REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GENNAIO 2008 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 10 gennaio 2008, n. 87.
Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, articolo 2 - Prosecuzione nelle attività socialmente utili - Disposizioni varie - Direttive attuative e chiarimenti.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E DI LAVORATORI STABILIZZATI
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO "UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO"
AL SERVIZIO "ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO"
AI SERVIZI "UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO"
AI SERVIZI "ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO"
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale
Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 31 dicembre 2007, n. 61, autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a disporre, per l'anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - 29 dicembre 2006, n. 59.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni al Centro per l'impiego competente per territorio, alla sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente e all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - L.S.U. e Workfare, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, facendo presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all'Agenzia regionale per l'impiego comporterà l'impossibilità di comunicare all'I.N.P.S. i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto da parte della competente sede I.N.P.S. il relativo assegno di utilizzo.
2.  Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione
Con nota assessoriale prot. n. 26 del 9 gennaio 2008, è stato richiesto all'I.N.P.S. - direzione generale progetto interventi in favore dell'occupazione - progetto di L.S.U. - di volere provvedere, nelle more della stipula della nuova convenzione, relativa all'anno 2008, tra la Regione siciliana e l'I.N.P.S., al pagamento degli assegni ASU e ANF relativi ai mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2008, ai lavoratori già utilizzati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione.
Pertanto, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno tutti i provvedimenti di competenza nei medesimi modi e termini già stabiliti negli anni precedenti.
Gli uffici provinciali del lavoro vorranno impartire ai Centri per l'impiego le necessarie direttive affinché gli enti utilizzatori provvedano ad adottare i relativi provvedimenti deliberativi di prosecuzione delle attività socialmente utili.
3.  Contratti di diritto privato attivati ai sensi della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16
L'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2006 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato; in particolare, il comma 5 sostituisce il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente:
"8.  I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da 1 a 5 anni e possono essere confermati alla scadenza.".
Pertanto, i contratti a tempo determinato e parziale a 24 ore già stipulati ai sensi dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 2006, in scadenza, potranno essere confermati.
Ai fini del finanziamento va precisato che l'importo da richiedere non può essere superiore a quello già impegnato per l'anno 2008 con i provvedimenti poliennali adottati nell'anno 2007 e già comunicato agli enti interessati.
Al fine di pervenire all'erogazione del contributo, gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo:
-  apposita richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l'anno 2008;
-  atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni;
-  elenco nominativo completo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato alla circolare n. 49/2004;
-  prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al decreto assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998.
Ove l'importo del contributo risultasse diverso da quello già impegnato con i sopra citati provvedimenti poliennali, la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata.
4.  Contratti di diritto privato attivati ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e confermati ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20
Gli enti finanziatori e utilizzatori di contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, già confermati per un ulteriore periodo di 3 anni ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell'anno 2008 (1ª, 2ª e 3ª annualità della conferma), dovranno adottare le deliberazioni con le modalità di cui alla circolare assessoriale 2 dicembre 2004, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, parte I, del 17 dicembre 2004, n. 54, fermo restando che la richiesta dell'accreditamento delle somme necessarie relative alla quota a carico della Regione siciliana va effettuata per l'intero anno 2008 a prescindere dall'annualità di servizio.
Ai fini del finanziamento dei contratti in parola, gli enti interessati dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo:
-  apposita richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l'anno 2008;
-  atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni;
-  elenco nominativo completo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato alla circolare n. 49/2004;
-  prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B) al decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998.
I contratti di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, cui va a scadere nel corso dell'anno 2008 l'ultima annualità della conferma, potranno essere stipulati ai sensi della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore. In tal caso la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di n. 2 prospetti delle retribuzioni, uno per ciascun periodo contrattuale.
5.  Contributo ex art. 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni
L'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 dispone che "I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.".
Occorre chiarire che la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, all'art. 25, comma 1, estende il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.
Al riguardo il legislatore, in via esemplificativa, ne ha richiamato alcune, specificando che le stesse dovranno essere compatibili con la disciplina vigente per ciascun ente. In particolare:
a)  esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'art. 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
b)  contratti quinquennali di diritto privato;
c)  contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d)  assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
e)  assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
Premesso quanto sopra, i contratti a tempo determinato, in scadenza, stipulati ai sensi della citata normativa possono essere stipulati per un ulteriore quinquennio.
Gli enti interessati potranno inoltrare richiesta di finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V "LSU e Workfare", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 - Palermo con le modalità di cui alla circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana - parte I - 5 marzo 2004, n. 10.
I servizi uffici provinciali del lavoro e ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: FORMICA 

(2008.2.106)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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