagli elementi su cui si fonda lo schema di massima, sono:
-  Tutela e valorizzazione dell'attività agricola e delle colture specializzate privilegiando tutte quelle iniziative volte a salvaguardare, attrezzare e potenziare la connotazione agricola dell'ossatura produttiva e occupazionale del territorio;
-  Interventi produttivi nel territorio (servizi all'agricoltura, manifatturazione dei prodotti agroalimentari, agriturismo)  mediante apposita previsione di area in contrada Simiglianò;
-  Razionalizzazione del sistema infrastrutturale viario. A riguardo è prevista una viabilità a scorrimento veloce che lega il centro e le sue propaggini alla costa ed inoltre l'adeguamento della viabilità esistente nel territorio;
-  Recupero dei beni culturali, ambientali ed etnoantropologici al fine di creare un motivo di interesse nei confronti non solo per i singoli manufatti architettonici ma per l'intero tessuto storico;
-  Uno sviluppo dell'edilizia abitativa mediante un criterio di definizione e compattazione del centro urbano. Reperimento di quei servizi che restituiscano al centro storico il ruolo di polo rispetto alle frazioni.
Analisi dello stato di fatto e dimensionamento
Ai fini del dimensionamento della revisione del suddetto piano regolatore generale, il progettista ha ritenuto far riferimento all'andamento demografico sulla base degli ultimi dati del censimento al 31 dicembre 2000, il comune di Saponara è costituito da un centro urbano (con abitanti 1.705)  e dalle frazioni di Saponara Marittima (con abitanti 802), Cavaliere (con abitanti 671), Scarcelli (con abitanti 899)  e S. Pietro (con abitanti 172), per un totale di 4.249 abitanti.
In base al suddetto censimento si evince che il movimento demografico naturale e migratorio della popolazione ha privilegiato le frazioni con maggiore disponibilità di aree per lo sviluppo edilizio e più vicine alla S.S. 113 ed al mare, rispetto agli abitati siti a monte, con una accentuata penalizzazione del centro, sito a 5 km. dalla S.S. 113. Nel decennio compreso tra 1991 e 2000 vi è stato un incremento di 301 abitanti, con un incremento medio annuo di 30 abitanti.
Sulla base dei dati esposti e tenuto conto delle capacità insediative e di sviluppo del territorio, il progettista del piano ritiene che si insedieranno nel periodo 2000-2020  n. 920 abitanti in aggiunta a quelli già residenti, assumendo il parametro di 100 mc. per abitante il fabbisogno residenziale, per soddisfare le esigenze del prevedibile flusso migratorio e della crescita naturale della popolazione insediata nel periodo considerato, stimando pertanto in mc. 72.000 per il primo decennio e mc. 20.000 per il secondo decennio.
Quanto al fabbisogno della popolazione già insediata il patrimonio in atto utilizzabile è di 452.600 mc. che corrisponde al fabbisogno residenziale di 4.526 abitanti.
Secondo questo dato sembrerebbe soddisfatto il fabbisogno attuale, ma deve considerarsi che almeno il 20% dell'attuale consistenza è destinata alla seconda abitazione, in particolare in Saponara Marittima è più accentuato con almeno il 60% della consistenza destinata alla seconda abitazione.
Ove al dato di 4.526 viene detratto il 20% pari a 905 abitanti, si ricava che in atto il fabbisogno è assicurato per una popolazione stabile di 3.621 abitanti. Da quanto sopra, emerge che il fabbisogno residenziale pregresso è di 62.800 mc. per 628 abitanti; sommato alla previsione del fabbisogno abitativo del prossimo ventennio (2000/2020)  si ha un fabbisogno totale per 1.548 abitanti, pari a 154.800 mc.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee di seguito sinteticamente descritte:
Zona A  -  Urbana di interesse storico e di particolare pregio ambientale
Si tratta della zona del centro urbano in cui ricadono agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
Attività edilizia consentita e strumenti di attuazione: straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione del medesimo sito, nuove costruzioni nelle aree libere nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche ambientali e previo nulla osta della competente soprintendenza.
Strumento di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Destinazioni d'uso consentite: residenziale, con esclusione di attività produttive quali officine e laboratori artigianali di tipo non domestico o alimentare.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 3 mc./mq.
Zona B0  -  Residenziali con vocazione commerciale
Definizione: si tratta di zone residenziali con notevole presenza di esercizi commerciali.
Attività edilizia consentita: ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni.
Destinazione di zona: residenziale e commerciale.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento, a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 3 mc./mq.
Zona B1  -  Residenziali di completamento
Definizione: si tratta di zone residenziali totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie, densità edilizie, indici di fabbricabilità, epoca di costruzione differenti.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 2 mc./mq.
Zona B2  -  Residenziali di completamento
Definizione: si tratta di zone residenziali totalmente o parzialmente edificate.
Attività edilizia consentita:
a)  ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica;
b)  ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di lotti non edificati.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia o altro strumento a seconda del tipo di intervento.
Indici di zona: indice di fabbricabilità fondiaria massima: 2 mc./mq.
Zona C1 (C1A, C1B)  -  Di espansione
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale.
Strumenti di attuazione:
a)  piano di lottizzazione convenzionata per lotti estesi almeno mq. 5.000 quando l'area di intervento è superiore o piano particolareggiato esteso ad ogni area di intervento indicata nelle tavole di azzonamento di piano regolatore generale;
b)  concessione edilizia, limitatamente ai casi di sopraelevazione e di nuove costruzioni sul lotto unico servito da tutte le opere di urbanizzazione primaria.
Indici di zona:  indice di fabbricabilità territoriale massima:
-  C1A:  2  mc./mq.;
-  C1B:  1  mc./mq.
Zona C2  -  Ricettiva di villeggiatura
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale localizzate in zone estremamente interessanti dal punto di vista paesistico e naturale, destinati ad interventi turistici sia in forma di complessi ricettivi unitari, sia in forma di interventi singoli.
Strumenti di attuazione:
a)  piano di lottizzazione convenzionata per lotti estesi almeno mq. 5.000 quando l'area di intervento è superiore o piano particolareggiato esteso ad ogni area di intervento indicata nelle tavole di azzonamento di piano regolatore generale;
b)  concessione edilizia, limitatamente ai casi di sopraelevazione e di nuove costruzioni sul lotto unico servito da tutte le opere di urbanizzazione primaria.
Indici di zona: indice di fabbricabilità territoriale massima:
-  0,75  mc./mq.
Zone industriali
Definizione: si tratta delle parti del territorio comunale destinate a piccoli insediamenti industriali ed artigianali e commerciali limitatamente alla quota del 10% della singola zona edilizia e per la grande distribuzione con superficie di vendita non inferiore a mq. 400.
Tali zone sono state suddivise in due sottozone:
a)  zona industriale di completamento;
b)  zona industriale di espansione.
Strumenti di attuazione:
a)  concessione edilizia (nel caso di: demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e ampliamenti);
b)  piano di lottizzazione convenzionato o, a giudizio dell'amministrazione comunale, piano particolareggiato (nel caso di nuovi insediamenti).
Indici di zona: indice di fabbricabilità massimo: non indicato.
Zone vincolate  -  Aree di rispetto legge regionale 12 giugno 1976, n. 78
In questa zona trova applicazione la normativa di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.
Viabilità
Si prevede la rettifica dell'asse viario lungo il corso del torrente Saponara (via Kennedy)  e la realizzazione di altre strade a servizio di nuove previsioni. Essenzialmente la viabilità viene mantenuta quella attuale con interventi di potenziamento o di consolidamento.
Prescrizioni esecutive per insediamenti produttivi
Tenuto conto dello sviluppo dato agli insediamenti produttivi con istanza del 30 ottobre 1991, prot. n. 9662 il comune aveva già chiesto di essere autorizzato alla redazione del nuovo P.I.P.
Detta istanza era stata favorevolmente esitata dall'A.R.T.A. con provvedimento n. 61863/91 del 17 aprile 1992, che ha autorizzato il comune alla redazione del P.I.P. ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 71/78.
Si è ritenuto, pertanto, di estendere le prescrizioni esecutive a tutta l'area già oggetto di autorizzazione, nonché alla maggiore superficie di ampliamento, a tal uopo destinata dal progetto dal piano regolatore.
Regolamento edilizio
E' composto di n. 48 articoli suddivisi nei seguenti titoli:
-  Tit.  1:  disposizioni generali;
-  Tit.  2:  disciplina urbanistica;
-  Tit.  3:  disciplina della fabbricazione;
-  Tit.  4:  sanzioni e disposizioni transitorie.
Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99
Con la legge regionale n. 28/99 e le relative direttive di esecuzione (D.P.R.S. 11 luglio 2000) viene prescritto che i comuni devono salvaguardare le attività commerciali nelle aree centrali e, dall'altro, procedere alla formazione di poli commerciali extraurbani. Occorre dunque che negli strumenti urbanistici generali ed attuativi siano introdotti i parametri specifici per l'esercizio dell'attività commerciale, ed individuate in particolare nelle aree in cui poter consentire gli insediamenti di media e grandi strutture di vendita al dettaglio in guisa che gli strumenti urbanistici rendano possibili le previsioni formulate per l'attività commerciale attraverso l'apposito piano comunale.
La zona individuata nel piano regolatore generale del comune di Saponara, in località Piano Arrigo, con destinazione d'uso per attività commerciali compatibili con il tessuto urbano, presenta le seguenti caratteristiche:
-  non presenta impedimento o vincoli alla urbanizzazione;
-  è servita da idonea viabilità sì da poter essere facilmente raggiunta;
-  consente la realizzazione di quelle attrezzature di contorno delle attività commerciali che ne completano l'assetto e ne favoriscono l'afflusso;
-  presenta un andamento orografico non acclive.
Considerato che:
Aspetti procedurali
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
la deliberazione del commissario ad acta di adozione del piano con allegato regolamento edilizio ed adeguato alla programmazione commerciale risultano legittime;
Il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
Il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Il piano è stato sottoposto alla valutazione di incidenza ed esitato con provvedimento assessoriale.
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore sono state debitamente visualizzate e sulle stesse sono state formulate le deduzioni del progettista. In ossequio all'art. 4 della legge regionale n. 65/81, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, con verbale del 14 dicembre 2004, è stato accertato lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
DIMENSIONAMENTO
Alla luce delle analisi effettuate nella relazione può condividersi la stima di crescita determinata dal progettista al 2020 di un numero di abitanti pari a 920, da aggiungersi ai residenti attuali.
Altrettanto può condividersi quanto asserito nella relazione in ordine al fabbisogno totale di edilizia residenziale al 2020 pari a 154.800 mc.
Tuttavia il citato dato non trova riscontro negli elaborati di piano, ove di fatto le zone di espansione residenziale presentano un potenziale carico edificatorio superiore a quello definito come fabbisogno residenziale. Ciò senza tenere conto, peraltro, della capacità residenziale nelle aree ancora libere all'interno delle zone B. Alla luce di quanto sopra si ritiene che le previsioni con destinazione residenziale di espansione contenute nel piano regolatotre generale in esame risultano sovradimensionate, e conseguentemente le stesse dovranno essere ridimensionate al fine di evitare consumi territoriali non rispondenti alle reali esigenze ed anche nella considerazione del rilevante patrimonio edilizio esistente e disponibile.
ZONIZZAZIONE
Zona A  -  Centro storico
L'enucleazione della zona A di Saponara centro come proposta dai progettisti appare coerente con la specificità della struttura urbana di antica formazione nonché con il valore architettonico-monumentale dei singoli manufatti.
Pertanto si condivide la sopradetta enucleazione; tuttavia l'attuazione della zona A deve essere subordinata ad un piano particolareggiato, oppure demandando l'attuazione medesima direttamente allo strumento urbanistico in argomento la predisposizione di una variante urbanistica da parte dell'amministrazione comunale avente i contenuti come prescritti dalla circolare n. 3 del 2000. Nelle more della redazione del P.P.E. e/o della variante urbanistica potranno essere consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 20, lett. a), b), c), d)  con esclusione della demolizione e ricostruzione della legge regionale n. 71/78.
Zona B  -  Residenziali di completamento o a vocazione commerciale
Le zone B risultano correttamente enucleate in relazione ai contenuti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Zona  C
In relazione alle considerazioni svolte relative al dimensionamento dovranno disattendersi alcune zone di espansione residenziale ed in particolare si ritiene non condividere le zone C1a e C1b ai margini del torrente Cardà nella confluenza col torrente Saponara, tenuto conto altresì dei rischi per la zona C1a di possibili esondazioni e per la zona C1b di opere di urbanizzazione che comporterebbero rilevante impatto per l'acclività del versante.
Si ritiene, altresì, disattendere altra zona C1b in quanto ricadente parzialmente nella fascia di rispetto del bosco e in area interessata da colture specializzate così come indicato dall'agronomo redattore dello studio agricolo-forestale.
Ad ogni buon fine tali zone disattese vengono perimetrate con linea continua rossa negli elaborati di piano in scala 1:2.000 e destinate a zone E di verde agricolo.
Zona industriali
Non si può fare a meno di rilevare innanzitutto che le zone industriali non possono essere incluse tra le zone definite attrezzature nel piano in quanto esse sono definite come zone D dal decreto ministeriale, inoltre non sono aree preordinate all'esproprio e non concorrono ovviamente alla dotazione minima prevista dal più volte citato decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pertanto vanno classificate zone omogenee D.
Zona attrezzature generiche
Tali zone comprendono attrezzature primarie e secondarie ed una serie di attrezzature che non concorrono alla determinazione degli standards quale ad esempio acquedotto, metanodotto, impianto di depurazione, ecc. ecc. e le zone D industriali già oggetto di rilievo. Vengono indicate erroneamente tra le attrezzature le zone commerciali e pertanto dovranno essere escluse da questa categoria. Nell'area a monte della rete ferroviaria attraversata dall'autostrada risulta individuata un'ampia zona per attrezzatura generica alla quale non viene assegnata una specifica destinazione in quanto mancante di apposita simbologia sia nella legenda che nelle norme tecniche di attuazione. Per quanto sopra e tenuto conto che la stessa non risulta specificatamente disciplinata e tra l'altro non giustificata nella relazione di piano, si ritiene che detta attrezzatura debba essere disattesa e classificata zona E, verde agricolo.
Zone commerciali
Nella considerazione che nessuna analisi relativa alle esigenze dei fabbisogni di dotazione di aree ad attività commerciale risulta effettuata a supporto delle relative scelte contenute nel piano in riferimento alla legge regionale n. 28/99 e delle direttive di esecuzione di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000 e tenuto conto che le medesime zone commerciali non risultano disciplinate in quanto non riscontrabili nelle norme di attuazione del piano regolatore generale, si ritiene di non condividere le stesse ed in particolare l'area individuata in contrada piano Arrigo la quale dovrà essere considerata zona E di verde agricolo.
Zone vincolate
Vincolo boschivo: le zone A e B, contenute all'interno della fascia di rispetto, sono enucleate in maniera corretta, pertanto sono escluse dai vincoli di inedificabilità nei termini dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2003.
Vincolo cimiteriale: la fascia è stata ridotta a 100 metri nei termini di quanto stabilito dal decreto del medico provinciale di Messina n. 574 del 18 marzo 1981 (in riferimento alle norme di attuazione).
Aree rischio frana: vengono individuate delle aree interessate a rischio di frana nell'elaborato "allegato 10", "allegato 11" e "allegato 12" non risultano normate in maniera chiara nelle norme di attuazione.
Pertanto in dette aree gli interventi edificatori consentiti dovranno essere limitati a quelli previsti dal decreto 4 luglio 2000, "Piano stralcio assetto idrogeologico".
Tuttavia in presenza del nuovo decreto presidenziale n. 277/5/SG del 7 ottobre 2005 dovrà essere verificata la corrispondenza tra i vincoli derivanti dal decreto del 2000 e quanto oggi stabilito con detto decreto presidenziale n. 277/5/SG.
In presenza di discordanze tra le individuazioni effettuate con i due provvedimenti, quelle più recenti prevarranno su quelle precedenti.
Viabilità
Alcuni tratti stradali che interferiscono con la sezione di deflusso dei corsi d'acqua (torrente Cardà e torrente Saponara)  sono incompatibili nei termini di quanto prescritto dal Genio civile col parere prot. n. 17488 del 28 settembre 2004, pertanto dovranno essere adottate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il piano viene adottato senza prescrizioni esecutive in riferimento all'art. 102 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che non fa più obbligo della contestuale adozione delle prescrizioni esecutive, rimandando la redazione ed adozione delle stesse anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle norme tecniche di attuazione fermo restando che l'eventuale entrata in vigore di leggi in materia urbanistica prevarranno sulle stesse.
Tuttavia, in aggiunta alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso nei superiori considerata della presente proposta di parere, alle norme tecniche di attuazione dovranno essere apportate le seguenti modifiche:
-  L'art. 11 deve essere modificato in ordine a quanto esplicitato sopra nella voce "Zonizzazione - Zona A centro storico".
-  Bisogna rivedere il capo 3° in quanto deve essere stralciato l'art. 18, riguardante le zone industriali erroneamente inserite in attrezzature.
- L'art. 19 zone culturali mancando dei parametri edificatori specifici si ritiene che lo stesso dovrà essere integrato stabilendo che l'indice di fabbricabilità fondiaria per tali aree non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 9 cioè mc./mq. 3,5 nel caso di nuove edificazioni, in caso di demolizione/ricostruzione la volumetria non dovrà superare quella esistente.
-  L'art. 21 deve essere cassato il secondo periodo, la superficie di interventi deve essere estesa come negli elaborati di piano, per tale destinazione.
-  L'art. 25 Zone E agricole, togliere al 3° paragrafo le parole "...ad eccezione a destinazione turistico-alberghiera e di complessi ricettivi in genere..."; eliminare le ultime due righe relative agli insediamenti agro-turistici.
-  L'art. 26 risulta non applicabile nelle aree contraddistinte con il simbolo E1 poiché l'estensione minima prevista dal piano di lottizzazione (mq. 10.000)  è superiore ai lotti individuati nel piano, rispettivamente di 2.500 mq. e 4.000 mq.; pertanto, fermo restando la disciplina dell'art. 26 prevista per tali zone, lo strumento attuativo dovrà interessare l'intera zona E1 e in conseguenza cassare la lett. b del citato art. 26.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Si ritiene condivisibile, in linea di massima, quanto prescritto nel regolamento edilizio, tuttavia, essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa. Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge, dovranno risolversi a favore di quest'ultime.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune e visualizzate in appositi elaborati, si propongono le valutazioni di questa unità operativa che di seguito si riportano:
-  osservazioni nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 32, 37, 40, 41, 46 e 47: le superiori osservazioni non sono accoglibili per le motivazioni contenute nelle deduzioni rese dal progettista del piano;
-  osservazione n. 2: l'osservazione è parzialmente accolta in conformità alle deduzioni rese dal progettista;
-  osservazioni nn. 12, 17, 22, 23, 24, 45, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 38 e 42: le osservazioni sono decise in conformità alle deduzioni rese dal progettista in merito;
-  osservazione n. 13: l'osservazione è decisa in conformità alle deduzioni rese dal progettista;
-  osservazione n. 20: in diverso avviso reso dal progettista del piano, si ritiene di potere accogliere l'osservazione di varie ditte in quanto tutto il percorso della pista ciclabile si sviluppa costeggiando l'intero percorso della via Kennedy e pertanto si ritiene che il tratto di pista ciclabile oggetto di osservazione venga previsto lungo la via Kennedy, salvo dimostrata impossibilità alla realizzazione del suddetto tratto;
-  osservazione n. 30: l'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto la richiesta di ridelimitazione dell'area di rispetto non consente di potere essere valutata in quanto non viene proposta da ricorrente e/o dal progettista del piano;
-  osservazione n. 34: si ritiene poter condividere le considerazioni contenute nell'osservazione della ditta Arrigo Maria, tenuto conto altresì che la reiterazione di vincolo a parcheggio non risulta adeguatamente motivato dal progettista del piano, pertanto si accoglie l'osservazione e la relativa area è destinata a verde agricolo anche in relazione alla localizzazione di tale previsione che risulta ai margini degli insediamenti abitativi;
-  osservazione n. 39: l'osservazione non è accoglibile in relazione all'assetto funzionale previsto dallo strumento urbanistico;
-  osservazione n. 43: l'osservazione per quanto desumibile dalle controdeduzioni formulate dal progettista non appare suffragata da condizioni giuridicamente certe, tali da assegnare una diversa destinazione d'uso a quelle previste e adottate dal comune, pertanto allo stato l'osservazione non è accoglibile;
-  osservazioni nn. 44 e 48: le osservazioni di carattere generale non consentono di potere valutare in modo univoco le richieste e/o presunte incongruenze contenute negli elaborati di piano, pertanto si decide in coerenza con le controdeduzioni rese dal progettista.
Inoltre sono pervenute direttamente a questo assessorato diverse osservazioni che risultano essere copie o riproposizioni di quelle già superiormente trattate tranne due rispettivamente relative alle ditte Merlino Giovanni e Pino Salvatore che sono da trasmettere unitamente alle determinazioni sul piano regolatore generale al comune che potrà procedere in sede di controdeduzioni ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una decisione sulle stesse.
Per tutto quanto sopra precede
Questa unità operativa è del parere che il piano regolatore generale del comune di Saponara con annesso regolamento edilizio adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005, siano da ritenere meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai considerata della presente proposta e con le prescrizioni poste dall'ufficio del Genio civile rispettivamente con pareri n. 27671 del 18 gennaio 2005 e n. 17488 del 28 settembre 2004, resi ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74.punti;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 596 del 4 dicembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata la proposta di parere n. 11 del 30 marzo 2006, resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura urbanistica e geologica che di seguito si riportano:
Prescrizioni di natura urbanistica
Tutte le previsioni urbanistiche debbono osservare le prescrizioni derivanti dalle limitazioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre in relazione a numerose integrazioni ad osservazioni presentate avverso la previsione della zona industriale ricadente in località Piano Arrigo, si ritiene potere condividere il contenuto delle medesime, tenuto conto della documentazione prodotta a sostegno, e pertanto si ritiene di disattendere la prevista della zona industriale in detta località, ai fini della salvaguardia dei suoli irrigui e dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola e a tutela della Senia vincolata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali n. 5665 del 28 maggio 1992, e destinare tale zona a verde agricolo.
Prescrizioni geologiche
L'attuazione delle previsioni urbanistiche ricadenti in aree interessate da fenomeni franosi, così come segnalate nella carta geomorfologica di cui all'elaborato A.3.1, sono subordinate alla produzione di apposito studio della pericolosità geologica e della pericolosità sismica locale da corredarsi con apposita cartografia in scala 1:2.000.
Nelle more di detto studio in tali aree sono consentite solo le categorie di interventi di cui all'art. 20, lett. a), b)  e c),  della legge regionale n. 71/78. Codesto comune resta onerato in ogni caso a riportare nelle tavole di piano le indicazioni delle aree del piano per l'assetto idrogeologico approvato dall'A.R.T.A.
Inoltre si prescrive quanto segue:
1)  vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m. su entrambi i lati delle faglie attive ove presenti;
2)  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza;
3)  devono essere previsti tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
4)  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati.
Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Le osservazioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dalla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 11 del 30 marzo 2006, ad eccezione delle osservazioni che interessano la zona industriale di Piano Arrigo, che risultano superate in relazione alle ulteriori prescrizioni imposte con il presente parere.
Sono pervenute inoltre direttamente all'A.R.T.A., dopo la proposta di parere dell'ufficio oltre alle dette osservazioni di Piano Arrigo, n. 2 nuove osservazioni fuori termine in ditta Bertino e Gullì Placido che a termine della vigente legislazione non sono esaminabili.
E' pervenuta altresì dopo la proposta di parere dell'ufficio una "integrazione" in ditta Poguisch con la quale si reitera la richiesta precedente già valutata con la proposta di parere dell'ufficio e pertanto ad essa si rimanda.
Le 2 osservazioni pervenute fuori termine direttamente all'A.R.T.A. potranno tuttavia essere trasmesse al comune di Saponara contestualmente al piano regolatore generale per le previste controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78, il quale potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una disamina da parte di questo Assessorato, laddove soprattutto esse evidenziano accertati errori materiali e non di merito di scelte già effettuate.
Per tutto quanto sopra visto e valutato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Saponara ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione del commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'ufficio n. 11 del 30 marzo 2006, resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Saponara.punti;
Vista la propria nota prot. n. 89070 del 4 gennaio 2007, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Saponara di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 596 del 4 dicembre 2006;
Vista la nota prot. n. 2545 del 12 marzo 2007, pervenuta il 15 marzo 2007 ed acquisita in pari data al protocollo di questo Assessorato al n. 20988, con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Saponara ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 2 dell'8 marzo 2007, di controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 596 del 4 dicembre 2006;
Vista la nota prot. n. 54 del 31 maggio 2007, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 22 del 29 maggio 2007 resa, in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 596/2006, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sulle controdeduzioni formulate dal consiglio comunale con la citata deliberazione si decide come segue:
1)  In relazione alla zona D di Piano Arrigo (zona industriale), si rileva che il consiglio comunale ha controdedotto solo su un aspetto che ha condotto il Consiglio regionale dell'urbanistica allo stralcio della zona D, ed in particolare sulla mancanza di aree disponibili per l'insediamento di attività produttive, nulla eccependo sulle altre motivazioni sollevate dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ed in particolare:
a)  sulla necessità di salvaguardare i suoli irrigui con dotazioni di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;
b)  sulla tutela di beni di interesse etnoantropologico (senia);
Considerato pertanto che le controdeduzioni sono parziali, si conferma quanto prescritto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica relativamente allo stralcio della zona D. Tuttavia il comune, ai fini di soddisfare le eventuali richieste di operatori economici del settore industriale ed artigianale, potrà in ogni caso ricorrere ad apposite varianti urbanistiche finalizzate alla individuazione di aree idonee a tale scopo.
2)  In relazione alle zone C1a e C1b disattese, il consiglio comunale ritiene di mantenere le stesse in quanto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), le aree in questione non risultano a rischio di esondazione, al contrario di quanto sostenuto dall'Assessorato.
La controdeduzione del comune è parziale, in quanto ha eccepito solo su un aspetto dei vari rilievi che hanno condotto il Consiglio regionale dell'urbanistica allo stralcio di dette aree ed, in particolare, non ha eccepito sul dimensionamento del piano, sui suoli interessati da colture specializzate, sulla tutela del bosco e sulle zone particolarmente acclive.
Per quanto sopra, poiché risulta giustificata la controdeduzione relativa all'assenza del rischio di esondazione, si ritiene potersi mantenere le previsioni relative alle aree indiziate nelle determinazioni assessoriali dal suddetto rischio, ed in particolare la zona C1a, le contermini aree per attrezzature, nonché l'appendice di zona C1b, ai margini del torrente Cardà alla confluenza con il torrente Saponara.
3)  In ordine alle osservazioni presentate direttamente all'A.R.T.A. e trasmesse al comune per le relative valutazioni, si rileva che il consiglio comunale sulle stesse non ha prodotto alcuna controdeduzione e pertanto non vengono prese in considerazione.
Con la citata nota comunale prot. n. 2545 del 12 marzo 2007, è stata trasmessa una memoria integrativa all'osservazione n. 43 pervenuta al comune dalla ditta Sdanghi Antonio, sulla quale il comune non ha espresso alcuna valutazione.
Tuttavia, tale memoria, ad integrazione dell'osservazione n. 43 già esaminata, ribadisce la legittimità del programma costruttivo in favore della cooperativa edilizia "Valentina 83".
L'osservazione non è stata ritenuta meritevole di accoglimento "per quanto desumibile dalla controdeduzione formulata dal progettista".
Pur prendendo atto di quanto trattato nella memoria della cooperativa, non si può fare a meno di rilevare che in ogni caso la competenza relativa all'approvazione dei programmi costruttivi ex legge regionale n. 22/96, è e resta sempre della Regione anche nella ipotesi di conformità allo strumento urbanistico generale.
Per quanto sopra non si può che confermare la decisione presa in merito.
Tuttavia si ritiene che il comune, ove verifichi la legittimità degli atti posti in essere relativi al programma costruttivo in questione, potrà valutare la possibilità di concludere il procedimento di approvazione, nei termini di legge, del suddetto programma costruttivo sulle aree già individuate con la relativa delibera comunale di localizzazione.
Per quanto precede, si propone parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Saponara, con delibera del consiglio comunale n. 2 dell'8 marzo 2007, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni di cui sopra.
Di ritenere, pertanto, meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale del comune di Saponara, con annesso regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 71/78, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 596 del 4 dicembre 2006 e della presente proposta di parere sulle controdeduzioni formulate dal comune di Saponara.punti;
Vista la nota dell'unità operativa 4.1/D.R.U., prot. n. 84 del 21 settembre 2007, in calce alla quale, con riferimento alla propria disposizione prot. n. 528 del 21 settembre 2007, è stato disposto l'invio del fascicolo al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza in merito alle controdeduzioni formulate con la delibera consiliare n. 2 dell'8 marzo 2007 ed oggetto delle valutazioni di cui alla proposta n. 22 del 29 maggio 2007 dell'unità operativa 4.1/D.R.U.;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 7 del 31 ottobre 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la nota prot. n. 54 del 31 maggio 2007, con la quale l'unità operativa 4.1 del servizio IV della direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso il parere n. 22 del 29 maggio 2007, reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sulla pratica segnata in oggetto;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentito il relatore che ha illustrato la proposta di parere dell'ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere parzialmente le controdeduzioni comunali in adesione alla proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Saponara, con annesso regolamento edilizio, adottati con la deliberazione dal commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 596 del 4 dicembre 2006, salvo quanto considerato con il condiviso parere dell'unità operativa 4.1 del servizio IV, sopra richiamato, a seguito delle controdeduzioni comunali formulate con la deliberazione consiliare n. 2 dell'8 marzo 2007.punti;
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 596 del 4 dicembre 2006 e n. 7 del 31 ottobre 2007;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 596 del 4 dicembre 2006 e n. 7 del 31 ottobre 2007, nonché alle condizioni contenute nei pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina e del servizio 2 VIA-VAS di questo Assessorato in premessa citati, è approvato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Saponara, adottato con delibera del commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 596 del 4 dicembre 2006 e n. 7 del 31 ottobre 2007.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 11 del 30 marzo 2006, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
 2)  voto n. 596 del 4 dicembre 2006 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  proposta di parere n. 22 del 29 maggio 2007, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
 4)  voto n. 7 del 31 ottobre 2007 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5)  delibera del commissario ad acta n. 7 del 5 aprile 2005;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 2 dell'8 marzo 2007.
Elaborati di piano
 7)  all.    1  - relazione dell'11 novembre 2004 (adeguato al parere del Genio civile e della C.E.C.); 
 8)  all.    1-bis  - relazione e norme di attuazione integrative riferite alla programmazione commerciale; 
 9)  all.    2  - norme di attuazione dell'11 novembre 2004 (adeguato al parere del Genio civile e della C.E.C.); 
10)  all.    3  - attività socio-economiche, frazioni Saponara M. e Cavaliere; 
11)  all.    4  - attività socio-economiche, frazioni Cavaliere e Scarcelli; 
12)  all.    5  - attività socio-economiche, frazione Scarcelli; 
13)  all.    6  - attività socio-economiche, centro urbano; 
14)  all.    7  - attività socio-economiche, frazione S. Pietro; 
15)  all.    8  - schema pianificazione territoriale; 
16)  all.    9  - zonizzazione territorio comunale dell'11 novembre 2004 (adeguato al parere del Genio civile e della C.E.C.); 
17)  all.  10  - zonizzazioni frazione Saponara M. e Cavaliere dell'11 novembre 2004 (adeguato al parere del Genio civile e della C.E.C.); 
18)  all.  11  - zonizzazioni frazioni Cavaliere e Scarcelli;  
19)  all.  12  - zonizzazione frazione Scarcelli dell'11 novembre 2004 (adeguato al parere del Genio civile e della C.E.C.); 
20)  all.  13  - zonizzazione centro urbano dell'11 novembre 2004 (adeguato al parere del Genio civile e della C.E.C.); 
21)  all.  14  - zonizzazione frazione S. Pietro; 
22)  all.  15  - regolamento edilizio; 
23)  all.  16  - relazione preliminare valutazione di incidenza Z.P.S., D.P.R. n. 357/97; 
24)  all.  16-bis  - zonizzazione del piano regolatore generale con l'individuazione della Z.P.S. - S.I.C. 

Studio geologico
25)  relazione geologica;
26)  tav.  A1.1  - carta geolitologica, quadrante A; 
27)  tav.  A1.2  - carta geolitologica, quadrante B; 
28)  tav.  A2.1  - carta clivometrica, quadrante A; 
29)  tav.  A2.2  - carta clivometrica, quadrante B; 
30)  tav.  A3.1  - carta geomorfologica, quadrante A; 
31)  tav.  A3.2  - carta geomorfologica, quadrante B;  
32)  tav.  A4.1  - carta della permeabilità, quadrante A; 
33)  tav.  A4.2  - carta della permeabilità, quadrante B; 
34)  tav.  A5.1  - carta della suscettività, quadrante A; 
35)  tav.  A5.2  - carta della suscettività, quadrante B. 

Studio agricolo-forestale
36)  1.0  - carta delle unità di paesaggio; 
37)  2.0  - carta delle aree di espansione; 
38)  2.1  - carta morfologica; 
39)  2.2  - carta dell'uso del suolo; 
40)  2.3  - carta delle infrastrutture; 
41.A)  - relazione generale; 
42.B)  - relazione di commento. 


Art.  4

Il comune di Saponara dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2007.
  LIBASSI 

(2007.52.3748)114
Torna al Sommariohome


*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 51 -  48 -  81 -  36 -  73 -  74 -